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APPALTI: Controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto.

Appalti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. UNITE CIVILE, 31 maggio 2016, ord.  n.11368 

 



APPALTI – Appalto di opere pubbliche – Controversie – Giurisdizione  – Controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto – Rimborsi conseguenti all’esecuzione anticipata dei lavori – Giurisdizione del giudice ordinario –
Art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016.
In materia di appalto di opere pubbliche, sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai  sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., le sole  controversie relative alle procedure di affidamento dei lavori –  procedure che si concludono con l’aggiudicazione – mentre  per le controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto  non v’è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.  Sez. Un. 9391/2005), riprendendo vigore il criterio generale di  riparto basato sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva  dedotta in giudizio, la quale, con riferimento ai rimborsi conseguenti  alla consegna  (id  est  esecuzione) anticipata dei lavori, è  indubbiamente di diritto soggettivo, come del resto espressamente  previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, cit. (ora art.  32, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Pres. Rordorf, Est. De Chiara

Civile Ord. Sez. U
Num. 11368  Anno 2016
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DE CHIARA CARLO
Data pubblicazione: 31/05/2016
ORDINANZA

sul ricorso 25614-2014
per regolamento di giurisdizione proposto  d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI NAPOLI, con ordinanza  n. 5312/2014 depositata il 15/10/2014 nella causa tra:
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.A.R.L., in persona del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in  ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato  STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente  all’avvocato ENRICO GAZ, per delega a margine della memoria di  costituzione;

– resistente – 

 contro 

COMUNE DI VICO EQUENSE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udito l’avvocato Stefano GATTAMELATA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  26/01/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.  LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la  giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO 

Che il Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. ottenne, il 9  febbraio 2007, dal Comune di Vico Equense l’aggiudicazione  dell’appalto dei lavori di sistemazione di una zona del centro storico  interessata da un crollo, cui segui la consegna dei lavori in via di  urgenza;
che, a seguito della revoca dell’aggiudicazione in sede di  autotutela da parte del Comune, il Consorzio convenne quest’ultimo  davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di  Sorrento, chiedendo il pagamento di C 157.427,11 per le opere  eseguite, i materiali utilizzati e le spese sostenute per effetto della  consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9,  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
che con sentenza 3 dicembre 2012, n. 342 il Tribunale dichiarò  il proprio difetto di giurisdizione in favore dei giudice amministrativo;
che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,  adito in riassunzione dal Consorzio, ha sollevato conflitto negativo di  giurisdizione ritenendo che la controversia rientri invece nella  giurisdizione del giudice ordinario, poiché in materia di appalti  pubblici la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  riguarda, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., le sole  controversie relative alle procedure di determinazione del contraente  privato, mentre nella specie si fa questione del diritto soggettivo ai  compensi di cui al richiamato art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del  2006;
che il solo Consorzio Triveneto Rocciatori ha presentato  memoria;
che il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’ad. 380  ter  c.p.c., per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
che la tesi dei Tribunale Amministrativo rimettente è fondata;
che, infatti, in materia di appalto di opere pubbliche sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai  sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., le sole  controversie relative alle procedure di affidamento dei lavori –  procedure che si concludono appunto con l’aggiudicazione – mentre  per le controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto  non v’è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.  Sez. Un. 9391/2005), riprendendo vigore il criterio generale di  riparto basato sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva  dedotta in giudizio, la quale, con riferimento ai rimborsi conseguenti  alla consegna  (id  est  esecuzione) anticipata dei lavori, è  indubbiamente di diritto soggettivo, come del resto espressamente  previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, cit. (ora art.  32, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario  e cassata la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione  distaccata di Sorrento;
che, trattandosi di regolamento di ufficio, non vi è luogo a  provvedere sulle spese processuali;

 P. Q. M. 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa  la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di  Sorrento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio  2016.

 

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