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APPALTI: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E LE VERIFICHE TECNICHE. D.M. 1 luglio 2022. – QUOTIDIANO LEGALE
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APPALTI: DETERMINAZIONE DEI COSTI PER GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E LE VERIFICHE TECNICHE. D.M. 1 luglio 2022.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 1 luglio 2022 

Individuazione dei criteri per la determinazione dei  costi  per  gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche. (22A04326) 

(GU n.179 del 2-8-2022)

 

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante:  «Codice  dei  contratti
pubblici», di seguito «Codice»; 
  Visto l'art. 111 del codice recante  la  disciplina  del  controllo
tecnico, contabile e amministrativo dei lavori e dei servizi e  delle
forniture, in particolare, il comma 1-bis il quale  dispone  che  con
decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  oggi
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
adottato su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
siano individuati i criteri per la determinazione dei costi  relativi
agli  accertamenti  di  laboratorio  ed   alle   verifiche   tecniche
obbligatorie inerenti alle attivita' di controllo tecnico,  contabile
e amministrativo  specificamente  previsti  dal  capitolato  speciale
d'appalto  di  lavori  e  disposti  dalla  direzione  dei  lavori   o
dall'organo di collaudo; 
  Visto l'art. 59 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno  2001,  n.  380  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia»  nel  quale  si
indicano i  laboratori  ufficiali  e  gli  altri  laboratori  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, puo'  autorizzare,  con
proprio decreto, altri laboratori ad effettuare prove  sui  materiali
da costruzione,  prove  su  terre  e  rocce,  prove  e  controlli  su
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; 
  Considerato  che  il  predetto  art.  59  ha  sancito   anche   che
l'attivita' dei laboratori ufficiali ed autorizzati e'  «servizio  di
pubblica utilita'» e percio' gli stessi sono obbligati ad  assicurare
un livello minimo essenziale della prestazione; 
  Vista la nota n. 6324 del 1° luglio 2022 riguardante la proposta di
decreto del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  di  cui  comma
1-bis del citato art. 111 del Codice; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano
il  costo  complessivo   del   servizio   tecnico   riguardante   gli
accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 111  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a  ribasso  che
garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione; 
    b) «elementi primari»,  elementi  parziali  che  costituiscono  i
componenti del prezzo minimo; 
    c) «laboratori»,  laboratori  ufficiali  o  autorizzati,  di  cui
all'art. 59 del decreto del  Presidente  della  repubblica  6  giugno
2001, n. 380. 
                               Art. 2 
 
       Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti 
              di laboratorio e delle verifiche tecniche 
 
  1. Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  111,  comma
1-bis., del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i criteri  per
la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio
e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui
al citato art. 111,  comma  1,  ovvero  specificamente  previsti  dal
capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano  il  prezzo
dei servizi resi non soggetti a ribasso. 
  2.  Il  prezzo  di  cui  al  comma  1  e'  formato   dai   seguenti
raggruppamenti di elementi primari: 
    a) costo primo diretto alla cui  formazione  concorrono  i  costi
dell'operatore  tecnico,  dal  costo   dell'ammortamento   attribuito
all'attrezzatura di prova,  dei  materiali  e  dei  beni  consumabili
riferiti alla prova  e  dal  costo  attribuito  alla  prova  relativo
all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico; 
    b) costo  indiretto  di  produzione  determinato  in  termini  di
coefficiente  espressivo  dei  componenti  di  costo  relativi   alla
manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di
amministrazione e ad altri costi indiretti; 
    c) costo figurativo (utile lordo ed imposte); 
    d) costi fissi. 
  3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la  determinazione
del prezzo  sono  indicati  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                           Tavolo tecnico 
 
