CORTE DI CASSAZIONE, Sez. UNITE CIVILE, 31 maggio 2016, ord. n.11368
APPALTI – Appalto di opere pubbliche – Controversie – Giurisdizione – Controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto – Rimborsi conseguenti all’esecuzione anticipata dei lavori – Giurisdizione del giudice ordinario – Art. 32, c. 8, d.lgs. n. 50/2016.
In materia di appalto di opere pubbliche, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., le sole controversie relative alle procedure di affidamento dei lavori – procedure che si concludono con l’aggiudicazione – mentre per le controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto non v’è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 9391/2005), riprendendo vigore il criterio generale di riparto basato sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la quale, con riferimento ai rimborsi conseguenti alla consegna (id est esecuzione) anticipata dei lavori, è indubbiamente di diritto soggettivo, come del resto espressamente previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, cit. (ora art. 32, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Pres. Rordorf, Est. De Chiara
Civile Ord. Sez. U
Num. 11368 Anno 2016
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DE CHIARA CARLO
Data pubblicazione: 31/05/2016
ORDINANZA
sul ricorso 25614-2014
per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI NAPOLI, con ordinanza n. 5312/2014 depositata il 15/10/2014 nella causa tra:
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO GAZ, per delega a margine della memoria di costituzione;
– resistente –
contro
COMUNE DI VICO EQUENSE;
– resistente non costituitosi in questa fase –
udito l’avvocato Stefano GATTAMELATA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO
Che il Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. ottenne, il 9 febbraio 2007, dal Comune di Vico Equense l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di sistemazione di una zona del centro storico interessata da un crollo, cui segui la consegna dei lavori in via di urgenza;
che, a seguito della revoca dell’aggiudicazione in sede di autotutela da parte del Comune, il Consorzio convenne quest’ultimo davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il pagamento di C 157.427,11 per le opere eseguite, i materiali utilizzati e le spese sostenute per effetto della consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
che con sentenza 3 dicembre 2012, n. 342 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore dei giudice amministrativo;
che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, adito in riassunzione dal Consorzio, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia rientri invece nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché in materia di appalti pubblici la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., le sole controversie relative alle procedure di determinazione del contraente privato, mentre nella specie si fa questione del diritto soggettivo ai compensi di cui al richiamato art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006;
che il solo Consorzio Triveneto Rocciatori ha presentato memoria;
che il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’ad. 380 ter c.p.c., per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
che la tesi dei Tribunale Amministrativo rimettente è fondata;
che, infatti, in materia di appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., le sole controversie relative alle procedure di affidamento dei lavori – procedure che si concludono appunto con l’aggiudicazione – mentre per le controversie che traggono origine dall’esecuzione del contratto non v’è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 9391/2005), riprendendo vigore il criterio generale di riparto basato sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la quale, con riferimento ai rimborsi conseguenti alla consegna (id est esecuzione) anticipata dei lavori, è indubbiamente di diritto soggettivo, come del resto espressamente previsto dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, cit. (ora art. 32, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cassata la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento;
che, trattandosi di regolamento di ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2016.
Giurisprudenza: