giurisprudenza diritto

Requisiti reddituale per l’assegnazione della casa e occupazione sine titulo o comunque abusiva.

Consiglio di Stato sentenza n. 4099 del 4 luglio 2018

Colui che chiede la regolarizzazione ed il suo nucleo familiare deve soddisfare il requisito reddituale prescritto dall’art. 2 comma 1 lett. g) della legge regione Campania n. 18/1997. Il richiamo operato dalla norma sulla regolarizzazione al requisito reddituale per la decadenza (che si concretizza quando per due anni consecutivi si supera il limite reddituale) non può riguardare ragionevolmente anche la previsione del suo superamento per un biennio: tale previsione che ben si giustifica in quanto espressione di un principio di favor per colui che sia legittimo assegnatario di un alloggio pubblico, non trova invece alcuna giustificazione per il diverso caso della regolarizzazione di un’occupazione sine titulo o comunque abusiva, in cui non avrebbe alcun senso far riferimento ad un limite reddituale che per de anni consecutivi si mantenga al di sotto del limite di legge (previsione in evidente contrasto con la finalità di attribuire un alloggio a chi non ha i mezzi necessari per poterselo autonomamente procacciare).

 

Pubblicato il 04/07/2018
N. 04099/2018REG.PROV.COLL.

N. 04158/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4158 del 2017, proposto da:
Roberto De Santis, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelina Doddato, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonino Guida in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11;
contro

I.A.C.P. e 1^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Italo Rocco, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. I n. 2480/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dello I.A.C.P. della Provincia di Salerno e della 1^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Bove, per delega di Doddato, e Rocco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La 1^ Commissione Provinciale dell’I.A.C.P. di Salerno ha espresso parere negativo sull’istanza del sig. Roberto De Santis di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale della Campania n. 1 del 2012 per un alloggio detenuto senza titolo sito nel Comune di Salerno a causa del superamento del limite reddituale familiare per l’anno 2012 previsto dalla legge regionale n. 18 del 1997 e di conseguenza l’I.A.C.P. con provvedimento dell’11 maggio 2016 ha respinto la domanda e diffidato l’interessato al rilascio dell’immobile.

2. Decidendo sul ricorso proposto dal predetto sig. De Santis per l’annullamento di tale diniego (ricorso con cui è stato lamentato eccesso di potere in relazione agli artt. 21 e 33, comma 2, della legge regionale n. 18 del 1997, nonché alla legge regionale n. 1 del 2012, l’adito Tribunale amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza segnate in epigrafe, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’intimata amministrazione, lo ha respinto, in quanto per la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo di un alloggio di E.R.P., l’art. 33, comma 1, l. r. Campania n. 18 del 1997 richiedeva il possesso in capo agli occupanti dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della medesima legge, tra cui quello reddituale, non posseduto dal ricorrente.

3. Con atto di appello notificato il 12 maggio 2007 il predetto sig. Roberto De Santis ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo che lo scopo della legislazione in materia di regolarizzazione doveva, quanto ai requisiti, essere parificata nella sua interpretazione a quella in materia di assegnazione e ciò a maggior ragione e che nel caso di specie, ai fini della decadenza dall’assegnazione, cui faceva rinvio la normativa in tema di regolarizzazione, era necessario che il limite reddituale fosse superato per due volte, cosa che non sussisteva nel caso di specie; ha insistito quindi per l’accoglimento del ricorso di primo grado.

L’I.A.C.P. di Salerno si è costituito anche in questa fase di giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

4. All’udienza pubblica del 3 maggio 2018 la causa è passata in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. La legge regionale della Campania n. 18 del 2 luglio 1997 stabilisce ai primi due commi dell’art. 33 che “Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della commissione di cui all’articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della presente legge.

Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza.”

L’art. 21 della stessa legge regionale prevede che “L’assegnatario perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito per la decadenza che è pari al limite di reddito previsto per l’assegnazione, aumentato del 75% (percento).”

5.2. Dal combinato disposto di tali norme discende che colui che chiede la regolarizzazione ed il suo nucleo familiare deve soddisfare il requisito reddituale prescritto dall’art. 2, comma 1. lett. g), della più volte richiamata legge regionale n. 18 del 1997 (reddito che peraltro va computato secondo le peculiari determinazioni di cui all’art. 21 l. 457 del 1978 e sue successive modificazioni).

Il richiamo operato dalla norma sulla regolarizzazione al requisito reddituale per la decadenza (che si concretizza quando per due anni consecutivi si supera il limite reddituale) non può riguardare ragionevolmente, ad avviso della Sezione, anche la previsione del suo superamento per un biennio: tale previsione che ben si giustifica in quanto espressione di un principio di favor per colui che sia legittimo assegnatario di un alloggio pubblico, non trova invece alcuna giustificazione per il diverso caso della regolarizzazione di un’occupazione sine titulo o comunque abusiva, in cui non avrebbe alcun senso far riferimento ad un limite reddituale che per due anni consecutivi si mantenga al di sotto del limite di legge (previsione in evidente contrasto con la finalità di attribuire un alloggio a chi non ha i mezzi necessari per poterselo autonomamente procacciare).

Insomma la tesi dell’appellante circa l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata considerazione che la decadenza – e quindi nel caso di specie il diniego di regolarizzazione – postuli che il limite reddituale debba ripetersi per due anni consecutivi, non essendo sufficiente il superamento di quel limite per un solo anno, non può essere condivisa, diversa essendo le fattispecie e diverse essendone la ratio, l’una riguardante il successivo venir meno del requisito per l’assegnazione in capo a colui il quale aveva ottenuto legittimamente la concessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’altra riguardante la sanatoria dell’occupazione irregolare, in cui il requisito reddituale ha, per così dire, natura istantanea.

6. Per le considerazioni suesposte l’appello deve respinto, corretto essendo stato l’operato dell’amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo ragioni equitative da rinvenirsi nella peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi     Carlo Saltelli

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