APPALTI PUBBLICI – NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA.
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 1 settembre 2021, n. 158
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00169)
(GU n.269 del 11-11-2021)
Vigente al: 26-11-2021
IL MINISTRO DELLA CULTURA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'articolo 6, comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018; Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i servizi e le forniture; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»). 2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita', nonche' al contenimento delle spese tecniche generali. 4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita'; g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attivita' di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi. 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara. 4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Art. 3 Composizione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, l'effettiva misura del Fondo da costituire puo' essere rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, applicando le seguenti percentuali: a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento; b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento; c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di euro: 1,8 per cento; d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino a 50 milioni di euro: 1,7 per cento; e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di euro: 1,6 per cento; f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2 per cento; g) per i servizi e le forniture di importi superiori a 500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento. 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA. 3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo. 5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. 6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di nuova istituzione. 7. Il versamento di cui al comma 6 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita', nel rispetto della vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate in entrata solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo. 8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del 2 per cento. 9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante indicano espressamente gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell'accordo o della convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. 10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4 Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo 1. Gli incarichi relativi alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto delle professionalita' presenti all'interno del Ministero. 2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici. 3. Nei casi di modifica o revoca dell'incarico di RUP o di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati. 4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire; b) delle esperienze professionali acquisite; c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi; d) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; e) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. 5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale e' determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun incaricato. 6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, servizio o fornitura e' comunicato dal dirigente o dal responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso. 7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, puo' attingere, per il conferimento dell'incarico, ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
Art. 5 Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche 1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati nei commi 2 e 3. L'importo da corrispondere al personale e' ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei commi 2 e 3. 2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La misura del beneficio e' determinata tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, all'interno degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati: =========================================================== | LAVORI | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 15-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 7-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttore Lavori | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori operativi e | | |collaboratori della direzione | | |lavori | 10-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 10-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore statico e | | |collaboratori | 10-12% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della valutazione | | |preventiva dei progetti e | | |collaboratori | 5-8% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 2-4% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e di | | |esecuzione dei contratti e | | |collaboratori | 3-5% | +-------------------------------+-------------------------+ =========================================================== | SERVIZI E FORNITURE | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 15-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori della esecuzione dei| | |contratti di servizi - | | |Incaricato o commissione della | | |verifica di conformita' nei | | |contratti di forniture | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori del direttore | | |dell'esecuzione - collaboratori| | |dell'incaricato o commissione | | |della verifica dei contratti di| | |forniture | 5-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e | | |collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 8-12% | +-------------------------------+-------------------------+ 3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte, pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del totale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate: =========================================================== | PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER| | | INVESTIMENTI | Percentuale | +===============================+=========================+ | Personale appartenente ai | | |segretariati regionali o alle | | |direzioni regionali musei | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che esprimono il | | |parere di competenza | 0,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che svolgono | | |attivita' di programmazione | | |della spesa per investimenti | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+ 4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la percentuale di cui al comma 2. 5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa. 6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. 7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' dipendenti, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da svolgere. 8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa. 9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP. 10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo avviene pro quota in relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la ripartizione percentuale come definita per le singole tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili e' applicata la ripartizione percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per singolo lotto.
Art. 6 Definizione delle modalita' di erogazione dell'incentivo 1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle stazioni appaltanti. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 all'uopo istituito. 3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2. 6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma 3, incaricato di svolgere le attivita' di programmazione della spesa per investimenti. 7. Ove le attivita' di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte anche dal personale di cui all'articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo e' incrementata fino a raggiungere il 100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4. 8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento. 9. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di bilancio. 11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.
Art. 7 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi 1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' dell'attivazione del contraddittorio. 3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20 per cento di tale importo. 4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' da parte del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo. 5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non puo' erogare ulteriori incentivi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
Art. 8 Modifiche e varianti contrattuali 1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.
Art. 9 Trasparenza 1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ciascuna struttura del Ministero che espleta le funzioni di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.
Art. 10 Monitoraggio 1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del Ministero, evidenziando anche le eventuali criticita', ai fini di consentire gli adempimenti di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2021 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725