Obblighi informativi di Stazioni appaltanti, S.O.A. ed Operatori economici
Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Adottati con una delibera dell’Autorità nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.
Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione
Premesso
L’abrogazione della Parte I del d.p.r. 207/2010 disposta dall’art. 217, comma 1, lettera u), numero 2) del d.lgs. 50/2016, ha riguardato anche la disposizione inerente l’implementazione del Casellario Informatico, contemplato dall’art. 8 del decreto abrogato.
La nuova disciplina introdotta per gli appalti pubblici dal d.lgs. 50/2016 rinvia la disciplina attuativa di alcune disposizioni ivi contenute alla formulazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Autorità) – articolo 213, comma 2, di detto decreto – di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’ omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.
L’articolo 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per tali finalità l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
Il successivo comma 10, del medesimo articolo, dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è devoluto il compito di gestire il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81.
ConsideratoIl Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla partecipazione alle gare e all’affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 10, del medesimo decreto.
A tale scopo risulta necessario semplificare il flusso informativo con la formulazione di modelli standardizzati di comunicazione, da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle Società Organismo di Attestazione, per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.
RitenutoPer le finalità descritte il flusso informativo, che attualmente confluisce nel Casellario informatico dell’Autorità, dovrà essere adeguato sia alla novella normativa del Codice degli Appalti pubblici, per quanto concerne le fattispecie che saranno oggetto di comunicazione all’Autorità, sia alle mutate esigenze di trasparenza, per quanto concerne i differenti livelli di accessibilità alle informazioni inserite. Le informazioni pervenute, il cui contenuto sarà condensato in specifiche annotazioni, saranno ricollocate in sezioni distinte, differenziate in ragione dei soggetti cui verrà consentito l’accesso, così suddivise:
“A”: area pubblica.
“B”: area riservata alle stazioni appaltanti e alle Società Organismo di Attestazione.
A tale area “B” potranno altresì accedere, limitatamente alla propria posizione, anche gli operatori economici interessati da specifiche annotazioni a proprio carico, nonché gli operatori economici che abbiano partecipato a procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
Nell’area “A” saranno inseriti i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese dalle Società Organismo di attestazione e le notizie riguardanti le medesime SOA.
Nell’area “B” saranno inserite le notizie, le informazioni e i dati relativi alle cause di esclusione, le ulteriori misure interdittive, tutte le notizie concernenti il venir meno dei requisiti di qualificazione che diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.
Specifica comunicazione, a cura dell’unità operativa responsabile, verrà inoltrata all’operatore economico, a carico del quale viene iscritta l’annotazione nel Casellario, al quale verrà garantita visibilità on line, per il tramite di una procedura telematica in via di definizione.
Quale misura diretta a garantire la trasparenza ed in chiave di prevenzione della corruzione, tale area dovrà essere temporaneamente resa accessibile agli operatori economici concorrenti, per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture cui partecipino. Una volta perfezionata la procedura telematica apposita, il codice CIG, che identifica la procedura e i partecipanti, consentirà a questi ultimi, di poter accedere attraverso le proprie credenziali – successivamente alla scadenza delle offerte e fino al 60° giorno successivo all’avviso di aggiudicazione – alle annotazioni riservate, relative a tutti i partecipanti alla procedura di gara per la quale concorrono.
In detta area “B” sono, dunque, raccolte le seguenti informazioni:
1. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza “patteggiata”, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
I medesimi provvedimenti potranno essere inseriti anche ove siano rilevati d’ufficio dall’Autorità o segnalata dalle SOA;
2. i provvedimenti inerenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, del d.l.gs 159/2011 e le informazioni antimafia interdittive, iscritte ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, lett. f), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilevati d’ufficio dall’Autorità o segnalati dal Prefetto, dalle SS.AA. o dalle SOA. Nel casellario sono altresì inserite le informazioni derivanti da esclusioni disposte dalle stazioni appaltanti al sussistere della causa di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ovvero derivanti da recesso del contratto per le medesime fattispecie;
3. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità (anche alla luce delle esigenze derivanti dalla previsione di cui all’art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016), o su segnalazione della S.A. in corso di esecuzione del contratto;
4. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs. 50/2016.
La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità, senza preventiva valutazione della rilevanza e della gravità che, per legge, è rimessa allo scrutinio della stazione appaltante nel corso della singola procedura di gara;
5. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo – e con esclusione del concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato – o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
La sussistenza di tali situazione potrà essere annotata, anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità o segnalata dalle SOA;
6. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in quanto si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come previsto dall’art 80, comma 5, lettera c), del nuovo codice.
