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In G.U. n. 238 del 11 ottobre 2016, è pubblicato il Decreto 22 settembre 2016: Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita’ civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 2016 

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e  degli  infortuni  derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (16A07253) 

(GU n.238 del 11-10-2016)

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  14  settembre 2011, n. 148, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
  Visto l'art. 12  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»; 
  Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i  massimali minimi delle polizze assicurative a copertura  della  responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio  della  professione di avvocato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilita' civile professionale 
 
  1.   L'assicurazione   deve   prevedere    la    copertura    della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i  danni  che  dovesse colposamente  causare  a  terzi  nello   svolgimento   dell'attivita'
professionale. 
  2. L'assicurazione deve coprire la  responsabilita'  per  qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 
  3. L'assicurazione deve coprire  la  responsabilita'  dell'avvocato anche per colpa grave. 
  4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 
  5. Non potranno essere  considerati  terzi  i  collaboratori  ed  i familiari dell'assicurato. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  del  rischio  assicurato,  per «attivita' professionale» deve intendersi: 
    a) l'attivita' di rappresentanza e difesa  dinanzi  all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 
    b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali,  come ad esempio  l'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o  l'esecuzione  di notificazioni; 
    c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 
    d) la redazione di pareri o contratti; 
    e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita'  di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero  di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 132. 
  7. E' facolta' delle parti pattuire  l'estensione  della  copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al  cui  svolgimento  l'avvocato sia comunque abilitato. 
  8. L'assicurazione deve prevedere,  altresi',  la  copertura  della responsabilita'  civile  derivante  da  fatti  colposi  o  dolosi  di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 
  9. La copertura assicurativa si estende  alla  responsabilita'  per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro,  titoli e valori  ricevuti  in  deposito  dai  clienti  o  dalle  controparti processuali di questi ultimi. 
  10. In caso di responsabilita'  solidale  dell'avvocato  con  altri soggetti,  assicurati  e  non,  l'assicurazione  deve  prevedere   la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo  il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. 
                               Art. 2 
 
          Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 
 
  1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi,  una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati  che  cessano  l'attivita'  nel  periodo  di  vigenza  della polizza. 
  2.  L'assicurazione   deve   contenere   clausole   che   escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o  del  suo  risarcimento,  nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'. 
                               Art. 3 
 
         Massimali minimi di copertura per fascia di rischio 
 
  1. I massimali della copertura  assicurativa  minima  sono  fissati secondo i seguenti criteri: 
    
 
=====================================================================
|  Cat.   |      Fascia di rischio       |     Massimale minimo     |
+=========+==============================+==========================+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 350.000,00 per       |
|         |chiuso non superiore a euro   |sinistro e per anno       |
|    A    |30.000,00                     |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 500.000,00 per       |
|         |chiuso superiore a 30.000 e   |sinistro e per anno       |
|    B    |non superiore a euro 70.000,00|assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 1.000.000,00 per     |
|         |chiuso superiore a euro       |sinistro e per anno       |
|    C    |70.000,00                     |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|                          |
|         |societa' tra professionisti)  |                          |
|         |con un massimo di 10          |                          |
|         |professionisti e un fatturato |Euro 1.000.000,00 per     |
|         |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di|
|         |chiuso non superiore a euro   |euro 2.000.000,00 per anno|
|    D    |500.000,00                    |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|                          |
|         |societa' tra professionisti)  |                          |
|         |con un massimo di 10          |                          |
|         |professionisti e un fatturato |Euro 2.000.000,00 per     |
|         |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di|
|         |chiuso superiore a euro       |euro 4.000.000,00 per anno|
|    E    |500.000,00                    |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|Euro 5.000.000,00 per     |
|         |societa' tra professionisti)  |sinistro, con il limite di|
|         |composto da oltre 10          |euro 10.000.000,00 per    |
|    F    |professionisti                |anno assicurativo         |
+---------+------------------------------+--------------------------+
 
   2. In presenza di  franchigie  e  scoperti,  l'assicuratore  sara' comunque tenuto a risarcire il terzo  per  l'intero  importo  dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa
risarcitoria del terzo. 
  3. E' facolta' delle parti prevedere clausole  di  adeguamento  del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.  
  4.  Il  massimale  minimo  previsto  dal  presente   decreto   deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui  all'art.  1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile. 
                               Art. 4 
 
                 Assicurazione contro gli infortuni 
 
  1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli  avvocati  e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali  non  sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 
  2. L'assicurazione deve  prevedere  la  copertura  degli  infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa,  i  quali  causino  la  morte,  l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche. 
  3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante  dagli  spostamenti  resi   necessari   dallo   svolgimento dell'attivita' professionale. 
  4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: 
    capitale caso morte: euro 100.000,00;  
    capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; 
    diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.  
                               Art. 5 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Fatta salva  l'informazione  da  rendere  al  cliente  ai  sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo  sono  resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale
l'avvocato e' iscritto e presso il  Consiglio  nazionale  forense,  e sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 
  2. Il presente decreto entra in vigore decorso un  anno  dalla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  Le  polizze  assicurative  stipulate   in   epoca   antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno  essere  adeguate alle disposizioni in esso dettate. 
    Roma, 22 settembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Orlando 

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