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CACCIA: Condannati l’Assessore alle Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano e il Direttore dell’Ufficio.

 

Condannati l’Assessore alle Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano e il Direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca, al risarcimento del danno erariale, quantificato in € 1.136.250,00,  in favore dello Stato, (somma di € 568.125,00 ciascuno),  derivato dall’avere adottato, nel periodo dal 29 luglio 2010 al giugno 2014, circa cento decreti di autorizzazione alla caccia di specie faunistiche protette, consentendone il prelievo al di fuori del periodo consentito (per la volpe, il merlo, la cornacchia e la ghiandaia) o autorizzandone espressamente l’abbattimento (per il cormorano, il tasso, la marmotta, la faina e lo stambecco), in mancanza dei presupposti normativamente previsti e senza dare conto delle ragioni a sostegno dei provvedimenti adottati, in contrasto con le normative comunitaria (Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio; Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), statale (L. n. 157 del 10.2.1992) e provinciale (L.P. n. 14 del 17. 7 .1987), che richiedono, per derogare al generale divieto di abbattimento, la sussistenza di un concreto pericolo di grave nocumento e impongono di illustrarne compiutamente risarcimento di € 6.192,23, in favore della Provincia di Bolzano, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 29.6.2015 e fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo, per il danno indiretto consistente nelle spese legali e di giudizio sopportate dalla Provincia nel presente giudizio innanzi al TRGA di Bolzano, intentati per far valere l’illegittimità di alcuni dei predetti decreti.

 

Provvedimento: Sentenza – Numero:  248 – Sez.: 1^ – Data deposito: 18/06/2018 – Data emissione: 22/05/2018 – Presidente: ROTOLO – Estensore: MIGNEMI

CORTE DEI CONTI Giurisd. Centrale d’Appello, Sez.I, 18/06/2018 Sentenza n.248

 

FAUNA E FLORA – Tutela della fauna selvatica – Patrimonio indisponibile dello Stato e non res nullius – DIRITTO VENATORIO – Caccia – Illecita appropriazione e/o soppressione – Applicazione dei reati contro il patrimonio, quali furto e danneggiamento – Costituzione di parte civile dello Stato – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno erariale – Giurisprudenza.
A norma dell’art. 1 della L. 157 del 1992, “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”. Sicché, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non res nullius (Corte Costituzionale n. 97 del 3/4/1987; Cassazione penale, sez. III,  Sent. n. 8877 dell’8/5/1997; Cassazione civile 04/03/2010 n. 5202; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3707 del 26.8.2016). Conseguentemente, sono applicabili ai casi di illecita appropriazione e/o soppressione della predetta fauna, oltre alle sanzioni amministrative connesse alle violazioni della normativa che regola la caccia, anche la disciplina penalistica, con specifico riguardo ai reati contro il patrimonio, quali furto e danneggiamento, con la possibilità, per lo Stato, di costituirsi parte civile nel processo per ottenere il risarcimento del danno (Tribunale di Cuneo del 12/1/1979; Cassazione penale, Sez. II del 3/07/1990).
DIRITTO VENATORIO – Caccia – Prelievi in deroga – Presupposti – Tutela dell’ambiente e dell’eco-sistema – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno erariale diretto – Criteri di valutazione.
La disciplina sulla caccia prevede che, i prelievi in deroga sono subordinati alla indispensabile ricorrenza di specifici, rigorosi presupposti, in assenza dei quali l’abbattimento di ogni singolo animale va configurato come ingiustificata violazione del divieto normativamente imposto e, come tale, foriero di danno erariale, di misura pari al valore dell’animale. Ciò in quanto, indubbiamente, ciascun singolo animale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, oltre ad avere un valore in quanto parte di un eco-sistema, ha un valore economico come singolo esemplare ed in quanto è fuor di dubbio che la normativa di settore, oltre a tutelare l’ambiente e l’eco-sistema, mira a tutelare anche il singolo animale. Nella fattispecie, la Procura Regionale, lungi dal contestare ai convenuti il danno all’ambiente e/o all’ecosistema, ha contestato loro meramente il danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato, derivato da ciascun singolo abbattimento ingiustificato e connesso all’indiscutibile valore intrinseco dell’animale soppresso in violazione del divieto.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Caccia in deroga al divieto – Reiterazione di decreti di abbattimento – Illegittimità del provvedimento amministrativo – Risarcimento del danno erariale.
In tema di caccia, è onere dell’accusa dimostrare l’abbattimento degli animali in violazione dei presupposti che, ex lege, consentono la deroga al divieto. Risultando assolutamente inconferente, la prova del danno all’ambiente e/o all’ecosistema derivato dall’abbattimento. Per cui, dall’illegittimità di un atto non deriva necessariamente un danno erariale, nel caso di specie, la assoluta e reiterata insufficienza della motivazione dei decreti di abbattimento non viene in rilievo quale mera illegittimità formale del provvedimento amministrativo, ma assurge a pregnante prova della inesistenza dei presupposti legittimanti il superamento del divieto della soppressione dell’animale.
DANNO AMBIENTALE – Funzione “ambientale” dell’animale – Tutela dell’ambiente e dell’eco-sistema – Valutazione del danno ambientale e erariale – Ente danneggiato – Stato (patrimonio indisponibile) – Altri Enti solo la gestione.
La funzione “ambientale” dell’animale non viene affatto in rilievo al fine di contestare il danno che, dalla sua soppressione, sia derivato all’ambiente e/o all’eco-sistema, ma, al contrario, viene valutato per quantificare il valore dell’animale vivo, che è, ovviamente, superiore al valore dell’animale morto, proprio in ragione della sua collocazione e funzione nell’habitat naturale. L’ente danneggiato è lo Stato, appartenendo gli animali al patrimonio indisponibile dello stesso ed avendo gli altri Enti solo la gestione degli stessi.
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione ad intervenire nei giudizi in materia ambientale – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Qualificazione delle associazioni ambientaliste – Ambito territoriale rilevante – Fattispecie: territorio regionale del Trentino Alto Adige.
La legittimazione ad intervenire nei giudizi in materia ambientale è riconosciuta alle associazioni ambientaliste a carattere nazionale e ultra-regionale, a prescindere dalla maggiore o minore rappresentatività e stabilità a livello locale, che costituisce, al contrario, criterio descrittivo della legittimazione solo nel caso di associazioni di carattere locale, che si costituiscono allo scopo di tutelare l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti sul circoscritto territorio di riferimento. A prescindere dalla circostanza fattuale che l’ambito territoriale rilevante ai fini della qualificazione delle associazioni ambientaliste è la Regione e non certo la Provincia (nella specie Trento-Bolzano), ed è pacifico che entrambe le associazioni in causa (LAV e LAC) sono presenti nel territorio regionale del Trentino Alto Adige.
(riforma sentenza della CORTE DEI CONTI- Sez. Giurisd. Reg. Trentino Adige – sede Bolzano – n.42/2016) Pres. ROTOLO, Rel. MIGNEMI, Ric. Procura Regionale c. DURNWALDER e altro

In merito si veda anche la dottrina: DANNO ERARIALE ABBATTIMENTO FAUNA SELVATICA.Nota a Sentenza della Corte dei Conti n.248/2018.    MARCO OLIVI

 

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