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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

  1. Valutazione di impatto ambientale

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.

Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:

  • per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
  • una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta, solo per i progetti di competenza statale, a circa 21 miliardi di euro;
  • una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
  • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa del c.d. repowering degli impianti eolici esistenti;
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
  • l’ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016.
  • l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016.

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       2. Commercializzazione dei prodotti da costruzione

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 sulle condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

Sempre a questo scopo, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

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      3. Sicurezza degli impianti nucleari

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri dello sviluppo economico Carlo Calenda e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in materia di sicurezza degli impianti nucleari, in attuazione della delega di cui alla legge di delegazione europea 2014.

La direttiva stabilisce gli obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, nonché le misure dirette a conseguire tali obiettivi. Inoltre, si razionalizzano le procedure autorizzative e di controllo, si rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, si disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.

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    4. Equipaggiamento marittimo

Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo.

L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l’equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.

Si prevede quindi che gli operatori economici siano responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambito marittimo, il nuovo assetto normativo istituisce infine l’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure e anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

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