di Ruggero Tumbiolo. Un genitore si è rivolto al TAR Puglia, Sezione di Bari, per chiedere l’annullamento del provvedimento di un istituto universitario di diniego dell’istanza di accesso alla documentazione concernente la situazione universitaria della figlia maggiorenne, deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’università e gli esami eventualmente sostenuti.
La sua richiesta di accesso era volta anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese universitarie che gli venivano richieste.
Il TAR Bari, con la decisione n. 872 del 2 maggio 2012, ha annullato l’impugnato provvedimento di totale diniego adottato dall’istituto universitario, ritenendo erroneo il presupposto su cui si fondava e cioè che tutti i dati richiesti fossero inerenti alla sfera personale della studentessa e non potessero essere forniti senza il suo specifico consenso.
In particolare, sostiene il giudice amministrativo, il provvedimento di diniego di accesso «non tiene adeguatamente conto del rapporto padre-figlia intercorrente tra controinteressata e ricorrente, che in quanto padre ha nei confronti della figlia sia pure maggiorenne non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli».