ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale.
Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.