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APPALTI: i contributi dovuti, in sede di gara, da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

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Giurisprudenza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, la delibera dell’Autorità, già in vigore dal 1 gennaio 2017, con le quali sono fissati i termini e le modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici e Società Organismi di Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche.

 

Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 )
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l’art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, che dispone che “Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «….. ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, …»;

VISTO l’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 – 2012 ai sensi dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

VISTO l’art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, che dispone: “Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell’Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali”;

VISTO l’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all’A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della controversia arbitrale;

VISTA la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del d.l. 193/2016, art. 7-ter, che prevede che «… non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

VISTO il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM del 1° febbraio 2016;

VISTA legge di stabilità 2017, approvata dal Parlamento;

VISTO la legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, approvata dal Parlamento e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) che all’Autorità venga assegnata la somma di € 4.268.826 per l’anno 2017, di € 4.229.355 per l’anno 2018 e di € 4.268.826 per l’anno 2019;

RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2017, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 65 della legge 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

D E L I B E R A

Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

  1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 2
Entità della contribuzione

  1. I soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

 

Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000

€ 225,00

€ 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000

€ 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000

€ 375,00

€ 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000

€ 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000

€ 600,00

€ 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000

€ 800,00

€ 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 500,00

 

  1. I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

 

Articolo 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione

  1. I soggetti di cui all’art. 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
  3. I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.
  4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
  5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
  6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.

Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di mora

  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
  2. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5
Indebiti versamenti

  1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 6
Disposizione finale

  1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Roma, 21 dicembre 2016

Raffaele Cantone

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017
Il Segretario, Rosetta Greco

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