La sussistenza di tali illeciti potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità, o su segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:
- alle risoluzioni anticipate, non contestate in giudizio, ovvero risoluzioni anticipate, confermate all’esito di un giudizio;
- alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del nuovo codice, non diversamente risolvibile;
8. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del nuovo codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell’art.213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e art. 80, comma 5, lettera g) del medesimo decreto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte di un operatore economico, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione. Tale informazione permane nel casellario fintanto che non perda efficacia (il che non dipende dal semplice decorso del tempo, visto che l’efficacia della iscrizione interdittiva è condizionata dai tempi di espletamento della gara d’appalto e, innanzitutto, dal momento in cui la stazione appaltante consulta il casellario al fine di verificare l’esistenza di eventuali sanzioni interdittive comminate dalla Autorità);
11. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte di un operatore economico, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, anche eventualmente in concorso con altri motivi di esclusione. Tale informazione permane anche successivamente al periodo di interdizione, per garantire l’efficacia della sanzione;
12. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
13. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per non aver presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero per non avere autocertificato la sussistenza del medesimo requisito.
14. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, qualora l’operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
La sussistenza di tale violazione potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità;
15. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, qualora si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo civilistica o in una situazione di collegamento sostanziale;
16. prova fornita alla stazione appaltante (o alla stessa Autorità) dall’operatore economico o dal subappaltatore nei casi di cui all’art. 80, comma 7.
17. i dati anagrafici delle aziende o società sottoposte alle condizioni previste dall’art. 80, comma 11.
18. tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici che, anche indipendentemente dall’esecuzione del contratto, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice.
Per le suddette informazioni le stazioni appaltanti sono tenute all’inoltro delle previste comunicazioni contenute nel mod. “A”, allegato al Comunicato del Presidente 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario.
Nella sezione “B” sono altresì annotate tutte le ipotesi di non applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, utili alla valutazione delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Inoltre, nella sezione “B” sono contenuti i certificati dei lavori utili al conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Nel Casellario Informatico in un’area riservata all’Autorità, denominata area “C”, sono raccolti gli ulteriori dati, utili sia all’implementazione del sistema del rating di impresa previsto dall’art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016, sia allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità:
1. Carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, contestata in giudizio, ma con giudizio ancora in corso, ovvero con procedimento penale che ancora non ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
2. Dati considerati utili per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 tre cui ricadono anche le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici di cui al soppresso art. 8, comma 6, del d.p.r. 207/201, redatte secondo una nuova scheda tipo che sarà definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le relazioni redatte dal RUP della S.A. saranno trasmesse all’ANAC in via telematica – secondo un applicativo in via di predisposizione – per le sole esecuzioni di lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000 e per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 209.000,00 (anche in tal caso, verrà redatta una scheda apposita – per servizi e forniture – che sarà definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).;
3. Caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, notizie, informazioni e dati inerenti le attestazioni di qualificazione SOA, nonché i lavori eseguiti (pubblici e privati), le risorse umane e quelle tecniche, dati riguardanti le prestazioni previdenziali, le certificazioni di qualità, l’elenco dei direttori tecnici, comprese le variazioni degli stessi, delle imprese attestate dalle SOA.
Per quanto concerne gli o.e. economici, che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del d.l.vo 50/2016, gli stessi sono tenuti ad informare l’Autorità, entro il termine di 30 giorni dall’avverarsi della causa inerente, delle seguenti variazioni, utilizzando il mod. “OE”:
- Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione ovvero al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative ai trasferimenti aziendali.
Le Società Organismo di Attestazione sono tenute alla comunicazione delle seguenti informazioni, entro il termine di 30 giorni dalla presa conoscenza della notizia, utilizzando il mod. “S.O.A.”:
- Notizie relative alle cause ostative al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni,
- Notizie relative alla perdita del requisito di cui all’art. 63 del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida),
- Notizie relative ai trasferimenti aziendali.
- Dispone
- i modelli “A” e “B” di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18.12.2013 sono abrogati;
- l’adozione degli allegati modelli di comunicazione, che risultano diversificati rispetto al soggetto sul quale incombe l’obbligo informativo;
- resta riconfermato l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all’Autorità delle informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“A”, al Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto, rescissione contrattuale, ecc.) comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e 76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo;
- è fatto obbligo alle SOA di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“S.O.A.”. La mancata o ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ex art. 73 del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida) nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo;
- vi è l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti e per le SOA di consultare il casellario per l’individuazione delle cause di esclusione. La mancata consultazione comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento e, comunque, del soggetto responsabile dell’inadempimento.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2017
Il Segretario, Rosetta Greco
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