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ANALISI DEL DECRETO LEGISLATIVO n.121/2020. IL TESTO UNICO SULLE DISCARICHE.

Discarica rifiuti

ANALISI DEL DECRETO LEGISLATIVO n.121/2020.

IL TESTO UNICO SULLE DISCARICHE.

(di Adriano Pistilli)

  1. Introduzione tecnica

Lo scarico controllato dei rifiuti rappresenta l’ultima fase del loro definitivo smaltimento.

Una discarica ben costruita e gestita è un sistema sicuro di gestione dei rifiuti anche se genera proteste e rivolte da parte delle popolazioni residenti nonostante la progressiva riduzione della frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti abbia diminuito drasticamente la quantità e migliorato la qualità delle emissioni odorigene.

Una discarica non va costruita nelle vicinanze di punti approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile, in presenza di falde idriche importanti non protette, instabilità ed eccessiva permeabilità delle rocce, vicinanza a nuclei abitati e aree agricole di particolare pregio, vincoli paesaggistici, culturali, geologici ecc.

Una discarica, dal punto di vista morfologico, può essere in rilevato, in aree depresse, in valle, in pendio e in caverna; in tutti questi casi dovrà essere garantita un efficace sistema di impermeabilizzazioni, la captazione del percolato e del biogas e un controllo periodico delle matrice ambientali circostanti.

  1. Introduzione legislativa

Più di 20 anni fa, era il 1999, veniva emanata la Direttiva discariche 1999/31/CE (1), la quale fu recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n.36/2003 (2) “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Da poco, il 29 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 03 settembre 2020 (3) (composto da tre articoli e otto allegati), il cosiddetto “Testo Unico sulle Discariche”, che recepisce la Direttiva CE 2018/50, facente parte delle Direttive del “Pacchetto Economia Circolare”.

Il nuovo Decreto Legislativo ha modificato e integrato il vecchio Decreto Legislativo n.36/2003, ha abrogato il Decreto Ministeriale del 27/09/2010 s.m.i. (4) “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, e ha assorbito in parte le Linee Guida ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n.145/2016 (5) “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti – Attuazione Decreto Legislativo n.36/2003”.

Tale Decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell’articolo 15 della Legge 4 ottobre 2019, 117 (Legge di delegazione europea 2018).

Devo ahimè segnalare la presenza di alcuni “refusi”: alcuni non modificati e altri per i quali si è già provveduto a risolverli: mi riferisco alla Tabella 5a nell’articolo 7-quinquies e le tabelle 5-bis e 6-bis che sono state immediatamente corretti con la Legge n.126 del 13 ottobre 2020, conversione del “Decreto Agosto” Decreto Legge n.103 del 14 agosto 2020.

  1. Ambito d’applicazione

Perfettamente in linea con l’obiettivo di passare da un’Economia lineare ad un’Economia Circolare e alla “gerarchia dei rifiuti” (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo es. energetico, smaltimento in discarica)la Direttiva succitata mira a ridurre drasticamente il conferimento dei rifiuti in discarica valorizzando la prevenzione alla produzione di rifiuti e il recupero.

Recita l’articolo 1 “Finalità”: “(…) una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare (…). (5)

All’articolo 5 del Decreto Legislativo n.36/2003 è stato aggiunto il comma 4-bis: “A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis (…)”.

Per realizzare ciò le Regioni dovranno porre in essere atti autorizzativi, o modificare quelli già esistenti, adeguati a raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’articolo 6 “Rifiuti non ammessi in discarica” recita: “E’ vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo”.

Problema: l’articola 6 comma 4-bis prevede tale divieto a partire dal 2030, l’articolo 6 lo rende subito cogente. A quali delle due disposizioni i gestori delle discariche dovranno adempiere? (sic!).

Non sono altresì ammessi in discarica tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell’articolo 7 e dell’Allegato 6 al Decreto Legislativo n.121/2020 e i rifiuti individuati dai codici EER riportati nell’elenco di cui alla tabella 2 dell’Allegato 3 del Decreto Legislativo n.121/2020.

  1. I criteri di ammissibilità e non ammissibilità dei rifiuti in discarica

La lettera g), articolo 1 del Decreto Legislativo n.121/2020 modifica la disciplina relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.36 del 2003, ai sensi del quale i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.

