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APPALTI PUBBLICI – NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA. – QUOTIDIANO LEGALE
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APPALTI PUBBLICI – NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

PRG Piani attuativi piani regolatori

Diritto Urbanistico

 

APPALTI PUBBLICI – NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 1 settembre 2021, n. 158 

Regolamento  recante  norme  e  criteri  per  la  ripartizione  degli
incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50. (21G00169) 

(GU n.269 del 11-11-2021)

 
 Vigente al: 26-11-2021 

 

 

 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis,  che
al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che  sono  stati  condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non  possono
fare parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per  la  concessione  o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari,
nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di   qualunque
genere»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2,  comma  197,  che
recita:  «il  pagamento  delle  competenze  accessorie  spettanti  al
personale delle amministrazioni dello  Stato  che  per  il  pagamento
degli stipendi  si  avvalgono  delle  procedure  informatiche  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi,  e'
disposto  congiuntamente  alle  competenze  fisse   mediante   ordini
collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2002; 
  Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma  5-bis,  che  recita:
«Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, su proposta del  Ministro  competente,
le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'iscrizione  nei  diversi
stati di previsione  della  spesa  interessati  delle  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  finalizzate  per  legge  al
finanziamento di specifici interventi o attivita'»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici» e, in  particolare,  l'articolo  113,
rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma  2  recita:
«le amministrazioni aggiudicatrici destinano  ad  un  apposito  fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per  cento  modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara
per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che  «L'ottanta  per
cento delle risorse finanziarie del fondo  costituito  ai  sensi  del
comma  2  e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,
fornitura  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti  in  sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale,  sulla  base  di
apposito  regolamento  adottato  dalle  amministrazioni   secondo   i
rispettivi ordinamenti»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,
che, all'articolo 6, comma 3,  recita:  «Le  denominazioni  "Ministro
della cultura" e "Ministero della  cultura"  sostituiscono,  ad  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo"»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto  funzioni  centrali,  triennio  2016  -  2018,
firmato il 12 febbraio 2018; 
  Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di  erogazione
delle risorse di cui al citato articolo 113 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in  data
10 luglio 2019 al fine di  coinvolgere  le  organizzazioni  sindacali
nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un
testo  condiviso,  individuando  in  particolare  gli  intervalli  di
valori, in termine di percentuale, distinti per  i  lavori  o  per  i
servizi e le forniture; 
  Ritenuto di  dover  procedere  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot.  n.  21971
del 27 luglio 2021; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  trovano  applicazione  le
definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
(di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»). 
  2. Il presente regolamento definisce, ai sensi  dell'articolo  113,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i  criteri
di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti
al Fondo per gli incentivi  per  le  funzioni  tecniche  (di  seguito
denominato  «Fondo»)  destinata  all'erogazione  degli  incentivi  al
personale  del  Ministero  della  cultura  (di   seguito   denominato
«Ministero») che svolge le funzioni  individuate  dall'articolo  113,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne e all'incremento della  produttivita',
nonche' al contenimento delle spese tecniche generali. 
  4. Il presente regolamento non si applica qualora siano  in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture
centrali e periferiche del Ministero, con  esclusione  del  personale
appartenente all'Area della dirigenza, che  per  ciascun  appalto  di
lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita': 
    a) programmazione della spesa per investimenti; 
    b) valutazione preventiva dei progetti; 
    c) responsabile unico del procedimento; 
    d) predisposizione e controllo  delle  procedure  di  gara  e  di
esecuzione dei contratti pubblici; 
    e) direzione dei  lavori  o,  per  i  contratti  di  fornitura  e
servizi, direzione dell'esecuzione; 
    f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita'; 
    g) collaudo statico, ove necessario per  consentire  l'esecuzione
del contratto  nel  rispetto  dei  documenti  a  base  di  gara,  del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 
  2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo  i  dipendenti  che
collaborano direttamente alle attivita' di cui al  comma  1,  secondo
quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione
degli incarichi. 
  3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1  che  danno  titolo  alla
corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per  la
realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato  il  direttore
dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a  seguito
di contratti affidati mediante procedure di gara. 
  4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori
di manutenzione straordinaria e ordinaria. 
                               Art. 3 
 
