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APPALTI: Potere sanzionatorio dell’ANAC.

Appalti pubblici

Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1  febbraio 2017)

 

Modelli di segnalazione  all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere  sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie,  le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Visto il precedente Comunicato del  Presidente dell’Autorità del 18.12.2013,   che ha introdotto i mod. A), B) e C) per  le comunicazioni di notizie utili da   annotare nel Casellario informatico  riferite agli Operatori Economici nei cui   confronti sussistono cause di  esclusione del soppresso art. 38 del d.lgs.   decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163 recante il Codice dei contratti   pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture in attuazione delle direttive   2004/17/CE e 2004/18/CE, ovvero per  l’inserimento di notizie utili nonché per   l’applicazione di sanzioni del  soppresso art. 48 del d.lgs. cit.;

Vista l’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’attuazione delle direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,  sugli appalti pubblici e  sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei  settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha modificato il quadro normativo di riferimento;

Visto, in particolare, l’art. 80 del d.lgs. 50/2016 contenente la disciplina relativa ai motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione;

Visto che l’art. 213, comma 13, 2°  periodo, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle Stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione;

Visto che tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art. 80 del d.l.gs. 50/2016, ed in  particolare con le disposizioni introdotte ai commi 5, lett g) e 12 di detto  articolo, oltre che con le norme di rango secondario   che attengono al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (dettate dal d.p.r.  207/2010 fino all’adozione delle Linee guida previste dall’art.83, comma 2, del d.lgs. 50/2016) e con le indicazioni fornite dall’Autorità agli operatori del settore;

Ritenuta la necessità di uniformare le segnalazioni relative agli obblighi informativi verso l’Autorità in tema di  contratti pubblici, adeguandole alle nuove previsioni contenute nel d.lgs. n.50/2016;

COMUNICA

Al fine di esercitare il potere  sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal   d.lgs. 50/2016 e, nelle more delle  emanande Linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi  modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del d.l.gs 50/2016.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. 163/2006, sé vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle    dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed  indipendentemente dal controllo   previsto dall’art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, c. 12, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

I nuovi modelli di segnalazione  sono riportati nella  seguente tabella:

 

Nome modello

Fattispecie

Rif. normativo

mod. A) accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione    resa/presentata   dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei    requisiti    generali;
nonché comunicazione di notizie, informazioni e dati,   dovute    dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario   informatico.
art. 80, d.l.vo 50/2016
art. 213, commi 8 e 10, d.l.vo   50/2016
mod. B) accertamento di falsa    dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata   dagli o.e. in sede di    gara alle S.A. sul possesso dei requisiti       speciali art. 80, c. 12, d.l.vo n.50/2016
mod.C.1) accertamento del possesso dei    requisiti dichiarati dagli  o.e. in sede      di qualificazione presso una S. O.A. – avvio del procedimento artt. 70, comma 7, 78 e 79    del d.p.r. 207/2010
mod.C.2) accertamento del possesso dei    requisiti – eventuale sospensione del   procedimento artt. 70, comma 7, 78 e 79    del d.p.r. 207/2010
mod.C.3) accertamento del possesso dei    requisiti – conclusione procedimento artt. 70, comma 7, 78 e 79    del d.p.r. 207/2010
mod. D) mancata risposta    dell’Operatore economico alla richiesta della SOA in   ordine alla verifica    della veridicità delle dichiarazioni e della   documentazione di cui agli artt.    78 e 79 del d.p.r. 207/2010 art. 74, comma 4 del d.p.r.    207/2010
mod. E) mancata comunicazione    dell’Operatore economico all’Osservatorio della   variazione dei requisiti di    ordine generale nonché della variazione della   direzione tecnica art. 74, comma 6 del d.p.r.    207/2010
mod. F) segnalazione di irregolarità    nei confronti di altra SOA art. 75 del d.p.r. 207/2010
mod.G) segnalazione di mancata    comunicazione di atti comportanti il trasferimento   d’azienda art. 76, comma 12 del d.p.r.    207/2010
mod.H) modalità di accertamento dei    titoli autorizzativi a corredo dei CEL   rilasciati da committenti non tenuti    all’applicazione del Codice comunicato 9 marzo 2016,    recante ulteriori precisazioni in merito al   “Manuale sulla qualificazione per    l’esecuzione di lavori pubblici di importo   superiore a 150.000 euro
Mod.I) mancata emissione dei CEL    telematici art. 8, comma 7 del d.p.r.    207/2010

 

Tali modelli prevedono:

– che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul  possesso dei requisiti   generali e di  qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di  gara e/o per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l’anomalia  delle offerte e/o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la   segnalazione alla Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti  dovranno utilizzare il  modello “A, inviandone copia anche all’operatore  economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di  autorizzazione   al subappalto), l’Autorità procederà ad avviare un procedimento  sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (mod.  A);

