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Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e razionalizzazione delle funzioni di polizia.

Bandiera italiana

L’art. 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, contenente: disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede anche la riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalita’ esistenti, le specialita’ e l’unitarieta’ delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 7:
a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 7;
b) l’organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell’organizzazione addestrativa dell’Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all’assolvimento delle specifiche funzioni di cui all’articolo 7;
c) l’organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell’Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;
d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell’Arma dei carabinieri;
e) l’organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonche’ le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attivita’ dirette alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente:
«c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;
b) all’articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;
c) dopo l’articolo 174, e’ inserito il seguente:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) – 1. L’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita’ di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonche’ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.
2. L’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita’ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e’ retto da generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L’incarico di vice comandante del Comando unita’ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e’ attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell’organizzazione di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario.
Mentre l’art. 9  e successivi prevedono le nuove attribuzioni ai vari corpi.

Art. 9
Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
2. Per l’espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:
a) l’individuazione, nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l’attivita’ di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d’intesa adottati tra l’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita’ di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell’Arma dei carabinieri.
Art. 10
Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:
a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalita’ organizzata in ambito interforze;
b) al Corpo della guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all’attivita’ di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell’8 luglio 2005, anche tramite le unita’ specializzate dell’Arma dei carabinieri.
Art. 11
Disposizioni concernenti altre attivita’ del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonche’ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare
e all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attivita’:
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita’ specializzate dell’Arma dei carabinieri;
c) tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2. All’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.
Art. 12
Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato
1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unita’ corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e’ assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unita’ di personale e’ assegnata:
a) tenendo conto dell’impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unita’ dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

1) per le funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 7:

tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l’assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita’, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);

3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a):

aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);

4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b):
servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);