              Composizione del Fondo per gli incentivi 
                      per le funzioni tecniche 
 
  1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al  2  per  cento
dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o
forniture. In  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  del
personale, l'effettiva misura del Fondo  da  costituire  puo'  essere
rapportata  all'importo  a  base   della   correlata   procedura   di
affidamento, applicando le seguenti percentuali: 
    a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento; 
    b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro  e  fino
alle soglie di rilevanza comunitaria  determinate  dall'articolo  35,
comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento; 
    c) per i lavori di importi superiori  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria determinate dall'articolo 35, comma  1,  lettera  a)  del
Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di  euro:  1,8  per
cento; 
    d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni  e  fino  a  50
milioni di euro: 1,7 per cento; 
    e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni  di  euro:  1,6
per cento; 
    f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2
per cento; 
    g) per i servizi e le forniture di importi  superiori  a  500.000
euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento  e  per  la
quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento. 
  2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le  somme  per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni  ed  espropri  di  immobili,
nonche' l'IVA. 
  3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora  in
sede di appalto si verifichino dei ribassi. 
  4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e'  ripartito
tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri
ivi  stabiliti.  Gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli  oneri
previdenziali e assistenziali a carico del  Ministero.  Le  spese  di
trasferta o missione non sono a carico del Fondo. 
  5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice  dei
contratti pubblici. 
  6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico nell'ambito delle  somme  a  disposizione  della
singola procedura  di  lavori,  forniture  o  servizi.  A  tal  fine,
ciascuna struttura ministeriale che opera  come  stazione  appaltante
provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata
al bilancio dello Stato, sul  Capo  29,  Capitolo  2584  «Entrate  di
pertinenza  del  Ministero  della  cultura»,  articolo  23  di  nuova
istituzione. 
  7. Il versamento di cui al  comma  6  e'  effettuato  in  relazione
all'avanzamento dei lavori,  utilizzando  gli  stanziamenti  iscritti
nelle diverse annualita', nel rispetto  della  vigente  normativa  in
materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate  in  entrata
solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti  disposti
nell'ultimo  bimestre  dell'anno  che  possono   essere   riassegnati
nell'esercizio successivo. 
  8. Per la realizzazione di  interventi  in  convenzione  con  altre
pubbliche amministrazioni  il  Fondo  incentivante  resta  costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte  dal  personale  del
Ministero  in  nome  e  per  conto  della  pubblica   amministrazione
convenzionata. Sono pertanto  riconosciuti  al  personale  dipendente
esclusivamente  i  compensi  previsti   dal   presente   regolamento.
L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del  2
per cento. 
  9. Nell'ambito degli accordi  o  convenzioni  stipulati  con  altre
pubbliche  amministrazioni  o  con  soggetti   terzi   le   strutture
ministeriali  che   operano   come   stazione   appaltante   indicano
espressamente gli incentivi per  funzioni  tecniche  riconosciuti  al
personale dipendente del Ministero, ai  fini  della  liquidazione  da
parte degli uffici competenti. I dati relativi  ai  compensi  e  agli
incarichi  sono  comunicati  all'Anagrafe  delle   prestazioni   come
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165  entro  quindici  giorni  dalla  stipula  dell'accordo  o   della
convenzione, con il provvedimento  di  individuazione  del  personale
incaricato. 
  10. La ripartizione del  Fondo  avviene,  con  cadenza  semestrale,
previa contrattazione collettiva integrativa  con  le  organizzazioni
sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  -  ai  fini  dell'attivazione  della  procedura
prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 4 
 
            Conferimento degli incarichi e individuazione 
          del personale per la ripartizione dell'incentivo 
 
