In materia di raggruppamenti temporanei, sotto un profilo teorico, è possibile distinguere:
1) le quote di partecipazione al raggruppamento, ossia la “percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” (articolo 37, comma 13);
2) i requisiti di qualificazione che ciascun operatore raggruppato deve possedere (per i lavori la disciplina è sinteticamente individuata, tra l’altro, all’articolo 37, commi 3 e 6);
3) le quote di esecuzione dei lavori, ossia la quota di prestazione che ciascuna impresa andrà ad effettuare dopo la stipulazione del contratto, o, nel caso di servizi e forniture, “le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (articolo 37, comma 4).
La necessità della corrispondenza tra quote di partecipazione, qualificazione ed esecuzione è finalizzata ad evitare che le imprese possano assumere l’impegno ad eseguire lavori per percentuali superiori a quelle per cui sono qualificate. Se tale è la ratio della norma, è allora evidente che non avrebbe alcuna logica escludere imprese che, qualificate ognuna per l’esecuzione dell’intera prestazione, abbiano optato per una ripartizione interna delle quote di esecuzione di una delle prestazioni richieste, ancorchè categoria principale, (ripartizione chiaramente ed immediatamente rappresentata, in un’ottica di trasparenza e chiarezza) diversa dalla quota generale di partecipazione al raggruppamento. Tale scelta non può che essere ricondotta alla piena facoltà di organizzazione imprenditoriale dell’attività e non si riverbera in alcun modo sulle garanzie che la norma ha voluto assicurare alla stazione appaltante in ordine alla affidabilità del soggetto candidato all’esecuzione dell’appalto. (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 49)
Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli