L’attività di coltivazione delle cave non è subordinata al potere di controllo edilizio comunale, trattandosi di attività imprenditoriale che non determina una trasformazione durevole dei suoli finalizzata all’insediamento umano. Non necessita, però, di titolo edilizio esclusivamente l’attività estrattiva in sé considerata, consistente nell’attività di scavo e di reinterro nonché nell’attività volta alla realizzazione di opere precarie (quali strade e muri di sostegno destinati ad essere continuamente rimossi e sostituiti con il progredire della coltivazione) necessarie per effettuare l’estrazione. Il titolo edilizio è invece necessario per la realizzazione degli impianti e delle strutture non precarie ma stabili, complementari ma non direttamente al servizio dell’attività di estrazione (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen. 12 ottobre 1991 n. 8; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2400; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 novembre 2010 n. 4554; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 aprile 2002 , n. 3164).
Pres. De Zotti, Est. Cozzi – C. s.p.a. e altro (avv. Soncini) c. Comune di Bellano (avv. Rusconi)
Vedi Sentenza per esteso: TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 2 aprile 2014, n. 866