– che in caso di presentazione di  falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti   speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero   dei requisiti di  idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di   subappalto, per la  segnalazione alla Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti dovranno  utilizzare il  modello “B, inviandone copia anche all’operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta  giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione,  diniego di autorizzazione al subappalto), l’Autorità procederà ad avviare un  procedimento sanzionatorio   nei confronti del responsabile del procedimento o  comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale  omissione/ritardo (mod.   B);

– che in caso di presentazione di  falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici  sul possesso requisiti generali o speciali di tipo economico-finanziario o  tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di  idoneità professionale, rilevanti   ai fini del conseguimento dell’attestazione  di qualificazione le   Soa, per la  segnalazione alla Autorità ai sensi dell’art. 70, comma 7, del d.p.r. 207/2010, dovranno utilizzare:
1.  per l’avvio del  procedimento il modello all. C.1 “Procedimento  ex art. 70,   c.7 d.p.r. 207/2010- Avvio del procedimento,  corredandolo da una   relazione istruttoria che fornisca evidenza della  fattispecie riscontrata e degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio  dell’attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all’operatore economico  segnalato. In caso di mancata segnalazione entro dieci giorni dal riscontro  della presunta falsità, l’Autorità procederà ad avviare un procedimento  sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente,
2. per la sospensione del   procedimento il modello all. C.2 “Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r.    207/2010- Sospensione del procedimento,
3. per la conclusione del procedimento il modello all. C.3 “Procedimento ex art. 70,   c.7 d.p.r.  207/2010- Chiusura del procedimento, corredandolo da   una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali deduzioni   dell’o.e. e degli  esiti dell’accertamento in relazione alla eventuale pronuncia   di decadenza o di  diniego al rilascio dell’attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all’operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro trenta giorni (60 giorni in caso di sospensione) dall’avvio del   procedimento, l’Autorità procederà ad  avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

– che in caso di mancata risposta dell’Operatore economico alle richieste   della SOA di riferimento  in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. n.207/2010 le Soa, per la segnalazione  alla Autorità ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.p.r. 207/2010, dovranno utilizzare   il modello  all. Dart. 74, comma 4”;

– che in caso di mancata risposta dell’Operatore economico alle richieste   della SOA di riferimento  in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r.   207/2010 le Soa, per la segnalazione alla  Autorità ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.p.r. 207/2010, dovranno utilizzare   il modello all. Eart. 74, comma 6”;

– che in presenza di irregolarità compiute da altra SOA, la Soa segnalante proceda all’inoltro del modello F,“art. 75”, per la richiesta di avvio del procedimento di cui all’articolo 75, d.p.r. 207/2010, corredandolo da una relazione che    fornisca evidenza delle irregolarità rilevate;

– che in caso di mancato deposito  degli atti di fusione o di altra   operazione che comporti il trasferimento di  azienda o di un suo ramo da parte   delle Imprese, i Soggetti interessati (o.e. concorrenti, SOA) ne danno  comunicazione all’Autorità mediante l’inoltro del modello G, “art. 76, comma  12”, opportunamente corredato delle informazioni che permettano all’Autorità un agevole riscontro presso i registri delle CCIAA;

– che in presenza della mancata  risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti l’attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all’applicazione del Codice, la Soa proceda all’inoltro del modello H,“lavori privati”  per la richiesta di avvio del procedimento di cui al Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori  precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per   l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, corredandolo della documentazione ivi indicata;

 

Per la segnalazione di  inadempimenti o di altre  notizie  ritenute utili per   la tenuta del Casellario informatico riguardanti sia le fasi  di affidamento e   di esecuzione del contratto, sia il venir meno dei requisiti  che hanno dato   luogo al rilascio dell’attestazione da parte delle S.O.A., si  rinvia ad un separato atto della Autorità.

I modelli di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente  dell’Autorità del 18.12.2013 sono abrogati.

Si allegano al presente comunicato  gli allegati modelli di segnalazione alla   Autorità, distinti per fattispecie da  segnalare. Tali modelli sono forniti sia   in formato “pdf” che in formato “word”. Il formato “word” potrà essere utilizzato per la compilazione  “personalizzata” della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al  compilatore di evidenziare anche situazioni non previste e di illustrare nel  dettaglio le patologie emerse. Si   raccomanda, tuttavia, di fornire  rappresentazioni sintetiche dell’accaduto. Per una più agevole lettura del  modello compilato si suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi cioé a fattispecie diverse da quella oggetto di  segnalazione. Ovviamente, i modelli compilati in “word”, prima di essere trasmessi via pec alla Autorità, dovranno essere stampati, sottoscritti dal responsabile (in genere il rup) e trasformati in formato preferibilmente “pdf”.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche  sotto il profilo della correlata documentazione da inviare unitamente alla  segnalazione, come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui  allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non riportati tra gli  esempi).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all’indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it,   o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all’indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione sulla G.U. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell’Autorità anticorruzione.it.

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