  1. Gli incarichi relativi alle attivita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1,  sono  conferiti  con  provvedimento  del  dirigente  o  del
responsabile  di  servizio  preposto   alla   struttura   competente,
garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione  degli  incarichi,  e
tenendo  conto  delle  professionalita'  presenti   all'interno   del
Ministero. 
  2. Per ciascun lavoro, servizio o  fornitura,  il  dirigente  o  il
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera  come
stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  31  del  Codice   dei   contratti
pubblici. 
  3. Nei casi  di  modifica  o  revoca  dell'incarico  di  RUP  o  di
qualsiasi altro incarico,  consentiti  dalla  normativa  vigente,  il
dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento
di modifica o revoca, e in correlazione al  lavoro  eseguito  nonche'
alla causa della modifica o della revoca,  stabilisce  l'attribuzione
dell'incentivo a fronte delle attivita' che  il  soggetto  incaricato
abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il  responsabile  di
servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del
presente  regolamento  nonche'  il  raggiungimento  degli   obiettivi
fissati. 
  4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP,
individua  con  apposito  decreto,  il  personale  incaricato   delle
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   attingendo
prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: 
    a)  della  necessita'  di  integrazione  tra  diverse  competenze
professionali  anche  in  relazione  alla  tipologia  di  lavoro   da
realizzare o di servizio e fornitura da acquisire; 
    b) delle esperienze professionali acquisite; 
    c)  dell'espletamento  di  attivita'   analoghe   con   risultati
positivi; 
    d)  della  consequenzialita'  e   complementarieta'   con   altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; 
    e) del principio di incentivazione della  produttivita',  sancito
dalla vigente legislazione in materia di  pubblico  impiego  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  5. L'atto di conferimento dell'incarico  deve  riportare  l'importo
posto a base di gara sulla base del quale  e'  determinato  l'importo
dell'incentivo  e,  su  indicazione  del  RUP,  il   nominativo   dei
dipendenti incaricati, i compiti affidati  a  ciascuno  e  i  termini
entro i quali devono  essere  eseguite  le  prestazioni  per  ciascun
incaricato. 
  6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi  per  ciascun
lavoro, servizio o  fornitura  e'  comunicato  dal  dirigente  o  dal
responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera  come
stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente  e
comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso. 
  7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati  ai
sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di  servizio
che conferisce  l'incarico  o  autorizza  il  dipendente  a  svolgere
prestazioni  presso  altre  pubbliche  amministrazioni  di  accertare
preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i  reati  di
cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165  del  2001,  anche
mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
  8. Il dirigente o  il  responsabile  di  servizio  della  struttura
ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della
individuazione  delle  figure  professionali  necessarie,  non  possa
ricorrere al personale del proprio ufficio, puo'  attingere,  per  il
conferimento dell'incarico, ad  appositi  elenchi  predisposti  dalla
Direzione   generale   Organizzazione   a   seguito   di   interpello
ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura  presso
cui  il  dipendente  prescelto  presta  servizio  reso   sulla   base
dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico. 
                               Art. 5 
 
          Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse 
        del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 
 
  1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati
nei  commi  2  e  3.  L'importo  da  corrispondere  al  personale  e'
ripartito, nei limiti percentuali di cui  alle  tabelle  incluse  nei
commi 2 e 3. 
  2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui  all'articolo  3,
comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente
o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai
sensi del comma 6. La misura del  beneficio  e'  determinata  tenendo
conto delle responsabilita' professionali  connesse  alle  specifiche
prestazioni   richieste,   nonche'   dell'entita'   e    complessita'
dell'opera, servizio o fornitura  da  realizzare,  all'interno  degli
intervalli di valori percentuali di seguito indicati: 
 
     ===========================================================
     |             LAVORI            |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | RUP                           |          15-20%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori RUP (personale  |                         |
     |amministrativo e tecnico di    |                         |
     |staff)                         |          7-15%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttore Lavori              |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttori operativi e         |                         |
     |collaboratori della direzione  |                         |
     |lavori                         |          10-20%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore tecnico          |                         |
     |amministrativo e collaboratori |          10-15%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore statico e        |                         |
     |collaboratori                  |          10-12%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della valutazione  |                         |
     |preventiva dei progetti e      |                         |
     |collaboratori                  |           5-8%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della              |                         |
     |programmazione della spesa per |                         |
     |investimenti e collaboratori   |           2-4%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricati della              |                         |
     |predisposizione e del controllo|                         |
     |delle procedure di bando e di  |                         |
     |esecuzione dei contratti e     |                         |
     |collaboratori                  |           3-5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
 
