caccia_diritto_venatorio
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Pubblicato il 11/12/2023

N. 00909/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 579 del 2021, proposto da alfa beta, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Panucci e Massimo Lovati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento

del decreto n. P1/2020 PASI, emesso dalla Questura di Bergamo il 28.06.2021 e notificato al ricorrente nella medesima data;

di ogni atto ad esso presupposto, connesso, conseguente o altrimenti collegato, anche se ignoto al ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. Il provvedimento impugnato espone che alfa beta, odierno ricorrente, era in precedenza titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata all’inizio del 2021 dal questore di Bergamo, licenza di cui il locale Comando Compagnia Carabinieri aveva proposto la revoca per la sopraggiunta inaffidabilità dell’interessato in materia di uso e detenzione di armi, avendo il beta «manifestato e notificato a diverse Autorità amministrative e politiche della Repubblica Italiana, il preteso “status” di “individuo tutelato in diritto internazionale”, disconoscendo conseguentemente la giurisdizione della Repubblica sulla propria persona e proprietà, avendo altresì “costituito” il proprio domicilio/residenza “ambasciata extraterritoriale”»

1.2. Su tale fondamento, e richiamati alcuni comuni principi in materia di detenzione e porto d’armi, ritenendo che il beta non offrisse più garanzie di non abusare delle armi e della relativa licenza, con il decreto questorio del 28 giugno 2021 è stata revocata ex art. 43, II comma, T.U.L.P.S., la predetta licenza di porto di fucile; ne è seguito il ricorso in esame.

2.1.1. Il primo motivo è rubricato nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore o travisamento di fatto, insufficienza della motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

Invero l’art. 43, II comma, T.U.L.P.S. stabilisce, tra l’altro, che non può essere concessa la licenza di portare armi a chi non dà affidamento di non abusare delle armi: ma, secondo il ricorrente, esercitando il relativo potere discrezionale, l’Amministrazione deve compiere una valutazione basata su un’istruttoria completa, “non potendo emettere un provvedimento basato su una mera selezione dei soli presupposti di fatto che rendono astrattamente logico e motivato il medesimo”.

2.1.2. Nel caso di specie, la Questura di Bergamo avrebbe preso in considerazione “un unico elemento di fatto alla base del suo provvedimento di revoca”, senza considerare che il beta “era incensurato, completamente inserito nella comunità entro il quale vive e lavora, nonché completamente rispettoso dell’ordinamento della Repubblica Italiana”, e ciò si desumerebbe, tra l’altro, dal fatto che il ricorrente è fondatore di un’associazione sportiva “dal cui atto costitutivo spicca il chiaro riconoscimento e rispetto delle Istituzioni (es. CONI) e delle leggi Italiane”.

Inoltre, la licenza di porto di fucile qui revocata era stata rilasciata solo due mesi prima, previo accertamento dei requisiti d’idoneità e di affidabilità: e la revoca a così breve distanza dal rilascio del provvedimento, avrebbe comunque richiesto una motivazione assai più approfondita.

2.1.3. Sempre secondo il ricorso, l’Amministrazione avrebbe “travisato i fatti presi a fondamento del decreto anche nella parte in cui ha presunto un comportamento pericoloso nell’autoproclamazione del beta come soggetto tutelato dal diritto internazionale… affermazione [la quale] non può, in realtà, che significare la grande esperienza internazionale di un uomo che ha affrontato esperienze sportive e viaggi nei più disparati luoghi del mondo … e, quindi, di un soggetto dedito alla cultura multietnica”.

2.1.4. Così, il provvedimento sarebbe “sproporzionato, in quanto impone un sacrificio eccessivo al beta, data la assoluta non sufficienza delle condotte a lui contestate nel provvedimento a configurare un pericolo di abuso dell’arma”.

2.1.5 Il ricorso ancora evidenzia che “in caso di revoca di porto d’armi venatorio, alla Questura dovrebbe essere richiesto un obbligo motivazionale maggiormente profondo, posto che l’utilizzo della licenza non comporta dei pericoli per la comunità: esso avviene infatti solo in ambienti non abitati e destinati solo alla caccia”: motivazione che qui mancherebbe.

2.2.1. Il secondo motivo è rubricato nell’eccesso di potere e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 per illogicità della motivazione e nello sviamento di potere.

Nel provvedimento impugnato, l’unico fatto posto a suo fondamento consiste, come già detto, nell’avere il beta disconosciuto la giurisdizione della Repubblica sulla propria persona e proprietà, costituendo la propria residenza come “ambasciata territoriale”.

2.2.2. Ebbene, oppone il ricorso, “ci si chiede quali delle dichiarazioni o comportamenti enunciate celino un sintomo di pericolosità, aggressività o predisposizione alla violenza del Sig. beta”; le sue dichiarazioni “sembrano piuttosto essere delle considerazioni frutto di libertà di espressione del proprio pensiero e di associazione, che non si identificano in nessuna ideologia fondamentalista/eversiva, e che appartengono ad un individuo incensurato e rispettoso della legge, come del resto si può evincere dal fatto che risiede e lavora nel territorio della Repubblica Italiana”; e “l’aver proclamato sé stesso come individuo tutelato dal diritto internazionale equivale ad affermare una peculiarità di ogni cittadino italiano, il quale viene protetto dal diritto interno, europeo, dalle convenzioni internazionali, ecc.”.