L’Allegato 8 definisce i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell’indice IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale, che consente di misurare il grado di decomposizione di una sostanza organica facilmente biodegradabile) e delle analisi merceologiche sui rifiuti.

L’Allegato 6 specifica i metodi di campionamento ed analisi: metodo di campionamento e analisi dei rifiuti urbani biodegradabili; analisi degli eluati e dei rifiuti; campionamento ed analisi dei rifiuti contenenti amianto.

Le attività di campionamento e analisi vanno svolte da professionisti indipendenti e qualificati, tramite laboratori accreditati: gli oneri per il lavoro sono a carico dei detentori dei rifiuti o i gestori della discarica.

L’articolo 7, inerente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti, rinvia al Regolamento UE n.1021 del 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP). (6)

  1. Caratterizzazione di base e verifica di conformità

L’articolo 7-bis disciplina la caratterizzazione di base: il produttore di rifiuti ha l’obbligo di effettuare la caratterizzazione di base per ciascuna tipologia di rifiuti intenda conferire in discarica per verificarne l’ammissibilità: essa va effettuata dal primo conferimento, ogni anno, e ogni qualvolta si verifichi una variazione del ciclo produttivo che genera tali rifiuti. Le prescrizioni in materia di caratterizzazione sono stabilite ed illustrate nell’Allegato 5. Il gestore della discarica ha l’obbligo di conservazione dei documenti inerenti la caratterizzazione di base per cinque anni.

L’articolo 7-ter disciplina la verifica di conformità: una volta effettuata la caratterizzazione di base e decretata la possibilità di conferire una determinata tipologia di rifiuti in discarica si provvede alla verifica di conformità per stabilire il possesso o meno delle caratteristiche della relativa categoria e se esse soddisfano i criteri di ammissibilità previsti. La verifica di conformità va effettuata dal primo conferimento, ogni anno, e ogni qualvolta si verifichi una variazione del ciclo produttivo che genera tali rifiuti. Il gestore della discarica ha l’obbligo di utilizzare una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, che devono comprendere almeno un test di cessione per lotto; si prevede siano utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all’Allegato 6, che reca norme sul campionamento e le analisi.

L’articolo 7-quater riguarda le discariche per i rifiuti inerti, l’articolo 7-quinques le discariche per i rifiuti non pericolosi, l’articolo 7-septies le discariche per i rifiuti pericolosi e l’articolo 7-sexies i criteri di ammissibilità alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi (discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile; discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati; discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas).

Nello specifico, l’art. 7-quinques, riprendendo i contenuti dell’art. 6 del D.M. succitato, disciplina l’ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, ponendo alcuni limiti e divieti al riguardo, e disciplinando ai commi 1 e 5 anche i rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi.

Il comma 1 dell’articolo 7-quinquies prevede l’ammissione in discarica di rifiuti non pericolosi urbani, o di altra origine che però soddisfino i nuovi criteri di ammissione delineati dal D.L.vo 121/2020, nonché dei rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi.

Il comma 2 dell’articolo in oggetto consente di smaltire nelle discariche per rifiuti non pericolosi, senza caratterizzazione analitica, i rifiuti urbani classificati non pericolosi in sede di elenco europeo dei rifiuti, appartenente al capitolo 20.

Il comma 3 dell’articolo 7-quinquies precisa che i rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che sono ammessi in discarica devono essere collocati in aree diverse fra loro.

L’articolo 7-sexies, relativo alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, attribuisce alle Autorità territorialmente competenti l’individuazione dei criteri di ammissibilità, caso per caso, in base al tipo di sottocategoria.

L’Allegato 7 specifica le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi nonché i criteri di valutazione del rischio.

Infine, l’articolo 7-octies riporta i criteri di ammissibilità in depositi sotterranei.

  1. Domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle discariche e la procedura di ammissione in discarica

La lettera i), comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n.121/2020 interviene sull’articolo 8 del Decreto Legislativo n.36/2003 inerente domande di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle discariche. Le modifiche apportate riguardano i dati e le informazioni che dovranno contenere le domande di autorizzazione di discariche di nuova realizzazione nonché di nuovi lotti di discariche esistenti.

E’ stata riformulata l’indicazione della capacità totale della discarica al fine di prevedere che questa sia determinata tenendo conto degli strati di copertura giornalieri. La norma ancora vigente fa invece riferimento all’assestamento dei rifiuti e alla perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas.

