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Attività di riciclaggio delle navi presso la San Giorgio del Porto S.p.A. di Genova: non è necessaria la procedura di VIA

Costa Concordia

Di Valentina Cavanna[1] . In data 12 marzo 2014, su istanza della società San Giorgio del Porto S.p.A., avente sede in Genova, è stata attivata la procedura di verifica/screening per l’attività di riciclaggio di navi da svolgersi presso l’impianto della stessa società.

All’esito dell’istruttoria, è risultato non necessario assoggettare la predetta attività alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), «in quanto la stessa non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull’ambiente, in ragione della caratteristiche dell’impianto e in base alla documentazione prodotta». Dalla documentazione si evince che «verranno adottate misure cautelative e gestionali, basate anche sulle indicazioni contenute nel Regolamento 1257/2013/UE[2] relativo al riciclaggio delle navi, che garantiscono che le attività verranno condotte in modo da evitare o ridurre al minimo gli impatti sui vari comparti ambientali coinvolti, anche in funzione dell’ubicazione dell’impianto e dell’assetto organizzativo e gestionale già consolidato da parte dell’azienda, nonché in considerazione del fatto che il recupero e il riutilizzo di materiali può essere considerato come attività avente effetti ambientali positivi».

E’ stato dunque emesso decreto dirigenziale n. 1120 del 7 maggio 2014.

Secondo il Regolamento 1257/2013/UE per “riciclaggio delle navi” si intende «l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati».

Il riciclaggio delle navi, secondo il progetto proposto dalla San Giorgio del Porto, avverrà nell’area delle Riparazioni Navali del Porto di Genova: pertanto, non è prevista la costruzione di alcun impianto.

Questo progetto è stato presentato al fine di ottenere, innanzitutto, lo smantellamento della Costa Concordia[3]; secondariamente, allo scopo di far divenire Genova il porto di riferimento per tale tipo di attività.

 

Riferimenti normativi:

–          D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e ss.mm.

–          Legge Regione Liguria n. 38 del 30/12/1998 e ss.mm.

–          Regolamento 1257/2013/UE



[1]  Avvocato in Genova.

[2]  REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:IT:PDF.

[3] La decisione è attesa nel Consiglio dei Ministri del 30 giugno p.v. Per quanto riguarda le eventuali fasi della demolizione della Concordia, si veda quanto già pubblicato all’indirizzo http://www.themeditelegraph.it/it/shipping/shipyard-and-offshore/2014/06/13/concordia-fatta-pezzi-pesanti-come-mila-auto-5mVodxzmmnnDot8GW6lmCP/index.html.

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