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Approvato in Commissione Giustizia le “Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d’ufficio”.

Sciopero avvocati Diritto

 

E’ stato approvato, in Commissione Giustizia del Senato, l’esame del disegno di legge S112, sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e il trasferimento d’ufficio.
Il testo, più volte emendato passa con delle modifiche rispetto a quello originario adesso si rimane in attesa del vaglio definitivo dell’Aula.
Di seguito il testo approvato in Commissione e la seduta della 2° Commissione giustizia:

Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
“i-bis) il rendere dichiarazioni che nel contesto in cui sono rese rilevano l’assoluta e oggettiva assenza dell’indipendenza, della terzietà e dell’imparzialità necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali;
i-ter) ogni altro comportamento idoneo a compromettere in modo concreto, reale e grave l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza nel contesto o nell’ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni”.

Art. 2.
1. All’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi situazione non riconducibile ad un comportamento volontario del magistrato”.

Art. 3.
1. Tutti i procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono rimessi al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le proprie determinazioni in ordine all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare e restano, conseguentemente, sospesi per il periodo di sei mesi.
2. Ai procedimenti pendenti si applica la disposizione di cui all’articolo 2.

 

Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 43 del 11/09/2013

Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d’ufficio

Il presidente PALMA ricorda che nell’ultima seduta erano stati espressi i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

Il senatore LUMIA (PD) segnala l’assenza del relatore Casson.

Il presidente PALMA fa presente di essere a conoscenza del fatto che il senatore Casson non avrebbe potuto partecipare alla seduta e pertanto lo sostituisce.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 1.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l’emendamento 1.4.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori LUMIA (PD) e CAPPELLETTI (M5S), gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, posti ai voti, non sono accolti.

L’emendamento 1.6 decade per assenza del presentatore.

L’emendamento 1.7, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l’emendamento 1.8, identico all’emendamento 1.9 dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

L’emendamento 1.10, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.11.

Si passa alla votazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore BARANI (GAL), il quale osserva che tutti gli emendamenti da lui presentati diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 mirano a individuare condotte disciplinarmente perseguibili mutuate dal codice deontologico approvata dall’Associazione nazionale magistrati, l’emendamento 1.0.1, posto ai voti non è approvato.

Parimenti, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamaneti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.
Il senatore BARANI (GAL), nell’annunciare il voto favorevole all’emendamento 1.0.12 da lui presentato, fa presente come esso intende anticipare – anche in questo caso dando forza di legge ad una disposizione del codice deontologico dei magistrati – la disciplina sulle candidature dei magistrati negli enti locali in corso di approvazione delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

L’emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 1.0.13 e 1.0.14.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, l’emendamento 3.3 e l’emendamento 3.4, identico all’emendamento 3.5 decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione conferisce quindi l’incarico al senatore Casson a riferire all’Assemblea sul testo approvato.

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