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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato sei decreti legislativi e un decreto del Presidente della Repubblica di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea.
I decreti hanno ad oggetto, in particolare:

1.    Marchi d’impresa, marchio comunitario e lotta alla contraffazione

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario (Ministero dello sviluppo economico – decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto attua la direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

La direttiva prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Tra i principali profili innovati della nuova normativa, si segnalano:

  • l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);
  • l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
  • l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
  • una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro, con l’autorizzazione ai titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione;
  • l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;
  • l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

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2.    Brevetti

Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico – decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto modifica alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, si istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

Si inseriscono, inoltre, tra le disposizioni transitorie e finali, disposizioni volte a garantire l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.

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3.    Dispositivi di protezione individuale

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

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4.    Apparecchi che bruciano carburanti gassosi

a)    Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Ministero dell’interno e Ministero dello sviluppo economico – decreto legislativo – esame preliminare)
b)    Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’interno e Ministero dello sviluppo economico – decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

I due decreti recepiscono le disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, con l’obiettivo di armonizzare le discipline nazionali anche alla luce delle nuove disposizioni che riguardano la libera circolazione dei prodotti non alimentari.

A tal fine, tra l’altro, si precisa che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi e dei relativi accessori siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’interno, in coordinamento permanente fra loro e avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

I decreti prevedono, inoltre, che qualora gli organi di vigilanza competenti rilevino che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un suo accessorio non rispondono ai requisiti essenziali, essi ne diano comunicazione ai Ministeri competenti. Si prevedono, infine, anche nuove sanzioni amministrative pecuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di sicurezza degli altri prodotti.

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5.    Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (Ministero dell’economia e delle finanze – decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Lo scopo del Regolamento è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, assicurando un’armonizzazione massima delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti coinvolti nel calcolo degli indici, nella fornitura dei dati da inserire nel relativo calcolo e nel successivo utilizzo degli indici di riferimento.

In particolare, il legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli amministratori (coloro che, tra l’altro, controllano la fornitura di un indice di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità in materia di: governance e controlli interni; utilizzo di dati e di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di segnalazione delle violazioni; elaborazione dei codici di condotta per specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine, trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici.

Vengono, inoltre, previsti requisiti più stringenti per gli indici di riferimento “critici”. Si prevede la costituzione di un collegio di supervisione che avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la propria opinione all’autorità nazionale competente sull’amministrazione del benchmark critico con riguardo all’adozione di misure volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all’indice al fine di mantenerne la rappresentatività.

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6.    Mercato ferroviario del trasporto passeggeri

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto legislativo – esame definitivo)

Il decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, e istituendo lo spazio ferroviario unico europeo.

La direttiva rientra nel “quarto pacchetto ferroviario” completando il pilastro politico dell’iniziativa europea. La norma rafforza l’indipendenza del gestore della infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con una impresa che offre servizi di trasporto ferroviario; dà la possibilità al gestore di delegare funzioni; introduce disposizioni sulla trasparenza finanziaria e, soprattutto, apre il mercato ferroviario con riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli stati membri. L’obiettivo è arrivare a una progressiva liberalizzazione del trasporto. Le misure previste dovrebbero permettere al settore ferroviario di realizzare pienamente il suo potenziale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza dei servizi offerti, e di incrementare la propria quota di mercato diventando in tal modo una valida alternativa alle altre modalità di trasporto.

Si prevede altresì un sistema comune di informazione ed emissione dei biglietti cumulativi integrati per i servizi di trasporto passeggeri, demandando ad appositi decreti la specifica disciplina attuativa.

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