Con riferimento alla riunione dei Collegi arbitrali per l’accesso al Fondo di Solidarietà dei risparmiatori, il Presidente (ANAC) rende noto che i procedimenti sono destinati regolarmente a svolgersi mediante forme di contraddittorio che non prevedono la trattazione orale in presenza delle parti. Pertanto, quella di volta in volta interessata riceverà tempestiva notizia dei poteri e delle facoltà che possono essere esercitati nel corso del procedimento. La parte per prima interessata a presentare le sue difese scritte è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è autorizzato a farlo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione degli atti introduttivi a cura del Collegio. Le riunioni di ciascun Collegio saranno quindi calendarizzate in base al progressivo completamento del contraddittorio.
Collegio arbitrale – Fondo di solidarietà per gli investitori
Normativa di riferimento: Decreto del MEF 9 maggio 2017, n. 83; DPCM 28 aprile 2017, n. 82
Linee guida – formato pdf (98 Kb) – (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 10 agosto 2017)