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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.

Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

1. Trattamento e circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame definitivo)

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Inoltre, riguardo ai diritti dell’interessato (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), il testo prevede che rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l’esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. In ambito giudiziario, la tutela degli interessati è quindi assicurata, per le parti, dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all’interno del procedimento penale, anche con riguardo ai dati personali necessariamente oggetto di trattamento, assicurando quindi la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti dell’interessato, conformemente alle esigenze di prevenzione, di indagine e processuali. Per garantire i diritti in ambito giudiziario anche con riferimento ai terzi, si è previsto uno speciale procedimento attraverso il quale qualsiasi interessato, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.

In materia di sicurezza del trattamento, si prevede come obbligatoria anche per l’autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell’ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’adozione, da parte della Commissione dell’Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

Il decreto individua nel Garante nazionale l’autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, per quanto riguarda la violazione delle nuove norme, il testo prevede sanzioni amministrative (che nei casi più gravi possono estendersi da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illegittime.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dal Garante per la protezione dei dati personali.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679: GDPR E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

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2. Abusi di mercato

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – esame preliminare)

Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto “regolamento MAR”).

Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR, in parte innovando quanto già disciplinato dalla citata direttiva, prevede fra l’altro:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark);
  • la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
  • la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
  • l’estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (Algotrading e High Frequency Trading);
  • la nozione di “informazione privilegiata” e l’obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
  • il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
  • le semplificazioni per gli emittenti quotati su un mercato di crescita per le PMI, quali la possibilità per l’emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l’esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:

  • le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità;
  • le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;
  • le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
  • la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;
  • le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

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3. Lavoratori marittimi

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – esame definitivo)

Il decreto recepisce la direttiva europea 2015/1794/UE e consente di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del lavoro marittimo, ampliando il sistema delle tutele previste ad ordinamento vigente, con l’obiettivo di evitare che i lavoratori marittimi possano godere di una differente tutela da parte dei singoli Stati membri e che non sia conseguentemente garantita, nel settore, la parità delle condizioni all’interno del mercato unico.

La disciplina contenuta nella direttiva recepita rappresenta un significativo avanzamento della tutela dei lavoratori marittimi a livello dei Paesi dell’Unione mentre, per quanto riguarda l’Italia, il necessario adeguamento normativo dell’ordinamento interno è limitato, considerato che il livello delle garanzie per il lavoratore è già particolarmente elevato in base alla normativa attualmente vigente.

Le principali novità che vengono introdotte riguardano, sostanzialmente, l’estensione ai marittimi della disciplina in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, di comitato aziendale europeo, di diritto di informazione e consultazione, di estensione del coinvolgimento delle autorità di controllo nelle procedure sui licenziamenti collettivi, di trasferimento d’impresa, in modo da accrescere il livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e da assicurare condizioni omogenee di concorrenza nel mercato interno.

Il testo ha ottenuto i pareri favorevoli delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

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4. Pacchetti e servizi turistici

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – esame definitivo)

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%). Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il testo tiene conto delle osservazioni e valutazioni rese nei rispettivi pareri dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

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5. Distribuzione assicurativa

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame definitivo)

Il decreto introduce significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2016/97 in materia.

Il decreto interviene in materia di:

  • risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
  • coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
  • modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

E’ previsto che l’IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

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6. Uso dei dati del codice di prenotazione a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (Presidenza del Consiglio, Ministero dell’interno e Ministero della giustizia – esame definitivo)

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (direttiva PNR), con l’obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza europeo tramite mirati controlli sui flussi di passeggeri aerei all’interno e all’esterno dell’Unione europea. Inoltre, il decreto disciplina l’obbligo di trasmissione delle informazioni introdotto dalla direttiva 2004/82/CE (direttiva API), assorbendo la relativa normativa di attuazione, in modo da semplificare i procedimenti e le modalità di organizzazione dei servizi.

Ai sensi della direttiva PNR, i vettori aerei hanno l’obbligo di trasmettere determinate informazioni, elencate dettagliatamente, concernenti i passeggeri di voli extra-Ue e intra-Ue, in ingresso e in uscita dal territorio dello Stato, all’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) appositamente istituita, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno con la funzione principale di individuare, attraverso l’analisi dei dati PNR, i passeggeri implicati in reati di terrorismo o in altri reati gravi.

Il decreto disciplina, nel dettaglio, le specifiche finalità per le quali i dati PNR e i dati API possono essere trattati e delinea l’organizzazione complessiva del sistema, definendo il funzionamento del sistema informativo, i soggetti legittimati all’effettuazione del trattamento, le modalità operative dello stesso e le condizioni per la conservazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dal Garante per la protezione dei dati personali.

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7. Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame definitivo)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS – Network and Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, che per la prima volta affronta in modo organico e trasversale gli aspetti in materia di cyber security, rafforzando la resilienza e la cooperazione in Europa.

Il decreto persegue tre obiettivi principali:

  1. promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;
  2. migliorare le capacità nazionali di cyber security;
  3. rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito Ue.

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, ecc.) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dalla Conferenza unificata.

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8. Normativa antiriciclaggio

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – esame definitivo)

Il decreto disciplina l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

Il decreto prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605), hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese (di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni).

Inoltre, per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.

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9. Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Presidenza del Consiglio e Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione – esame preliminare)

Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

In particolare, in considerazione del fatto che il principio della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è già sancito e attuato nell’ordinamento interno dal Codice dell’amministrazione digitale, il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della direttiva attraverso minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia di “onere sproporzionato”, laddove il criterio dell’accessibilità è temperato da una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, tecnologico e finanziario.

Inoltre, si prevede il cosiddetto “meccanismo di feedback”, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonché di richiedere le informazioni non accessibili. La risposta a richieste legittime e ragionevoli sarà assicurata attraverso la possibilità di presentare reclami al Difensore civico digitale.

Per quanto riguarda, invece, l’ambito soggettivo di applicazione della direttiva, nonché l’oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là delle prescrizioni minime per l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva medesima.

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