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Con riferimento alla riunione dei Collegi arbitrali per l’accesso al Fondo di Solidarietà dei risparmiatori, il Presidente (ANAC) rende noto che i procedimenti sono destinati regolarmente a svolgersi mediante forme di contraddittorio che non prevedono la trattazione orale in presenza delle parti. Pertanto, quella di volta in volta interessata riceverà tempestiva notizia dei poteri e delle facoltà che possono essere esercitati nel corso del procedimento. La parte per prima interessata a presentare le sue difese scritte è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è autorizzato a farlo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione degli atti introduttivi a cura del Collegio. Le riunioni di ciascun Collegio saranno quindi calendarizzate in base al progressivo completamento del contraddittorio.

 

Collegio arbitrale – Fondo di solidarietà per gli investitori

Gli investitori in strumenti finanziari subordinati di banche in liquidazione che vogliono accedere al Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale possono presentare ricorso esclusivamente attraverso l’apposito modulo da trasmettere al seguente indirizzo: [email protected]
In alternativa, ove il ricorrente non risulti assistito, il ricorso può essere presentato su supporto cartaceo e inviato al Collegio arbitrale presso la sede dell’ANAC  – Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

Modulo

Normativa di riferimento: Decreto del MEF 9 maggio 2017, n. 83DPCM 28 aprile 2017, n. 82

Linee guida – formato pdf (98 Kb) – (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 10 agosto 2017)

 

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