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AVVOCATO off line in corso di udienza e diritto alla difesa.

Non basta la sola obiezione da parte del difensore sul cattivo funzionamento della piattaforma a integrare un impedimento “di fatto”, là dove essa obiezione non si accompagni ad altri elementi idonei a superare quanto risulti al Tribunale di sorveglianza, che dia atto del regolare funzionamento della piattaforma virtuale, pur a fronte delle generiche deduzioni della parte sulla mancata connessione.

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. 1°, 10/08/2021 (ud. 14/07/2021) Sentenza n.31410

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da x xx xx nato a xx

avverso l’ordinanza del 02/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

Letta la requisitoria della dott.ssa Valentina Manuali, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’assise d’appello di Bari il 28/6/2011, in parziale riforma della decisione emessa dalla Corte d’assise di Foggia condannava x xx xx alla pena di anni diciotto di reclusione, mesi quattro di arresto euro 100.000 di ammenda per il delitto di omicidio e altro.

Dopo un lungo periodo di detenzione x xx xx a mezzo del suo difensore di fiducia chiedeva la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, competente ratione loci, fissata l’udienza, rigettava l’istanza. Il contraddittorio era fissato a mezzo di stanza virtuale con l’applicativo teams. Nessuno compariva e il procedimento era rimesso in decisione.

2. Ricorre per cassazione x xx xx, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta la violazione del diritto di difesa, oltre alla nullità dell’udienza del 2/2/2001.

Il difensore, nonostante i diversi tentativi, non era riuscito ad accedere alla stanza virtuale per un problema tecnico afferente all’organizzazione del servizio da parte del Tribunale di sorveglianza. Ciò nonostante l’istanza era stata decisa con il rigetto della richiesta. Si era dunque realizzata una nullità con violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. e della regola del contraddittorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Non ricorre il vizio processuale dedotto, neppure alla luce dei richiami operati dal ricorrente che avrebbe richiesto di essere collegato attraverso l’invio di mail in posta elettronica alla stanza virtuale per prendere parte al contraddittorio camerale.

Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che dopo iniziali difficoltà di collegamento audio il sistema informatico ha funzionato regolarmente e che mentre gli altri difensori avevano fatto accesso regolarmente alla stanza cd. virtuale il difensore del x xx xx era, nella procedura de qua, risultato sempre offline. Del resto il Tribunale di sorveglianza ha spiegato che nell’interesse del ricorrente era stata depositata una memoria difensiva, (in data 31/1/2021) con nomina di un difensore di ufficio che sostituiva quello di fiducia e che aveva assunto la difesa, con conseguente pieno rispetto del diritto di difesa.

Del resto, la lamentata violazione del diritto di difesa si collegherebbe a un cattivo funzionamento della piattaforma Teams, che al contrario, dà atto il Tribunale, ha funzionato regolarmente tanto che gli altri difensori ne avevano fruito regolarmente e che, piuttosto, il solo difensore del Di Stefano continuava a risultare non connesso. Ciò posto deve ritenersi che non basti la sola obiezione da parte del difensore sul cattivo funzionamento della piattaforma a integrare un impedimento “di fatto”, là dove essa obiezione non si accompagni ad altri elementi idonei a superare quanto risulti al Tribunale di sorveglianza, che dia atto del regolare funzionamento della piattaforma virtuale, pur a fronte delle generiche deduzioni della parte sulla mancata connessione.

Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021

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