     ===========================================================
     |      SERVIZI E FORNITURE      |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | RUP                           |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori RUP (personale  |                         |
     |amministrativo e tecnico di    |                         |
     |staff)                         |          15-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Direttori della esecuzione dei|                         |
     |contratti di servizi -         |                         |
     |Incaricato o commissione della |                         |
     |verifica di conformita' nei    |                         |
     |contratti di forniture         |          20-25%         |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaboratori del direttore   |                         |
     |dell'esecuzione - collaboratori|                         |
     |dell'incaricato o commissione  |                         |
     |della verifica dei contratti di|                         |
     |forniture                      |          5-15%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricati della              |                         |
     |predisposizione e del controllo|                         |
     |delle procedure di bando e     |                         |
     |collaboratori                  |          5-10%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Incaricato della              |                         |
     |programmazione della spesa per |                         |
     |investimenti e collaboratori   |          5-10%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Collaudatore tecnico          |                         |
     |amministrativo e collaboratori |          8-12%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
  3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione  -  anche  avente
carattere straordinario - della spesa per investimenti siano  svolte,
pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle
direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il
3,5% del totale delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  4,  e'
ripartito tra tale personale,  tenendo  conto  delle  responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni  richieste,  nelle
misure percentuali di seguito indicate:  
 
     ===========================================================
     | PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER|                         |
     |         INVESTIMENTI          |       Percentuale       |
     +===============================+=========================+
     | Personale appartenente ai     |                         |
     |segretariati regionali o alle  |                         |
     |direzioni regionali musei      |           1,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Personale appartenente alle   |                         |
     |strutture centrali del         |                         |
     |Ministero che esprimono il     |                         |
     |parere di competenza           |           0,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
     | Personale appartenente alle   |                         |
     |strutture centrali del         |                         |
     |Ministero che svolgono         |                         |
     |attivita' di programmazione    |                         |
     |della spesa per investimenti   |           1,5%          |
     +-------------------------------+-------------------------+
 
  4. Nei casi in cui il personale appartenente,  rispettivamente,  ai
segretariati  regionali,  alle  direzioni  regionali  musei  e   alle
strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello  svolgimento
delle  attivita'  di  programmazione   -   anche   avente   carattere
straordinario - della spesa per investimenti,  le  quote  percentuali
spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al  comma  3
incrementano la percentuale di cui al comma 2. 
  5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta
dal direttore lavori, allo  stesso  e'  riconosciuta  la  percentuale
massima  prevista  per  quella  funzione.  Qualora  la  funzione   di
coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore  operativo,  o
altra figura tecnica, a esso compete una quota  non  inferiore  a  un
terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa. 
  6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire  per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi  di  lavoro  e
della  complessita'   dei   singoli   appalti   e'   demandata   alla
contrattazione   decentrata   integrativa.   L'articolazione    delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme disponibili. 
  7.  In  caso   di   incarico   di   funzioni   tecniche   conferito
congiuntamente   a   piu'   dipendenti,   la   ripartizione   interna
dell'importo  da  corrispondere  e'  definita  nel  decreto  di   cui
all'articolo  4,  comma   4,   tenendo   conto   del   ruolo,   delle
responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da
svolgere. 
  8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del  Codice  dei  contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti  della
centrale unica di committenza  per  l'espletamento  di  procedure  di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di  altri  enti
puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore
a un  quarto,  dell'incentivo  previsto  dal  comma  2  del  medesimo
articolo  113.  Le  modalita'  di  attribuzione  degli  incentivi  ai
destinatari sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione  decentrata
integrativa. 
  9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio o la fornitura si arresti per  ragioni  non  dipendenti  dal
personale incaricato, purche'  in  un  momento  successivo  all'avvio
della  procedura  di  affidamento,  il   compenso   incentivante   e'
corrisposto proporzionalmente  solo  per  le  attivita'  espletate  e
certificate dal RUP. 
  10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei
contratti  pubblici,  qualora  la  stazione  appaltante   scelga   di
aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di  un  determinato
contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo
avviene pro quota in relazione agli importi  posti  a  base  di  gara
relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di
essi  la  ripartizione  percentuale  come  definita  per  le  singole
tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente  non  separabili  e'  applicata  la  ripartizione
percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto  in
questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del
Fondo avviene per singolo lotto. 
                               Art. 6 
 
