Appalti – Indicazione specifica del’oggetto dell’appalto – Necessità.
La certificazione di qualità è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneità dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l’attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un’adeguata attività di sorveglianza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005 n. 5800). Se la funzione di tale certificazione è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto, è evidente che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto (T.A.R. Piemonte, 5 novembre 2010, n. 4083; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14 luglio 2011 n. 390).
Pres. Mastrocola, Est. Buonauro – E. s.r.l. (avv. Lentini) c. Regione Campania (avv. Lacatena)
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^
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