  1. E' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio
tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento  e  monitoraggio
composto da due rappresentanti del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti
designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
un  rappresentante  dei   provveditorati,   due   rappresentanti   di
laboratori   designati   dalle   associazioni   di   categoria,    un
rappresentante delle autorita' di sistema portuale, un rappresentante
dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante  di  ANCE,
un rappresentante  di  Unioncamere,  un  rappresentante  di  RFI,  un
rappresentante  di  ANAS,  un   rappresentante   della   rete   delle
professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce  almeno  tre
volte l'anno, ha il compito di fornire  supporto  per  l'applicazione
dei criteri di cui all'art. 2 in relazione  alla  determinazione  dei
prezzi per  gli  accertamenti  di  laboratorio  e  per  le  verifiche
tecniche. 
  2.  Al  tavolo  tecnico  possono  essere,  altresi',   invitati   a
partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza  nel
settore. 
  3. Il funzionamento del  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1  e'
assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
La partecipazione  del  tavolo  tecnico  e'  a  titolo  gratuito,  ai
componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita', emolumento
o rimborso comunque denominato. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente  decreto  viene  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione  e  successivamente  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, unitamente all'allegato A, entra in vigore  il
giorno successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 1° luglio 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 2184 
                                                           Allegato A 
 
                  DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO 
 
    I  componenti   elementari   di   costo   che   concorrono   alla
determinazione del prezzo sono: 
      1) Costo primo diretto (CDIR ) cosi' ripartito: 
        (a) costo dell'operatore tecnico; 
        (b) costo dell'ammortamento  attribuito  all'attrezzatura  di
prova; 
        (c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti  alla
prova; 
        (d) costo attribuito alla  prova  relativo  all'attivita'  di
direzione e coordinamento tecnico; 
      2) Costo indiretto di produzione (CIND ) determinato in termini
di coefficiente espressivo dei  componenti  di  costo  relativi  alla
manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di
amministrazione ed altri costi indiretti; 
      3) Costo figurativo (U); 
      4) Costi fissi della prova (CF ). 
    Il costo viene determinato mediante  le  seguenti  operazioni  di
analisi: 
      applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature  e  risorse
umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni
voce, i rispettivi prezzi elementari; 
      aggiungendo la percentuale per spese generali ossia  dei  costi
indiretti di produzione; 
      aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore:
aggiungendo i costi fissi della prova. 
    Il costo standard di produzione (CST ) e' determinato dalla somma
dei costi di cui ai punti 1) e 2),  ossia  CST  =  (CDIR  +  CIND  ),
tenendo conto che il costo indiretto di produzione e' pari a CIND = δ
× CDIR. 
    Il coefficiente δ=0,3286 e'  stato  determinato  come  media  dei
costi  indiretti  rispetto  ai  costi  diretti  su  un  campione   di
laboratori rappresentativo degli operatori del settore. 
    Per quanto riguarda, invece il  costo  figurativo  (U)  e'  stato
commisurato nel 10% del Costo Standard come indicatore di settore U =
0,10 × CST. 
    Infine, i costi fissi  della  prova  CF  =2,50  euro  sono  stati
individuati come media dei  costi  fissi  sostenuti  dai  laboratori,
ricavati su un campione rappresentativo degli operatori del settore. 
    Pertanto, il prezzo complessivo di una prova che  costituisce  il
prezzo  minimo  (P)  e',  in  generale,  determinato  dalla  seguente
espressione: 
      P= CDIR + CIND + U + CF 
    dove: 
      CDIR = (a) + (b) + (c) + (d) 
      CIND = δ  × CDIR = 0,3286 × CDIR 
      U = 0,10 × (CDIR + CIND ) 
      CF = 2,50 
    I predetti valori sono tutti espressi in euro. 
    In definitiva il prezzo (P), espresso  in  euro,  e'  dato  dalla
seguente formula: 
 
