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La pandemia da Civid19 ha cambiato le vite di tutti, senza distinzione alcuna, ma il mondo delle imprese ne ha subito le conseguenze in modo pesante, per alcune irrimediabile.

Il Governo è intervenuto con una serie di strumenti normativi che hanno avuto ad oggetto sia le famiglie che le imprese cercando di minimizzare i danni, soprattutto di carattere economico, provocati da questo virus.

Il presente articolo affronta il tema dei controlli alle imprese aggiudicatarie di lavori/servizi e forniture ma anche quello delle diverse misure sugli obblighi riguardanti tributi e tasse ed anche quelli dei versamenti previdenziali cui gli operatori economici sono tenuti.

 

Sulla regolarità contributiva

La strategia del Governo è stata quella di porre in essere una serie di strumenti volti alla mitigazione delle conseguenze che l’arresto immediato del mondo della produzione e dei consumi ha prodotto; tra i tanti, è stato deciso di prorogare la validità del documento unico di regolarità contributiva, c.d. DURC.

Per il DURC, l’art. 103,comma2, del DL 17 marzo 2020, n.18[1], ha stabilito che, tutti i documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile[2], la loro validità sarebbe stata automaticamente prorogata fino al 15 giugno 2020[3]. Pertanto attraverso la funzione “Consultazione” del relativo servizio, oltre ai DURC online in corso di validità, sono disponibili anche quelli con scadenza di validità tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, efficaci in ogni caso fino al 15 giugno.

Giova segnalare che il DURC non è oggetto di ulteriore proroga, all’interno del DL 34/2020, c.d. decreto rilancio, che ha invece interessato il DURF.

 

Sulla regolarità fiscale

Con riferimento al DURF[4], definito anche DURC fiscale, l’art. 68 del DL 18/2020 non ha previsto una sospensione della validità dei certificati bensì ha agito sui versamenti dovuti allo Stato ed in merito a questi ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

Ragionevolmente, la sospensione di cui sopra, in ragione della gravità della pandemia, è stata oggetto di un altro intervento e nello specifico all’art. 154 del DL 34/2020 il quale prevede un’ulteriore proroga fino al 31 agosto 2020; inoltre sono previsti dei piani di dilazioni, ove richiesti dal contribuente, per i rimborsi dei tributi dovuti e non versati; ci si riferisce alle dilazioni previste all’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602.

Da quanto sin qui descritto emerge che i versamenti dei tributi oggetto di cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate, ove il contribuente non faccia richiesta di un piano di dilazione, dovranno essere effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, come indicato nel medesimo articolo 68, dunque entro il 30 settembre 2020.

 

Sempre in merito al DURF il legislatore è tornato sul tema delle entrate tributarie delle imprese stabilendo all’art. 153, comma 1 del DL 34/2020 che “nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Inoltre, chiarisce l’art. 153, quale sorte hanno quelle cartelle medio tempore analizzate dall’Agenzia; a tal proposito stabilisce che Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario”.

 

Tale norma, agganciata alla precedente sospensione dei pagamenti delle cartelle eventualmente emesse a carico del contribuente, permette al soggetto destinatario degli accertamenti di ottenere, nonostante la sua situazione debitoria nei riguardi dello Stato, i pagamenti da parte della PA e degli enti ad essa assimilabili.

L’articolo 48.bis su citato, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

 

La decisione di agire sia in termini di dilazione dei pagamenti da parte dei contribuenti che di non interrompere i pagamenti alle imprese avrà un effetto su tutto il sistema economico/produttivo il quale trarrà degli indubbi benefici in questi mesi di c.d. “fase 2” caratterizzati dal tentativo di rimettere in moto i mercati ed i consumi.

 

Gli Appalti e i controlli in fase di aggiudicazione

In merito alle gare d’appalto esperite in questo periodo appare utile fornire alcune informazioni in merito ai controlli da porre in essere prima di decretare l’aggiudicazione in virtù del fatto che le norme che interessano il DURC e il DURF hanno generato incertezza sulle eventuali modifiche in relazione ai controlli.

L’articolo 32, comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016 prevede che L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; i requisiti ai quali fa riferimento la norma sono quelli indicati agli articoli 80, requisiti di carattere generale, e 83, requisiti di carattere speciale.

 

L’articolo 80, tra gli altri, prevede al comma 4 che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Per le imposte viene specificato che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”

Per i contributi viene chiarito che “Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”

Viene infine chiarito il rapporto tra l’aggiudicazione e il soggetto che ha posto in essere un piano di rientro dei propri debiti prevedendo, una speciale deroga alla norma generale, stabilendo che “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”

 

Appare evidente che sulla stazione appaltante vige tutt’ora l’obbligo di verificare che l’aggiudicatario non abbia violato le norme che riguardano da un lato i versamenti di imposte e tasse e dall’altro dei contributi previdenziali. Le norme aventi ad oggetto il DURC e il DURF hanno, senza ombra di dubbio, agito sull’ipotetico soggetto aggiudicatario nella misura in cui quest’ultimo gode dell’ultrattività del DURC, fino al 15 giugno 2020, e della sospensione dei pagamenti delle cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate, fino al 31 agosto 2020.

 

Riflessioni conclusive

Tutto ciò premesso, è necessario tenere distinti i controlli di cui all’art. 32, comma 7 del Codice, i quali agiscono in fase di sottoscrizione del contratto, avendo cura di affidare a soggetti “in regola” con gli obblighi previsti dalla norma, con la fase dei pagamenti di cui all’art. 153 del DL 34/2020, il quale, invece, garantisce al soggetto vincitore di un appalto, perciò esecutore di appalti/servizi e forniture, la continuità dei pagamenti, da parte della PA, anche in caso di mancato versamento delle somme accertate e dovute allo Stato.

Alla base dei controlli, prodromici alla sottoscrizione dei contratti, vi sono il rispetto di alcuni dei principi fondamentali della materia degli appalti; da un lato quelli della carta costituzionale di cui all’art. 97 che impone alla stazione appaltante, nel suo agire, il rispetto del buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ma anche quelli dell’art. 30 del Codice dei Contratti il quale impone all’ente aggiudicatario che nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Le norme, invece, che hanno avuto ad oggetto il DURC e il DURF, oltre che essere norme che hanno ad oggetto la fase dell’esecuzione degli appalti, rappresentano strumenti temporanei in risposta ad un periodo di emergenza di fronte al quale il legislatore agisce, con fondi propri, nella sfera economica delle imprese al fine di scongiurare una crisi.

 

[1] LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16.

[2] Pertanto, per le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a partire dallo scorso 16 aprile, si applicheranno i criteri ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016.

[3] Tale disposizione è stata confermata all’art. 81 del DL 34/2020.

[4] Per ulteriori approfondimenti si veda la Circolare n.8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

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