La descrizione del sito dovrà prevedere l’identificazione dei terreni, degli ammassi rocciosi presenti nell’area, dello schema di circolazione idrica del sottosuolo e l’indagine stratigrafica che correda la descrizione del sito dovrà essere accompagnata anche dal prelievo di campioni e relative prove di laboratorio. L’indicazione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, dovrà inoltre riferirsi anche alle acque superficiali, all’acqua di falda, al terreno di fondazione e all’aria.

L’articolo 8 stabilisce che la domanda di autorizzazione contenga tra le informazioni anche gli accorgimenti progettuali atti a garantire la stabilità dei manufatti e del terreno di fondazione con riferimento alle varie fasi dell’opera, facendo riferimento anche agli stati limite d’uso previsti dalle norme tecniche vigenti in materia di campo statico e sismico.

L’Allegato 2 stabilisce come redigere il piano di sorveglianza e controllo, le modalità di gestione e le procedure minime di sorveglianza e controllo nella fase operativa e post operativa di una discarica.

  1. I compiti del gestore della discarica

Sul gestore della discarica pesano notevoli responsabilità e compiti: esso deve controllare la documentazione relativa ai rifiuti (formulario o documenti di trasporto transfrontaliero ex Regolamento UE 1013/2006), verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità, annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le caratteristiche dei rifiuti depositati (nel caso di rifiuti pericolosi il registro dovrà contenere apposita documentazione o una mappatura che consenta di individuare la zona della discarica dove sono smaltiti tali rifiuti), sottoscrivere le copie del Formulario di Identificazione Rifiuti e comunicare alla Regione e alla Provincia competente la mancata ammissione dei rifiuti in discarica.

  1. Chiusura e gestione post-mortem della discarica

La lettera n), art. 1 del Decreto Legislativo n.121/2020 modifica l’articolo 12 del Decreto Legislativo n.36/2003 riguarda le procedure di chiusura della discarica, inserendo il rinvio alla lettera f-bis dell’articolo 8.

La lettera o), art.1 del Decreto Legislativo n.121/2020 modifica l’articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa, al fine di attuare le disposizioni di delega previste dall’articolo 15, comma 1, lettera c) della Legge n.117 del 4 ottobre 2019.

Il comma 6-bis recita: La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull’effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l’impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell’Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche. (7)

Dopo la chiusura è possibile valorizzare le discariche mitigando i futuri rischi ambientali e sanitari, recuperando volumetrie residue e evitando significativi costi di messa in sicurezza e bonifica. Innanzitutto vanno recuperati i materiali potenzialmente riciclabili e i detriti edili, dalla frazione secca è possibile produrre un gas sintetico e un residuo vetrificato attraverso un processo di termovalorizzazione mentre dalla frazione fine è possibile produrre sabbia da utilizzare come aggregato nel settore delle costruzioni. Dopo il livellamento e la risagomatura va realizzato il capping: vari strati di HDPE, drenante, geocomposto, stabilizzato, terreno vegetale/compost e alberi. Alla fine sarà un parco.

  1. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Pubblicata sulla GUCE L 182 del 16 luglio 1999.

  2. Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Pubblicato sulla GU n. 59 del 12 marzo 2003.

  3. Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”. Pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020.

  4. Decreto 27 settembre 2010, Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. Pubblicato sulla GU n. 281 del 1° dicembre 2010.

  5. Si attua quanto disposto dalla Direttiva 2018/850/UE, che all’articolo 5, comma 3-bis, dispone “3-bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno adottare misure appropriate per applicare, a partire dal 2030, le restrizioni sul collocamento in discarica a tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o a altro recupero di energia o di materia. Tali restrizioni non si applicano nei casi in cui si possa dimostrare che i rifiuti non sono adatti al riciclaggio o ad altro recupero e che il collocamento in discarica garantirebbe il miglior risultato ambientale complessivo, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE”.

  6. Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti. Pubblicato sulla GUE n. L 169/45 del 25 giugno 2019.

  7. In ottemperanza dell’articolo 2 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) del Decreto Legislativo n.121/2020, le modifiche introdotte dalle suddette lettere n) e o), articolo 1 del Decreto Legislativo n.121/2020 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.121/2020.

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