                     Definizione delle modalita' 
                    di erogazione dell'incentivo 
 
  1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale  o
periferica  competente  avvia  la  procedura  di  assegnazione  delle
risorse  stanziate  per  i  singoli  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture,  mediante  ordine  di  accreditamento,  ovvero  ordine  di
pagamento, in favore delle stazioni appaltanti. 
  2. Ai fini dell'erogazione  degli  incentivi,  il  dirigente  o  il
responsabile di servizio preposto  alla  struttura  ministeriale  che
opera come stazione appaltante, previa verifica dei  contenuti  della
relazione a  lui  presentata  dal  RUP  in  cui  sono  asseverate  le
specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento
adeguatamente motivate, provvede a  versare  una  quota  parte  delle
risorse di cui al comma 1,  pari  al  2  per  cento  o  alla  diversa
percentuale  stabilita   in   sede   di   contrattazione   decentrata
dell'importo posto a base di gara, al Conto  entrate  Ministero  Capo
29,  Capitolo  2584  «Entrate  di  pertinenza  del  Ministero   della
cultura», articolo 23 all'uopo istituito. 
  3. La Direzione  generale  Bilancio  del  Ministero,  accertate  le
entrate sul predetto  capitolo,  ne  richiede  la  riassegnazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  su  un  apposito   piano
gestionale dei capitoli di  spesa  inerenti  le  competenze  fisse  e
accessorie del personale dei diversi centri di  responsabilita'  dove
prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 
  4. Una volta riassegnate le  risorse  ai  sensi  del  comma  3,  la
Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per  cento
delle risorse finanziarie  del  Fondo,  mediante  apposito  piano  di
riparto,  alle  strutture  ministeriali  che  svolgono  funzione   di
stazione appaltante, per consentire il pagamento degli  incentivi  in
favore del personale coinvolto nelle attivita'  incentivate,  tramite
l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all'articolo 2,  comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui  al  comma  4  spetta  ai
dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2. 
  6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui  al  comma  4  e'
corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma  3,  incaricato
di  svolgere  le  attivita'  di  programmazione   della   spesa   per
investimenti. 
  7. Ove le attivita' di programmazione della spesa per  investimenti
non siano svolte anche dal personale di cui all'articolo 5, comma  3,
la  percentuale  di  cui  al  comma  5  del  presente   articolo   e'
incrementata fino a raggiungere il 100 per  cento  del  totale  delle
risorse di cui al comma 4. 
  8.  In  presenza  di  incarichi  conferiti   da   altre   pubbliche
amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per
funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti
per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle
pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi  sulla  base
della ripartizione  prevista  dal  presente  regolamento  secondo  le
rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri
a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato  in  conto
entrata sul pertinente piano gestionale del succitato  Capitolo  2584
per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze
fisse e accessorie del personale. Le risorse da  destinare  al  Fondo
non possono comunque superare, nel complesso, il  limite  del  2  per
cento. 
  9. Se l'incentivo per funzioni tecniche e'  a  carico  di  soggetti
terzi, diversi  dalle  pubbliche  amministrazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 8. 
  10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte
dai dipendenti, in quanto affidate a personale  esterno  all'organico
del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita'
svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati  dalla  normativa
vigente in materia di trattamento economico,  incrementano  la  quota
del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice  dei  contratti
pubblici, nei limiti e per  le  finalita'  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo 113;  la  residua  quota  costituisce  economia  di
bilancio. 
  11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso  dell'anno
solare al  singolo  dipendente,  anche  da  altre  amministrazioni  o
soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per  cento  del
rispettivo  trattamento  economico  complessivo   annuo   lordo.   Il
Ministero effettua  adeguate  misure  di  controllo  a  campione  sul
rispetto del limite di cui al primo periodo. 
                               Art. 7 
 
                  Riduzione dell'incentivo in caso 
                 di incrementi dei tempi o dei costi 
 
