APPALTI PNRR e TITOLARE EFFETTIVO: Dal 9 Ottobre è operativo il sistema di comunicazione predisposto dal Decreto MEF.
Mario Vincitorio
La realizzazione dei progetti di investimento derivanti dal PNRR comporta l’onere per gli Stati Membri, e per i rispettivi soggetti attuatori, di raccogliere un insieme di dati finalizzato al controllo e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Tra questi, così come stabilito dall’art. 22 del Regolamento UE 2021/241, vi sono le informazioni inerenti il “titolare effettivo” dell’appaltatore, quale destinatario finale dei fondi PNRR. L’art. 3, comma 6, della Direttiva UE 2015/849 definisce il titolare effettivo come la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività.
Identificare il titolare effettivo si presenta come un’attività utile alla prevenzione di rischi in materia di compliance/anti frode e ad impedire fenomeni come le infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro, nonché un supporto funzionale alla verifica di eventuali conflitti di interessi. Permette alle stazioni appaltanti, qualificate come soggetti attuatori dei fondi comunitari, di rintracciare quei soggetti intenzionati a “nascondersi” tra le trame del complesso assetto societario, beneficiario del finanziamento extra-nazionale.
Decreto MIMIT 29 settembre ed obbligo di comunicazione della titolarità effettiva.
La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 Settembre 2023, ha reso di fatto operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative al titolare effettivo previsto dalle disposizioni del Decreto MEF n. 55/2022. Sono tenute ad adempiere alla comunicazione le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.a., società cooperative, s.a.p.a.), le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute), i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Il Decreto MIMIT fa perentoriamente decorrere dal 9 ottobre 2023 il termine di 60 giorni per effettuare le comunicazioni sulla titolarità effettiva secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto n. 55 del 2022. Entro perciò il giorno 11 dicembre (l’8 dicembre è festivo) gli amministratori, i legali rappresentanti, fondatori o fiduciari dei soggetti giuridici interessati, dovranno trasmettere i suddetti dati, mediante autodichiarazione, alla rispettiva sezione del registro delle imprese della Camera di commercio competente, così come stabilito dal Regolamento MEF. Sono escluse dall’obbligo le imprese individuali, i liberi professionisti, le procedure fallimentari e le eredità giacenti.
Alle informazioni sulla titolarità effettiva accederanno le autorità di cui all’art. 21, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio n. 231/2007, tra i quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la DNAA, le autorità giudiziarie e le autorità preposte al contrasto dell’evasione. Tali dati sono accessibili anche al cittadino su richiesta e dietro pagamento dei diritti di segreteria.
I criteri di individuazione del titolare effettivo.
Per gli affidamenti delle stazioni appaltanti che avranno ad oggetto interventi PNRR sarà pertanto utile, ai fini del controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni e della corretta implementazione del sistema informativo ReGiS, utilizzare i criteri di individuazione della titolarità effettiva contemplati dall’articolo 20 del Decreto Antiriciclaggio:
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In caso di società, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. Ciò che rappresenta indice sintomatico di proprietà o controllo (che sia diretto o indiretto) di un cliente è il possesso, in capo ad una persona fisica, di una percentuale di azioni superiori al 25% del capitale sociale.
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In caso di trust, il titolare effettivo è il il costituente, il o i «trustee», il guardiano, se esiste, i beneficiari o qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
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In caso di fondazioni e istituti analoghi ai trust, il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle previste dal caso dei trust.
Qualora il preponderante criterio dell’assetto proprietario non permettesse di risalire al titolare effettivo si procederebbe, alternativamente, a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercitano la maggiore influenza (criterio del controllo), e, in ultima istanza, colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica (criterio residuale).