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In arrivo un miliardo di euro di rimborsi Iva.

Nuova boccata d’ossigeno per imprese, artigiani e professionisti. Nelle prossime settimane oltre 4mila imprese riceveranno il rimborso di crediti Iva, per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro, messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con questa ulteriore iniezione di liquidità, sale a oltre 10 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata da inizio 2013 a oltre 39mila imprese.

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Indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio. Deducibili dal reddito tutte le componenti accantonate a partire dal 1993

Gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa in tutte le sue componenti, in applicazione dell’art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1993. Pertanto, anche gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, in quanto ricompresa tra le indennità per la cessione di rapporti di agenzia (cui fa riferimento l’art. 17 del Tuir), devono ritenersi deducibili per competenza. È questo il chiarimento fornito dalla Circolare n. 33/E di oggi, con cui le Entrate precisano che, in base al recente orientamento della Corte di Cassazione, il divieto di deducibilità relativo all’indennità suppletiva di clientela resta valido esclusivamente per gli accantonamenti effettuati in periodi di imposta precedenti alla modifica normativa dell’articolo 1751 del codice civile e cioè a far data dall’1 gennaio 1993.

L’indennità di fine rapporto di agenzia nel quadro normativo vigente – Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 13506, 13507 e 13508 del 2009; n. 8134 del 2011; n. 8288 del 2013) hanno evidenziato che, in applicazione della norma civilistica che disciplina l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1993, non esiste più un richiamo (neanche implicito) alle tre componenti dell’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio (“indennità di risoluzione del rapporto”; “indennità suppletiva di clientela” e “indennità meritocratica”) in ragione del quale poteva sostenersi l’indeducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela a motivo della sua aleatorietà.

Pertanto, poiché il codice civile e il Tuir in vigore fanno riferimento all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia nel suo complesso, deve ritenersi che le condizioni per la corresponsione dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia si riferiscono ora all’intera indennità, per la quale l’art. 105 del Tuir dispone espressamente la deducibilità dei relativi accantonamenti. Per la stessa Suprema Corte, in ogni caso, il nuovo orientamento non contrasta con la precedente giurisprudenza (contraria alla deducibilità degli accantonamenti). Quelle sentenze, infatti, erano motivate sulla base di un differente presupposto normativo.