   1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla  quota
del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3  in  caso  di
incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti
pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal  dirigente  della
struttura nel conferimento degli incarichi per  l'espletamento  delle
attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione
di cui al primo periodo si applica quando gli  incrementi  dei  tempi
sono   determinati   da   condotte    imputabili    ai    destinatari
dell'incentivo. 
  2. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
che  ha  affidato  il  relativo  incarico  che  vi  provvede   previa
comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale
recupero   dei   tempi   previsti,   nonche'   dell'attivazione   del
contraddittorio. 
  3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1,  l'incentivo
spettante  viene  ridotto  mediante  l'applicazione,  da  parte   del
dirigente  o   del   responsabile   di   servizio   della   struttura
ministeriale, nei  confronti  dei  dipendenti  responsabili,  di  una
penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino
ad un massimo del 20 per cento di tale importo. 
  4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui  al  comma  1,  tali  da
determinare l'applicazione di una penale superiore al  20  per  cento
dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita'  da  parte
del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio
della struttura ministeriale procede alla  revoca  dell'incarico.  La
revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata  all'Anagrafe  delle
prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo. 
  5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti  incaricati
che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello
svolgimento dei compiti assegnati si rendano  responsabili  di  gravi
negligenze,  gravi  errori  od  omissioni,  suscettibili  di   creare
pregiudizio  per   il   Ministero   ovvero   incremento   dei   costi
contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto
incaricato non siano tali da configurare la  fattispecie  di  cui  al
primo  periodo,  il  compenso  incentivante   e'   ridotto   mediante
l'applicazione di  una  penale  non  inferiore  al  dieci  per  cento
dell'importo spettante e  non  superiore  al  trenta  per  cento  del
suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 
  6. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio
della struttura  ministeriale  che  ha  affidato  l'incarico  che  vi
provvede previa  comunicazione  al  personale  interessato,  ai  fini
dell'attivazione del contraddittorio. 
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6  il  dipendente  responsabile  e'
tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di  compenso.
Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla  restituzione,  il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di  spese  a  carico
del dipendente e comunque non  puo'  erogare  ulteriori  incentivi  a
favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire. 
                               Art. 8 
 
                  Modifiche e varianti contrattuali 
 
  1. In caso di modifiche o varianti  dei  contratti  di  appalto  in
corso di validita', nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  106  del
Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un
incremento dell'importo a base di gara, il Fondo e' riferito al nuovo
importo lordo del contratto di  appalto.  L'incremento  del  Fondo  a
seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a
base  di  gara  sul  quale  e'  stata   inizialmente   calcolata   la
percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per  cento
di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  2. La liquidazione degli  incentivi,  come  ricalcolati  a  seguito
dell'incremento del Fondo  ai  sensi  del  comma  1,  e'  effettuata,
secondo le aliquote gia' definite,  a  favore  di  tutti  i  soggetti
aventi diritto. 
                               Art. 9 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  del  principio  di
rotazione degli  incarichi  e  di  informazione  alle  organizzazioni
sindacali  maggiormente   rappresentative   e   alle   Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo  nazionale
di lavoro vigente, ciascuna struttura del Ministero  che  espleta  le
funzioni di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito
istituzionale,  dei  risultati   del   monitoraggio   dell'incentivo,
indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a
base di gara, l'importo dell'incentivo  liquidato  e  pagato  con  la
denominazione dei  destinatari  e  l'indicazione  della  ripartizione
adottata,  nonche'  delle  eventuali  economie   prodotte.   I   dati
pubblicati sono costantemente aggiornati. 
                               Art. 10 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il dirigente o  il  responsabile  di  servizio  della  struttura
ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante  comunica
ai segretariati regionali i  nominativi  dei  dipendenti  destinatari
degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di  verificare  che
gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
singolo dipendente, anche da amministrazioni  diverse,  non  superino
l'importo del 50 per  cento  del  trattamento  economico  complessivo
annuo lordo. 
  2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi  i
dati  del  monitoraggio  alla  Direzione  generale  Bilancio  e  alla
Direzione generale Organizzazione del Ministero,  evidenziando  anche
le eventuali criticita', ai fini di  consentire  gli  adempimenti  di
competenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° settembre 2021 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725 
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