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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.2^ del 17/07/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.34782

 

DIRITTO VENATORIO – Caccia – Nozione di attitudine e di esercizio venatorio – Attività preliminare e predisposizione dei mezzi diretti alla cattura e all’abbattimento.

 

Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l’uccisione della selvaggina, ma anche l’attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all’abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. Le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo, che viene realizzata da quegli atti che abbiano, per fine ultimo, l’uccisione o la cattura della selvaggina e che può essere desunta da elementi sintomatici.

 

DIRITTO VENATORIO – Esercizio della caccia con mezzi vietati – Attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna.

In tema di caccia, l’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lett. h), punisce l’esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall’art. 13 della stessa legge (Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, Moreschi F.), conseguendo da ciò che – siccome nell’esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all’abbattimento della selvaggina, ma anche l’attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna – devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l’uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all’attività di caccia (Sez. 3, n.36718 del 17/04/2014, P.M. in proc. Servetti). Fattispecie: nell’abitacolo del veicolo dei ricorrenti, tra i sedili anteriori era stata rinvenuta una carabina munita di ottica con reticolo illuminato accesa e caricatore con tre colpi appoggiato al centro del cruscotto unitamente ad una torcia elettrica ai piedi della carabina, costituendo chiaro atteggiamento da caccia unitamente alla circostanza di tempo e di luogo (zona boschiva in tempo di notte).

 

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 27/04/2016 del TRIBUNALE DI PIACENZA) Pres. CAVALLO, Rel. GAI, Ric. Guerci ed altro

 

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