2.2.3. Così, prosegue il ricorso “manca di consequenzialità logica il ragionamento per cui da dichiarazioni e comportamenti non pericolosi per alcuno come quelli del beta possa conseguire una minaccia per la pubblica sicurezza, unico fine per il quale può essere esercitato il potere discrezionale attribuito al Questore dall’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.”.

2.3.1. Nel terzo motivo si assume la violazione dell’art. 43, II comma, T.U.L.P.S., muovendo dalla sentenza n. 440 del 1993, con cui la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. parzialmente illegittimo “nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la buona condotta”, e ciò, secondo parte ricorrente, “per evitare che, nell’esercizio di un potere fortemente discrezionale come quello di revoca del porto d’armi, sia addossato all’interessato l’onere di fornire una prova contraria alla sua inaffidabilità e al pericolo di abuso della licenza”.

2.3.2. Sarebbe dunque onere per l’Amministrazione “di fondare il proprio provvedimento su risultanze chiare ed evidenti di non affidabilità e di pericolo di abuso dell’arma”.

Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, anzitutto perché il provvedimento non indicherebbe alcun sintomo di inaffidabilità o di abuso dell’arma, e finirebbe per addossare al ricorrente “l’onere di fornire una prova positiva della propria buona condotta”; inoltre, il provvedimento chiederebbe all’interessato di offrire ampie garanzie di fare un corretto uso delle stesse, ponendo a suo carico un onere della prova che contrasterebbe con la lettura costituzionale della norma.

2.4.1. Infine, si lamenta la violazione dell’obbligo di sottoscrizione del provvedimento di sospensione da parte del prefetto ovvero l’assenza di delega a favore del viceprefetto ovvero l’assenza dell’indicazione della delega.

2.4.2. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sottoscritto da un dirigente dell’ufficio sprovvisto di delega dei relativi poteri da parte del capo dell’ufficio medesimo sarebbe “nullo per difetto di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, non essendo l’atto riconducibile alla volontà dell’ufficio che lo ha emesso”: il provvedimento impugnato è sottoscritto da “il Vicario del Questore Bucarelli”, e, secondo il ricorrente, “essendo privo sia della firma da parte del Questore di Bergamo sia dell’atto di delega a favore del sottoscrittore del provvedimento” sarebbe nullo.

3.1. Orbene, va anzitutto respinto l’ultimo motivo: il provvedimento proviene dall’organo competente e reca la sottoscrizione del vicario del questore, e non vi sono elementi per affermare che quest’ultimo non fosse tale, ovvero non disponesse del potere di conferire validità ed efficacia agli atti relativi alla materia de qua.

3.2.1. Per il resto, evitando di diffondersi eccessivamente in una fattispecie di limitato rilievo giuridico, ma che dovrebbe presentare qualche imbarazzo pratico, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, dopo aver ottenuto la licenza abbia appeso al cancello della propria abitazione un cartello con intitolazione “Ambasciata Extraterritoriale Ente alfa beta”, accompagnata dai simboli dell’O.N.U. e di altre agenzie internazionali e seguito da alcune specificazioni non rilevanti.

3.2.2. Il significato di tale annuncio risulta più chiaro dalla lettura di una serie di documenti, depositati dall’Amministrazione resistente. Di questi sarà sufficiente riferirsi all’atto (se ne riproduce testualmente il contenuto, conservandone la grafica), avente ad oggetto «NOTIFICA E DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO ENTE TRUST ALTO SCOPO MORALE E UMANITARIO DENOMINATO beta alfa IN GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE CON SEGREGAZIONE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, DISPOSIZIONE DI ESENZIONE TRUSTEE CON DIFFIDA DI ASSOGGETTARNE AD ONERI E TRIBUTI FISCALI IN CAPO PERSONALITÀ GIURIDICA DI alfa beta (ex art. 2 L. 605/1973)» con cui il «TRUST beta alfa™», quale «Individuo Tutelato in Diritto Internazionale – Nazionalità Italica», comunica al Ministro dell’economia, e ad alcuni vertici di Uffici finanziari come l’Agenzia delle Entrate, la Direzione generale delle Finanze, l’Agenzia delle dogane, la Giustizia tributaria, nonché, per conoscenza, all’Alto commissario per i diritti umani di Ginevra, di aver istituito il 7 aprile 2021 “un Trust (legge 364/1989) in diritto internazionale su modello Jersey (autodichiarato), attestata la rivendicazione della Personalità Giuridica (ex art. 16 parte terza ratifica L. 881/1977) con pubblicità dì atto TRUST con giurisdizione internazionale al protocollo n. 23370 del 07/04/2021, e notificato in Atto Pubblico con apposizione apostille convenzione Aja n° 117 alla Procura dì MASSA il giorno 15/04/2021 e in Atto Pubblico con apposizione n° 178 del 07/04/2021 alla Prefettura dì MASSA”.

