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APPALTI: Tentativo di condizionamento dello svolgimento e dell’esito della gara.

Enti Pubblici Sprechi

 


APPALTI – Tentativo di condizionamento dello svolgimento e dell’esito della gara – Condotte sostanziate da indizi gravi – Alterazione delle condizioni di trasparenza e par condicio – Annullamento dell’aggiudicazione – Fattispecie: Expo 2015.

Il “considerando” n. 39 della Direttiva 2004/18/CE, ove è previsto che “la verifica dell’idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza”, conferma che la garanzia di procedure (nella specie per l’EXPO 2015) scevre da possibili illeciti costituisce una precondizione di legittimità delle medesime, con l’effetto di  rendere illegittima L’aggiudicazione disposta in favore della concorrente aggiudicataria in violazione delle citate condizioni (cfr. TAR LOMBARDIA, Milano, 31 marzo 2014, n. 848). Le condotte accertate dalla Procura, sostanziate da indizi gravi, relative al tentativo di condizionare lo svolgimento e l’esito della procedura di gara, non possono, quindi, che ritenersi contrastanti sia con il diritto comunitario che con il diritto nazionale: non è, di conseguenza, necessario attendere gli esiti dei futuri giudizi penali per affermare che la sensibile alterazione delle condizioni di par condicio tra i concorrenti integri un motivo sufficiente per disporre l’annullamento dell’aggiudicazione, quale rimedio finalizzato a costituire una frontiera più avanzata di tutela dell’Amministrazione contro i possibili abusi dei partecipanti alle procedure di evidenza pubblica.
Pres. Mariuzzo, Est. Fanizza –  C. s.r.l. e altro (avv.ti Colombo e Poscio) c. Expo 2015 S.p.A. (avv.ti Greco e Muscardini) e altro (n.c.)

APPALTI – Risoluzione del contratto – Contratto con il nuovo affidatario – Medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario.
Costituisce principio generale di efficienza amministrativa quello secondo cui il contratto con il nuovo affidatario dei lavori debba avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta, con immutato riferimento, quindi, sia ai profili tecnici che a quelli economico -finanziari del rapporto contrattuale. Si tratta, infatti, di un principio di non esclusivo appannaggio della disciplina di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006 (disposizione che regola l’affidamento dell’appalto in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto), costituendo canone di regolamentazione di altre fattispecie (es. in caso di prelazione del promotore non aggiudicatario di una procedura di project financing, cfr. art. 153, comma 19 del citato decreto).
Pres. Mariuzzo, Est. Fanizza –  C. s.r.l. e altro (avv.ti Colombo e Poscio) c. Expo 2015 S.p.A. (avv.ti Greco e Muscardini) e altro (n.c.)

 

APPALTI – Violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità – Risoluzione del contratto – Stazione appaltante – Potere di agire in autotutela.
Alla sola stazione appaltante è consentito di immediatamente risolvere il contratto stipulato con il RTI per rilevata violazione degli obblighi previsti dalle clausole fissate nel Protocollo di Legalità e recepite nella lettera d’invito, nonché per l’alterazione del naturale meccanismo di trasparenza e concorrenza della gara; l’ordinamento giuridico riconosce infatti alla pubblica Amministrazione il potere di agire in autotutela privatistica (A.P. n. 14 del 20 giugno 2014)


Pres. Mariuzzo, Est. Fanizza –  C. s.r.l. e altro (avv.ti Colombo e Poscio) c. Expo 2015 S.p.A. (avv.ti Greco e Muscardini) e altro (n.c.)

 

Si veda sentenza per esteso e altre massime TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^  2014

Giurisprudenza:

 

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