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L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice».

Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un’attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell’attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l’applicazione della legge penale.

La disposizione, che va letta in relazione anche al successivo articolo 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all’interessato, ha lo scopo evidente di assicurare l’osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato.

L’art. 223 citato stabilisce “qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice”.

Secondo la giurisprudenza, presupposto dell’operatività dell’art. 220 non è l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291. Conf. Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014 (dep. 2015), Calabrese, Rv. 262010).

Con specifico riferimento al prelievo di campioni da utilizzare in successive analisi, si è chiarito che occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria, anche se precedente all’acquisizione della “notitia criminis”, per il quale è applicabile l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d’ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum” (Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014 (dep. 2015), Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221627).

L’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza, in tali casi, non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie (Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014 (dep. 2015), Arsena, Rv. 262750), ciò in quanto l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Sez. 3, n. 15170 del 29/1/2003, Piropan M, Rv. 224456).

GIURISPRUDENZA

CASS. PENALE, Sez.3^ 12/04/2019 (Ud. 28/02/2019), Sentenza n.16044

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