                     P= (1,46146) × CDIR + 2,50 
 
    In relazione a quanto sopra si precisa quanto segue. 
    A. Costo operatore tecnico (manodopera) 
    La manodopera e' calcolata per ora o frazione  di  ora  impiegata
per la prova (tempo standard calcolato  sul  campione  significativo)
moltiplicata per la tariffa oraria dello sperimentatore  in  base  al
relativo contratto collettivo nazionale. Il tempo impiegato comprende
l'attrezzaggio ed il tuning della macchina suddiviso  per  il  numero
giornaliero delle prove effettuate con la stessa macchina.  Il  tempo
standard e' il tempo medio impiegato per la  prova  calcolato  su  un
numero  sufficientemente  rappresentativo  di  prove  omogenee.  Tale
manodopera comprende tutto il  personale  indiretto  impiegato  nella
produzione della prova rapportando la sua incidenza  percentuale  col
metodo del fatturato per linea di prodotto o similare.  A  titolo  di
esempio, si raggruppa un numero di prove omogenee  sulla  base  delle
fatture emesse in un termine di durata significativa.  Il  costo  del
personale del termine esaminato e'  ripartito  per  il  numero  delle
prove raggruppate omogeneamente. 
    B. Ammortamento immobili, macchinari e attrezzature 
    L'ammortamento degli immobili e' calcolato col metodo  dei  fitti
figurativi del laboratorio se di proprieta' e con quello  del  canone
di locazione del relativo contratto di fitto dell'immobile se non  di
proprieta'. L'incidenza del fitto sulla prova e' rapportato, come per
la manodopera indiretta,  col  metodo  del  fatturato  per  linea  di
prodotto o similare. 
    L'ammortamento di impianti, macchinari e  attrezzature  calcolato
sul tempo di utilizzo standard, si basa sul tempo medio impiegato per
la prova calcolato su un numero sufficientemente  rappresentativo  di
prove omogenee, e' calcolato in base alla tabella dei coefficienti di
cui al decreto ministeriale finanze 31 dicembre 1988  «Gruppo  XVI  -
Industrie edilizie, specie 1a/a - Imprese di costruzioni edilizie, di
lavori di terra e di opere stradali, portuali  e  specializzate»  che
stabilisce per quote annuali  di  ammortamento  del  costo  dei  beni
strumentali, per categorie di beni omogenei.  Al  costo  macchina  si
aggiungono i costi di taratura e manutenzione ordinaria. 
    Il prezzo lordo dell'energia  assorbita  dal  laboratorio  in  un
termine significativo incide sul prezzo della prova dividendo l'onere
per le prove effettuate entro lo stesso termine significativo  avendo
cura di dividere l'onere per gruppi di prove omogenee. 
    C. Consumi e materiali necessari alla prova 
    Le materie prime sono tutti  quei  beni  strumentali  alla  prova
quali i beni consumabili e non  riutilizzabili.  I  beni  strumentali
alla prova e riutilizzabili incidono sul prezzo proporzionalmente  al
numero dei riusi. 
    Si ritiene utile riportare alcuni esempi  di  determinazione  del
prezzo minimo e dei principali parametri che lo costituiscono,  sulla
base delle indicazioni sopra specificate. 
    D.  Costo  attribuito  alla  prova  relativo   all'attivita'   di
direzione e coordinamento tecnico 
    La componente di costo destinata  a  commisurare  l'attivita'  di
direzione  e/o  di  coordinamento  tecnico  viene  determinata  nella
percentuale del 15% applicata alla somma  dei  precedenti  componenti
definiti alle voci A, B, e C. 
Esempio 1 
    Prova  di  rottura  a  compressione  su  cubi   o   cilindri   in
calcestruzzo 
    Punto 2.2.1 della circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC (Rottura
a compressione di cubi o cilindri - Prova di compressione su cubi  di
spigolo >150 mm  fino  a  200  mm,  per  ogni  provino)  -  Norma  di
riferimento UNI EN 12390-3. 
    Determinazione del Costo diretto CDIR 
    a) - Costo operatore tecnico 
 
=====================================================================
|                      |    Durata     | Costo operatore |  Totale  |
|      Attivita'       |attivita' (min)|   (euro/min)    |  (euro)  |
+======================+===============+=================+==========+
|Preparazione dei      |               |                 |          |
|campioni              |              4|            0,375|      1,50|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Esecuzione prova sulla|               |                 |          |
|macchina              |              2|            0,375|      0,75|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Sommano               |               |                 |      2,25|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
 
     b) -  Costo  dell'ammortamento  attribuito  all'attrezzatura  di
prova 
    Il costo di ammortamento delle  singole  attrezzature  utilizzate
per la prova dipende dal costo dell'attrezzatura stessa,  dalla  vita
presunta e dal tempo di utilizzo (minuti) della specifica prova. 
 