3.2.3. Di seguito, nello stesso atto il beta dichiara, tra l’altro, «Di detenere in qualità di Persona Essere Umano, Individuo e Soggetto in Diritto Internazionale, tutelato dal consesso delle Norme e dei Trattati Universali a difesa dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, Soggetto per Trust con alto obiettivo di scopo umanitario, l’unica Cura nonché Tutela e salvaguardia degli interessi ad esclusivo beneficio dell’Essere Umano e della Persona Umana, Individuo in Diritto Internazionale, di Nazionalità. Italica e riconosciuto originariamente come: alfa vivente in Stato -familiare dì beta ovvero alfa da Stato Patronimico beta, Figlio maschio venuto alla luce dalla Madre genitrice naturale [segue il nome] e dal Padre naturale [segue il prenome] beta, nato a Brescia …, Individuo e Persona Umana tuttora vivente, come da autocertificazione di Esistenza in Vita, prot. n° 23074 del 06/04/2021 presso il COMUNE di … e domiciliato nei pressi di …, nella Penisola Italica».

3.2.4. Infine, a conclusione di una serie di dichiarazioni di tenore consimile (tra cui quella di “godere dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti civili e politici” contenuti nei più importanti trattati internazionali, puntualmente elencati, e di essere tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute in tali trattati) il beta notifica alle citate Autorità «La sopravvenuta mancanza di soggettività giuridica, fatte salve violazioni dei diritti universali dell’uomo contenuti nei trattati internazionali, in Stato giuridico “ITALIA” attraverso la “REPUBBLICA ITALIA” ovvero “REPUBLIC OF ITALY Corp.” e tutte le posizioni giuridiche da me rappresentate, tra cui beta alfa, alfa beta, alfa beta, beta alfa», nonché «La totale esenzione da imposte, tasse, tributi e contributi e qualsivoglia obbligo derivante da imposizioni dì natura fiscale, tributaria o previdenziale di qualsiasi natura in capo al Trust: beta alfa ovvero alfa beta ovvero alfa beta ovvero beta alfa, di alfa beta ovvero beta alfa e di alfa beta, eccezion fatta per contratti firmati in umido [sic] tra alfa beta con lo Stato Giuridico “ITALIA” attraverso la “REPUBBLICA ITALIA” ovvero “REPUBLIC OF ITALY Corp.”».

3.2.5. Quindi, con indubbia coerenza, lo stesso beta diffida chiunque, tra l’altro, da «Interrompere, ostacolare, pignorare, sequestrare, danneggiare qualsiasi bene, risorsa o strumento materiale o virtuale» che sia «contenuto in Trust dì alto scopo umanitario amministrato dal sottoscritto alfa beta, per non incorrere in denunce gravissime contro la violazione dei diritti umani», ovvero che sia «riconducibile a procedure software o ad altri strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento di una qualsiasi attività libera in amministrazione nome alfa beta se non in presenza di vincolo contrattuale firmato in umido tra le parti».

3.3.1. Potrebbe il Collegio proseguire ulteriormente nell’esposizione della citata documentazione, a partire dal bollo tondo creato e utilizzato dal beta, in cui egli si definisce “Ambasciatore di Pace e Diplomatico”, ma sarebbe un fuor d’opera.

3.3.2. Invero, pare a questo Giudice che nelle precedenti citazioni sia la miglior replica ai motivi di ricorso: non si vede quali ulteriori approfondimenti istruttori, quali maggiori giustificazioni, quali ulteriori considerazioni giuridiche sarebbero state necessarie per ritenere il ricorrente inaffidabile nell’uso delle armi; e pleonastico suonerebbe replicare partitamente a ciascuna delle censure, che sembrano riferirsi a persone e situazioni diverse da quelle risultanti dagli elementi probatori in atti, come quando in ricorso si sostiene che la qualifica di soggetto di diritto internazionale indicherebbe soltanto che ci troviamo di fronte ad un soggetto “dedito alla cultura multietnica”, qualsiasi cosa ciò significhi.

3.3.3. Non v’è bisogno di competenze particolari per riconoscere nell’autore del documento sopra ampiamente citato una personalità quanto meno assai eccentrica, cui è per ciò stesso inopportuno permettere di disporre di armi da fuoco, con cui potrebbe, a tacer d’altro, voler in futuro difendere la propria proclamata extraterritorialità, dato che, diversamente da quanto si afferma in ricorso, un fucile spara anche in ambienti abitati e non destinati alla caccia.

3.4. Il ricorso va in conclusione respinto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre eventuali accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente mediante sostituzione, nelle diverse forme grafiche contenute in ricorso, di “giovanni” con alfa e “beta” con beta.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 22 novembre 2023 con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore

Alessandro Fede, Referendario

Marilena Di Paolo, Referendario

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.