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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

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Il Consiglio dei ministri ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei. Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

  1. Lavoratori marittimi

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – esame preliminare)

Il decreto consente di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del lavoro marittimo, ampliando il sistema delle tutele previste ad ordinamento vigente, con l’obiettivo di evitare che i lavoratori marittimi possano godere di una differente tutela da parte dei singoli Stati membri e che non sia conseguentemente garantita, nel settore, la parità delle condizioni all’interno del mercato unico.

Le principali novità che vengono introdotte riguardano, sostanzialmente, l’estensione ai marittimi della disciplina in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, di comitato aziendale europeo, di diritto di informazione e consultazione, di procedure sui licenziamenti collettivi e di trasferimento d’impresa, in modo da accrescere il livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e da assicurare condizioni omogenee di concorrenza nel mercato interno.

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  1. Pacchetti e servizi turistici

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – esame preliminare)

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%). Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni  in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

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  1. Distribuzione assicurativa

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)

Il decreto introduce significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2016/97 in materia.

Il decreto interviene in materia di:

Il testo prevede che l’IVASS, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, è previsto che l’IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.

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  1. Trattamento e circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame preliminare)

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Inoltre, riguardo ai diritti dell’interessato (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), il testo prevede che rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l’esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. In ambito giudiziario, la tutela degli interessati è quindi assicurata, per le parti, dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all’interno del procedimento penale, anche con riguardo ai dati personali necessariamente oggetto di trattamento, assicurando quindi la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti dell’interessato, conformemente alle esigenze di prevenzione, di indagine e processuali.

In materia di sicurezza del trattamento, si prevede come obbligatoria anche per l’autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell’ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’adozione, da parte della Commissione dell’Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

Il decreto individua nel Garante nazionale l’autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, per quanto riguarda la violazione delle nuove norme, il testo prevede le sanzioni amministrative più elevate (da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illegittime.

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  1. Uso dei dati del codice di prenotazione a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’interno – esame preliminare)

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (direttiva PNR), con l’obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza europeo tramite mirati controlli sui flussi di passeggeri aerei all’interno e all’esterno dell’Unione europea. Inoltre, il decreto disciplina l’obbligo di trasmissione delle informazioni introdotto dalla direttiva 2004/82/CE (direttiva API), assorbendo la relativa normativa di attuazione, in modo da semplificare i procedimenti e le modalità di organizzazione dei servizi.

Ai sensi della direttiva PNR, i vettori aerei hanno l’obbligo di trasmettere determinate informazioni, elencate dettagliatamente, concernenti i passeggeri di voli extra-Ue e intra-Ue, in ingresso e in uscita dal territorio dello Stato, all’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) appositamente istituita con la funzione principale di individuare, attraverso l’analisi dei dati PNR, i passeggeri implicati in reati di terrorismo o in altri reati gravi.

Più in dettaglio, i controlli previsti si sviluppano attraverso l’analisi delle informazioni che ciascun passeggero fornisce ai vettori aerei in fase di prenotazione del volo. Si tratta di un insieme di dati particolarmente ampio che consente un’attività di analisi di assoluto rilievo, all’esito della quale possono essere individuati soggetti che non sono necessariamente già noti alle Autorità ma che, per le caratteristiche dei viaggi effettuati, appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti ai fini del terrorismo e delle altre gravi forme di criminalità.

Il decreto disciplina, nel dettaglio, le specifiche finalità per le quali i dati PNR e i dati API possono essere trattati e delinea l’organizzazione complessiva del sistema, definendo il funzionamento del sistema informativo, i soggetti legittimati all’effettuazione del trattamento, le modalità operative dello stesso e le condizioni per la conservazione dei dati.

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  1. Protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame preliminare)

Il decreto attua la direttiva sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni.

In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

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  1. Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’1 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – esame preliminare)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari e ha tra i principali obiettivi:

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  1. Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS – Network and Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, che per la prima volta affronta in modo organico e trasversale gli aspetti in materia di cyber security, rafforzando la resilienza e la cooperazione in Europa.

Il decreto persegue tre obiettivi principali:

  1. promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;
  2. migliorare le capacità nazionali di cyber security;
  3. rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito Ue.

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, ecc.) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei.

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  1. Sicurezza delle navi passeggeri

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Presidenza del Consiglio e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – esame definitivo)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, introducendo nuove disposizioni e norme di sicurezza per le navi adibite al trasporto passeggeri, con l’obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l’inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, con particolare riguardo a:

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