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Anche le spese finalizzate al reimpiego del profitto del reato presupposto rilevano per l’autoriciclaggio.

Massima Giurisprudenziale

Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, anche le spese di gestione sostenute per il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto (derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto) e, quindi, vanno calcolate nell’attività di impiego, sostituzione, trasferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.

Decisione: Sentenza n. 37606/2019 Cassazione Penale – Sezione 2

Classificazione: Penale

Massima:

Integra il reato di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato.

Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, anche le spese di gestione sostenute per il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto (derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto) e, quindi, vanno calcolate nell’attività di impiego, sostituzione, trasferimento “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.

Osservazioni.

La decisione prendeva origine da un sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, confermato dal Tribunale in sede di riesame, in relazione ai reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e corruzione tra privati.

La vicenda riguardava la vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al valore di mercato, effettuata dalla società (di cui il ricorrente era stato consigliere di amministrazione) attraverso la collaborazione dei funzionari di due banche, i quali indirizzavano all’acquisto numerosi clienti.

Il sequestro nei confronti del ricorrente aveva ad oggetto il profitto del reato di autoriciclaggio e del presso del reato di corruzione tra privati.

Il ricorrente deduceva anche la violazione dell’art. 648-ter.1 codice penale, poiché «non potrebbe configurarsi oggettivamente il fumus del reato di autoriciclaggio, dal momento che mancherebbe nella condotta contestata la modalità prevista dalla legge di creare ostacolo concreto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto di reimpiego».

Il Collegio, richiamandosi a precedenti decisioni, ritiene il motivo infondato perché:

1) «Come ha correttamente ritenuto l’ordinanza impugnata, richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del reato di riciclaggio, integra tale ultimo reato il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato»;

2 – «le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio ex ante; è persino ovvio, infatti, che nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un’operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia una riemersione dell attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, a meno di non voler ritenere che l’art. 648 ter I cod. pen., prefiguri un’incriminazione impossibile. E proprio il fatto che l’ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa debba essere “concreto” – aggettivo che il legislatore ha aggiunto alla fattispecie di autoriciclaggio rispetto a quella di riciclaggio – è stato ben sottolineato dall’ordinanza impugnata»;

3 – «l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa»;

4 – «le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto della truffa, fossero state effettuate in favore di società di diritto estero, con conseguente maggiore complessità della ricostruzione dei flussi finanziari, con confusione nel patrimonio lecito di queste e con trasformazione della res (il denaro utilizzato per l’acquisto), in diamanti, a loro volta reinnmessi nel circuito imprenditoriale facente capo alla società [di cui il ricorrente era stata consigliere di amministrazione, ndr].»;

5 – «Nel caso di specie, è stato appurato che i proventi del reato presupposto (truffa) venivano reimpiegati per acquistare altri beni (diamanti) che servivano per perpetrare altre truffe: di conseguenza, anche a voler dare per ammesso che una parte dei proventi dei delitti presupposti (truffe) fosse stato reinvestito per le spese di gestione della società, sta di fatto che non possono essere considerate spese destinate “alla mera utilizzazione o al godimento personale” e, quindi, escluse, ex art. 648-ter.1., comma 4, cod.pen., dal puro reinvestimento di cui al primo comma:»;

6 – «deve escludersi che simili operazioni di reimpiego di beni di provenienza illecita possano essere ricondotti a mera utilizzazione o godimento personali, così da essere scriminati ex art. 648-ter.1, comma 4, codice penale».

Per la Suprema Corte, la norma è chiara nella sua ratio: «limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati – attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale – nella disponibilità dell’agente del reato presupposto, perché solo in tale modo si può realizzare quell’effetto di “sterilizzazione” che impedisce – pena la sanzione penale – la reimmissione nel legale circuito economico; ma la norma è anche sicuramente opportuna, proprio perché, con la tassativa indicazione dei casi di non punibilità, contribuisce a delimitare, in negativo, l’area di operatività di cui al primo comma, che, invece, descrive, in positivo, la condotta punibile».

Quanto agli altri motivi di ricorso, il ricorrente lamentava violazione di legge in ordine alla determinazione e al calcolo del profitto del reato di autoriciclaggio, ma la Cassazione rileva che, nel caso in esame, il Tribunale:

ha ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio, per le ragioni prima dette;
ha quantificato il profitto da esso reato ottenuto, utilizzando un criterio che è stato ampiamente esposto nel provvedimento impugnato, ritenendo validi gli accertamenti ed i risultati cui era pervenuta la Guardia di Finanza, condensati in informative specificate e richiamando voci oggettive tratte dai bilanci della società (costi per l’acquisto dei diamanti);
ha richiamato la distinzione, in diritto, tra il profitto del reato presupposto (di truffa) dal profitto del reato di autoriciclaggio;
ha sottratto, quantitativamente, il profitto del reato di truffa da quello di autoriciclaggio;
fatto carico di superare le obiezioni difensive sulla correttezza del criterio adottato, con riguardo alla valorizzazione di altri indicatori di bilancio (l’utile di esercizio), di altre voci di spesa, delle rimanenze.

Il ricorso è stato quindi rigettato.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 21925/2018
Cass. 30399/2018
Cass. 40890/2017

Disposizioni rilevanti.

Codice Penale

Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Codice Civile

Art. 2635 – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

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