5) per le attivita’ a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 11:
servizio centrale certificazione CITES;
unita’ organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attivita’ di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;
b) tenendo altresi’ conto dei seguenti criteri:
1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unita’ dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonche’ specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, l’anzianita’ nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parita’ di anzianita’ nella specializzazione, la minore eta’ anagrafica;
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attivita’ di ordine pubblico in assetto e la minore eta’ anagrafica;
4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 11, l’impiego presso unita’ amministrative, contabili e logistiche dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unita’ assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresi’ conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attivita’ svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita’ del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali e’ consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato dell’assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilita’ e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalita’ di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, puo’ presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalita’ ivi indicate. Nella medesima domanda puo’ essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all’Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita’ del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per
rimanere assegnato all’Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme
di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell’articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma e’ attribuito il trattamento economico previsto dall’articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unita’ di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si puo’ ricorrere esclusivamente:
a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facolta’ assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facolta’ assunzionali e’ effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;
b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.
8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall’applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.
9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all’atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonche’ definite le modalita’ di attuazione dello stesso comma per l’individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all’atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalita’ previste dal successivo comma 10.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facolta’ assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalita’ di cui al comma 7, lettera a), nonche’ i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e’ aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 13
Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato
1. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalita’ di trasferimento.
2. All’esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.
3. Al fine di garantire la continuita’ nel perseguimento dei compiti gia’ svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, con propri decreti:
a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attivita’ preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;
b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attivita’ alle stesse trasferiti, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu’ di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita’ comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell’ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali gia’ affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversita’ anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ altresi’ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato:
a) dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche’ dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all’ Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE;
b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme gia’ di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facolta’ di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni gia’ svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all’Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l’affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. II Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 14
Arma dei carabinieri
1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 664, e’ inserito il seguente: «Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta’ e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, nonche’ del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita’ del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta’, che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita’ relativa stabilita in base all’ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;
b) all’articolo 666, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo forestale non puo’ in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;
c) all’articolo 683, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e’ stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
d) all’articolo 692, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e’ stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
e) all’articolo 708, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e’ stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 973, comma 2-bis.»;
f) dopo l’articolo 737, e’ inserito il seguente: «Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale e’ determinata una nuova anzianita’ relativa in base all’ordine della graduatoria finale del corso.»;
g) all’articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»;
h) dopo l’articolo 765, e’ inserito il seguente: «Art. 765-bis. (Corso di specializzazione per ispettori dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). – 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all’articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;
i) dopo l’articolo 776, e’ inserito il seguente: «Art. 776-bis. (Corso di specializzazione per sovrintendenti dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). – 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all’articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;
l) dopo l’articolo 783, e’ inserito il seguente: «Art. 783-bis. (Corso di specializzazione per carabinieri dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). – 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all’articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;
m) all’articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» e’ sostituita dalla seguente: «4.188»;
n) all’articolo 800, comma 2:
1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;
2) la parola «29.531 » e’ sostituita dalla seguente: «30. 979»;
3) la parola «13.500» e’ sostituita dalla seguente: «13.920»;
4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;
o) all’articolo 800, comma 3:
1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;
2) la parola «20.000» e’ sostituita dalla seguente: «21.182»;
p) all’articolo 800, comma 4:
1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»;
2) la parola «61.450» e’ sostituita dalla seguente: «65.464»;
q) all’articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»;
r) all’articolo 823, comma 1:
1) lettera b), la parola «21» e’ sostituita con «22»;
2) lettera c), la parola «64» e’ sostituita con «80»;
3) lettera d), la parola «386» e’ sostituita con «465»;
s) l’articolo 907 e’ abrogato;
t) all’articolo 973, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e’ impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell’Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialita’, ovvero d’autorita’ per inidoneita’ funzionale o per esonero dalla specializzazione.»;
u) all’articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis). dall’ufficiale generale piu’ elevato in grado o piu’ anziano del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»;
v) all’articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»;
z) all’articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»;
aa) dopo l’articolo 2203, e’ inserito il seguente: «Art. 2203-bis. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri). – 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell’andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»;
bb) dopo l’articolo 2203-bis, e’ inserito il seguente: «Art. 2203-ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell’Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare). – 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e’ determinato annualmente dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.»;
cc) dopo l’articolo 2212, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-bis. (Ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). – 1. Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2. Per gli ispettori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.
5. Per i periti dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e’ istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»;
dd) dopo l’articolo 2212-bis, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-ter. (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri). – 1. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonche’ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 821, comma 1, lettera c-bis).
2. L’entita’ del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e’ annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;
ee) dopo l’articolo 2212-ter, e’ inserito il seguente:
«Art. 2212-quater. (Personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). – 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all’articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma dei carabinieri.»;
ff) dopo l’articolo 2212-quater, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-quinquies. (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri). – 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all’attivita’ istruttoria e di studio. Svolge altresi’ funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell’uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l’elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.
2. Nell’ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita’ diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivita’ che con l’elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Puo’ essere preposto ad unita’ operative coordinando l’attivita’ di piu’ persone con piena responsabilita’ per l’attivita’ svolta e per i risultati conseguiti. Puo’ inoltre svolgere, in relazione alla professionalita’ posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita’ richiedenti qualificata preparazione professionale.
5. Nell’ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza puo’ sostituire il superiore gerarchica»;
gg) dopo l’articolo 2212-quinquies, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-sexies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri). – 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale e’ adibito, con capacita’ di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresi’ funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attivita’ di guida e controllo di unita’ operative sottordinate, con responsabilita’ per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo’ sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto gia’ specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.»;
hh) dopo l’articolo 2212-sexies, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). – 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita’ di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalita’ posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilita’ di guida e di controllo di altre persone.»;
ii) dopo l’articolo 2212-septies, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-octies. (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri). – 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri sono cosi’ determinate in ordine crescente:
a) vice revisore: vice brigadiere;
b) revisore: brigadiere;
c) revisore capo: brigadiere capo;
d) vice perito: maresciallo;
e) perito: maresciallo ordinario;
f) perito capo: maresciallo capo;
g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.»;
ll) dopo l’articolo 2212-octies, e’ inserito il seguente: «Art. 2212-nonies. Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri. 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori sono cosi’ determinate in ordine crescente:
a) operatore: carabiniere;
b) operatore scelto: carabiniere scelto;
c) collaboratore: appuntato;
d) collaboratore capo: appuntato scelto.
mm) dopo l’articolo 2214-ter, e’ inserito il seguente: «Art. 2214-quater. Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.
1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l’anzianita’ nella qualifica posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.
3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri si applicano i limiti d’eta’ per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all’articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.
5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e’ necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.
6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 2.
7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 3.
8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 4.
9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 5.
10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 6.
11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’ Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 2212-bis, comma 7.
12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.
13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all’esercizio delle funzioni attribuite.
14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all’ esercizio delle funzioni attribuite.
15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un’anzianita’ di servizio non inferiore a sette anni puo’ accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita’ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.
16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo puo’ accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita’ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalita’ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un’anzianita’ di servizio non inferiore a sette anni puo’ accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalita’ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti e’ riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.
19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio puo’ accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita’ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti e’ riservato ai collaboratori capo.
20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;
b) all’atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita’ e dell’unitarieta’ delle funzioni di presidio dell’ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.
21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri e’ chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all’articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonche’ presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell’Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita’ di base per aree geografiche.
22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera a).
23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell’articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e’ chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.
24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e’ consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri per anzianita’, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
nn) dopo l’articolo 2223, e’ inserito il seguente: «Art. 2223-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri). – 1. Fino all’anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.»;
oo) dopo l’articolo 2247, e’ inserito il seguente: «Art. 2247-bis. (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). – 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all’anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri:
a) la Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1040, e’ integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu’ anziano del medesimo ruolo;
b) la Commissione ordinaria d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1045, e’ integrata da:
1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell’anno si verificano una o piu’ vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.
9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.
11. Per esprimere i giudizi sull’avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;
d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri.
12. Per l’avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»;
pp) dopo l’articolo 2247-bis, e’ inserito il seguente: «Art. 2247-ter. (Elementi di giudizio per l’avanzamento del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). – 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri le autorita’ competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi di cui all’articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell’attivita’ svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.»;
qq) dopo l’articolo 2247-ter, e’ inserito il seguente: «Art. 2247-quater. (Nomina del Vice Comandante del Comando unita’ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri). – 1. All’atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri e per l’istituzione del Comando unita’ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri, a cui e’ conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»;
rr) dopo l’articolo 2248, e’ inserito il seguente: «Art. 2248-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri). – 1. Sino all’anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri nonche’ alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa e’ autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianita’, fermi restando i volumi organici complessivi.».
Testo completo del: Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 tratto da Ambientediritto.it

 

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