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AUMENTO IVA LEGGE DI STABILITÀ 2017: Slitta al 2018 l’aumento dell’IVA fino al 25 %.

Iva

Con la Legge di stabilità 2017 aumenta l’IVA, pur slittando al 2018 l’aumento reale dell’Iva e delle accise ereditato dalle Manovre precedenti come clausola di salvaguardia: vale oltre 15 miliardi nel 2017. Ma si introduce un nuovo aumento dell’Iva di 3 punti percentuali nel 2018 (25 %)  e di un ulteriore 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

 

Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019″

 (Approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato)

Commi 631 e 632
(Eliminazioni aumenti IVA ed accise per l’anno 2017)

Le disposizioni in commento intervengono sulle cd. “clausole di salvaguardia” che disponevano, a partire dal 2017, aumenti di IVA ed accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. In particolare: – differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell’aliquota Iva del 10 per cento (comma 1, lettera a))(437) ; – differiscono(438) dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 i previsti incrementi dell’aliquota IVA del 22 per cento rimodulandoli come segue: si dispone un aumento di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (comma 1, lettera b)); – abrogano il comma 626 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento(439) delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante(440) in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018 (comma 2).

La RT specifica che gli effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola sono stati stimati adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti. Le stime sono evidenziate nelle tabelle che seguono.

(milioni di euro)

2017 2018 2019
Effetti a legislazione vigente
Aliquota dal 10% al 13% 6.957 6.957 6.957
Aliquota dal 22% al 24% 8.176 8.176 8.176
Aliquota dal 24% al 25% 0 4.088 4.088
Incremento accise 0 350 350
TOTALE 15.133 19.571 19.571
Effetti riconducibili alla norma in esame
Aliquota dal 10% al 13% 0 6.957 6.957
Aliquota dal 22% al 25% 0 12.264 12.264
Aliquota dal 25% al 25,9% 0 0 3.679
Incremento accise 0 350 350
TOTALE 0 19.571 23.250

La tabella che segue evidenzia, dunque, le differenze per ciascuna annualità del triennio.

(milioni di euro)

2017 2018 2019
Effetti LS 20 15/LS 2016 15.133 19.571 19.571
Nuovi effetti LB 2017 0 19.571 23.250
Differenza -15.133 0 3.679

Relativamente al comma 2, in materia di accisa, la relazione tecnica rammenta che il maggior gettito derivante dal comma 626 dell’articolo l della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica riferita a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Per il 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, era stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro. La relazione tecnica afferma che, conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e di 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

Al riguardo, si rappresenta che la RT, in relazione alla rimodulazione degli aumenti IVA, pone a confronto gli effetti ascritti, a legislazione vigente, alla clausola di salvaguardia (articolo l, comma 718, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016) con gli effetti associabili alla norma in esame, evidenziando i risultati differenziali dai quali si registra per l’anno 2019 un aumento ulteriore dell’IVA (+0,9) per una aliquota ordinaria complessiva pari al 25,9% dalla cui applicazione si ipotizza un maggior gettito stimato, rispetto a quanto scontato nei tendenziali, di 3,679 mld.

In proposito si rammenta che, sulla base di quanto rappresentato nelle RT associate ai più recenti interventi in materia (leggi di stabilità 2015 e 2016), all’incremento di 1 punto percentuale di IVA ad aliquota ordinaria sono stati ascritti effetti finanziari pari a 4.088 milioni in ragione di anno ed all’aumento di 1 punto percentuale di IVA ridotta al 10% sono stati riferiti effetti pari a 2.319 milioni in ragione di anno. Le stime effettuate in RT appaiono coerenti con tali valori.

Si rammenta altresì che, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo(441) , rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all’utilizzo di dati dell’anno 2013 in luogo di dati più aggiornati che considerassero l’incremento del gettito IVA registrato successivamente, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica era stata effettuata tenendo conto di quanto risultasse scontato in bilancio.

Si rappresenta da ultimo che da dati tratti dal Bollettino delle entrate periodo gennaio – dicembre 2015(442) , le entrate a titolo di IVA (in termini di competenza) sono risultate nel complesso pari a 119.321 milioni di euro (+4.831 milioni di euro, pari a +4,2% rispetto al medesimo periodo 2014. In termini di cassa, nel medesimo periodo si sono registrati incassi nel 2015 di 123.990 milioni di euro ((+7.872 milioni di euro, pari a + 6,8% rispetto a quanto incassato nel 2014).

 


437) Intervenendo sulla lettera a) del comma 718 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (aliquota IVA del 10 per cento.

438) Intervenendo sulla lettera b) del comma 718 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, (aliquota Iva del 22 per cento),

439) Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016.

440) Di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

441) Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

442) MEF – Bollettino delle entrate tributarie 2015 n. 166, p. 5

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