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APPALTI: Vizi e difetti costruttivi, responsabilità del committente responsabilità dell’appaltatore natura extracontrattuale.

Appalti pubblici

In materia di appalti, la responsabilità del committente può essere affermata solo dopo aver raggiunto la prova che abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza. Mentre, la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’art. 1669 cc – (difetti ravvisabili in qualsiasi alterazione dell’opera, conseguente ad un’inadeguata sua realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone, pertanto, la rovina od il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell’opera stessa consentono l’impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento di essa, ciò che li distingue nettamente dai vizi e dalle difformità denunziabili, ex art. 1667 CC, con l’azione di responsabilità contrattuale e per i quali non è richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull’efficienza e la durata dell’opera) – non è affatto di natura contrattuale, bensì extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, d’interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (Cass. 6.12.00 n. 15488,2.10.00 n. 13003, 14.2.00 n. 1608, 7.1.00 n. 81).

(accoglie con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste – sentenza del Tribunale di Udine n. 831/02) Pres. Oddo, Rel. Correnti

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 8/05/2013

Per la sentenza per esteso e altre massime vedi www.AmbienteDiritto.it

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