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BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: Condono ambientale valutazione della compatibilità.

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica postuma – Condono ambientale – Valutazione della compatibilità paesaggistica – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Artt. 146, 167, e 181 d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concessione edilizia in sanatoria rilasciata a seguito di accertamento di conformità – Effetti sui reati urbanistici ma non i reati paesaggistici – Art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.

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Categoria:

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 21/02/2018), Sentenza n.24872
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Autorizzazione paesaggistica postuma – Condono ambientale – Valutazione della compatibilità paesaggistica – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Artt. 146, 167, e 181 d.lgs. n. 42/2004.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l’intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.; Cons. Stato, Sez. 6, n. 5327 del 24/11/2015), mentre estingue il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, solo se espressamente rilasciata all’esito della speciale procedura di cui all’art. 181, comma 1-quater, stesso decreto e non ha equipollenti. Va ricordato che, con la legge n. 308 del 2014, sono state apportate modifiche all’art. 181 del d.lgs n. 42 del 2004, ed è stata prevista tra l’altro, la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi definibili come “minori”, all’esito della quale, pur mantenendo ferma l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall’art. 167, non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall’art. 181, comma 1 del d.lgs n. 42 del 2004.  In ogni caso, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale e, comunque, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all’esecuzione di determinati interventi.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concessione edilizia in sanatoria rilasciata a seguito di accertamento di conformità – Effetti sui reati urbanistici ma non i reati paesaggistici – Art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata (Sez. 3, n. 40375 del 09/09/2015, P.M. in proc. Casalanguida).
 
 
(conferma sentenza del 05/07/2017 – CORTE D’APPELLO DI PALERMO) Pres. RAMACCI, Rel. GAI, Ric. La Mattina

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19151
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