=====================================================================
|                  |  Tempo di  |                          |        |
|                  |  utilizzo  | Costo attrezzatura/vita  | Totale |
|   Attrezzature   |   (min)    |   presunta (euro/min)    | (euro) |
+==================+============+==========================+========+
|Bilancia + calibro|           2|                     0,002|   0,004|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
|Macchina          |           2|                     0,017|   0,034|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
|Sommano           |            |                          |   0,038|
+------------------+------------+--------------------------+--------+
 
      c) - Costo dei materiali e dei beni consumabili  riferiti  alla
prova 
    In  questo  caso  pari  a  0,01  euro  (Corrispondente  al  costo
dell'energia. Il tipo di prova non richiede altri consumi) 
    Quindi a)+b)+c) =2,25 + 0,038 + 0,01 = 2,30 euro 
    d)  Costo  attribuito  alla  prova  relativo   all'attivita'   di
direzione e coordinamento tecnico (15% di a+b+c) = 2,30 x 0,15 = 0,34
euro 
    Totale CDIR = 2,30 + 0,34 = 2,64 euro 
 
               P= (1,46146) × CDIR + 2,50 = 6,36 euro 
 
Esempio 2 
    Prova di trazione su barre di acciaio da C.A.  sino  al  diametro
24, per ogni provino 
    Punto 4.1.1. della circolare 8 settembre  2010,  n.  n.  7617/STC
(Prove su spezzoni di barre da cemento  armato,  con  determinazione:
dell'area della sezione  della  barra  equipesante;  dei  carichi  di
snervamento e rottura; dell'allungamento sotto carico massimo Agt.  -
Prova di trazione su barre di acciaio da C.A. sino al  diam  24,  per
ogni provino) - Norma di riferimento UNI EN ISO 15630-1 
    Determinazione del Costo diretto CDIR 
    a) - Costo operatore tecnico 
 
=====================================================================
|                      |    Durata     | Costo operatore |  Totale  |
|      Attivita'       |attivita' (min)|   (euro/min)    |  (euro)  |
+======================+===============+=================+==========+
|Preparazione dei      |               |                 |          |
|campioni              |              4|        0,375/min|      1,50|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Esecuzione prova sulla|               |                 |          |
|macchina              |              6|        0,375/min|      2,25|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
|Sommano               |               |                 |      3,75|
+----------------------+---------------+-----------------+----------+
 
    b) - Costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova 
    Il costo di ammortamento delle  singole  attrezzature  utilizzate
per la prova dipende dal costo dell'attrezzatura stessa,  dalla  vita
presunta e dal tempo di utilizzo (minuti) della specifica prova. 
 
=====================================================================
|                          | Tempo di |        Costo        |       |
|                          | utilizzo |  attrezzatura/vita  |Totale |
|       Attrezzature       |  (min)   | presunta (euro/min) |(euro) |
+==========================+==========+=====================+=======+
|Tagliaferri+Bilancia +    |          |                     |       |
|Segnaprovini              |         4|                0,003|   0,01|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
|Macchina                  |         4|                0,252|   1,01|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
|Sommano                   |          |                     |   1,02|
+--------------------------+----------+---------------------+-------+
 
    c) - Costo dei materiali e dei  beni  consumabili  riferiti  alla
prova 
    In  questo  caso  pari  a  0,05  euro  (Corrispondente  al  costo
dell'energia. Il tipo di prova non richiede altri consumi) 
    Quindi a) + b) + c) = 3,75+1,02 +0,05=4,82 euro 
    d)  Costo  attribuito  alla  prova  relativo   all'attivita'   di
direzione e coordinamento tecnico (15% di a+b+c) = 4,82 x 0,15 = 0,72
euro 
    Totale CDIR = 4,82 + 0,72 = 5,54 euro 
 
               P= (1,46146) × CDIR + 2,50 = 10,59 euro 
 
    Gli accertamenti  e  le  verifiche  tecniche  che  devono  essere
eseguiti e certificati dai laboratori ufficiali o autorizzati, di cui
all'art. 59 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380,  e  i  relativi  prezzi,  con  campioni  consegnati  in
laboratorio, sono determinati secondo i criteri di cui all'art. 2 del
presente decreto che non includono i costi di trasferta. 
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