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Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha tra l’altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.
In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013,  la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”.
Il medesimo decreto legislativo, introducendo il co. 1 bis dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l’Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, “può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate  per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali.”.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l’Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità.
Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza. Nel PNA, approvato dall’Autorità il 6 luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall’art.  1 co. 2bis della legge 190/2012, in attesa dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di  cui all’art. 1 co. 4 della medesima legge – è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l’attività di vigilanza dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data.
Per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali,  si ricorda che il Consiglio dell’Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013.
In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali,  del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016.
Quanto, infine, alla prevenzione della corruzione si richiama l’approfondimento specifico del PNA 2016 nel quale si definiscono gli obblighi degli ordini e dei collegi professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza.

 

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