Trasparenza: Obblighi degli organi delle Province – modifiche e integrazioni alla determinazione ANAC n. 241/2017
Con la delibera n. 641 del 14 giugno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha modificato la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, relativamente agli obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1, lett. f) per i sindaci che fanno parte dell’Assemblea delle province (art. 1, co. 56 della l. 56/2014).
In considerazione della partecipazione di diritto all’Assemblea di tutti i sindaci dell’ambito provinciale, anche di quelli dei comuni al di sotto di 15.000 abitanti cui si applica per l’art. 14, co. 1, lett. f) una trasparenza semplificata, resta ferma per questi ultimi la disciplina specifica per essi prevista.
Diverso è il caso della partecipazione al Consiglio provinciale che avviene per elezione e che presuppone una candidatura da parte degli interessati (art. 1, commi 69 e 70 della legge 56/2014). Per i sindaci eletti, anche quelli dei comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, si applica in questi casi anche la trasparenza dell’art. 14, co. 1, lett. f).
Delibera numero 641 del 14 giugno 2017
Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.” relativamente all’”Assemblea dei Sindaci” e al “Consiglio provinciale”
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e in particolare la previsione contenuta all’art. 1, co. 69 che dispone che «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia»;
CONSIDERATO che l’art. 1, co. 56 della citata legge prevede che «L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»;
TENUTO CONTO che, come chiarito nella determinazione ANAC 241/2017, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l’obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1;
Il Consiglio dell’Autorità delibera
Di apportare alla determinazione ANAC n. 241/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016» le modifiche e le integrazioni di seguito specificate:
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- i) al terzo capoverso del paragrafo 2.1.
Titolari di incarichi politici
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- (pag. 5), sostituire le parole “all’Assemblea dei Sindaci “ e “dell’Assemblea dei sindaci” rispettivamente con “al Consiglio provinciale” e “il Consiglio provinciale;
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- ii) aggiungere alla fine del terzo capoverso del paragrafo 2.1.
Titolari di incarichi politici
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- (pag. 5) la frase «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti
ex lege
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- dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013».
Tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni sopra indicate, il paragrafo 2.1 della Delibera 241/2017 è così riformulato:
2.1. Titolari di incarichi politici
La disposizione di cui al co. 1 dell’art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.
L’attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14.
Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea. I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Si precisa che, al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi al Consiglio provinciale mediante collegamento che dalla sezione “Amministrazione trasparente” della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti il Consiglio provinciale, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia.
Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
Non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle città metropolitane e delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Casi particolari
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14.
Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).
Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.
Commissari straordinari
Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all’ordinaria amministrazione, detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale, la medesima disposizione non è, invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.
Circoscrizioni di decentramento comunale
Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositata presso la Segreteria del Consiglio il 26 giugno 2017
Il Segretario, Maria EspositoDocumento formato pdf (110 Kb)
Determinazione n. 241 del 08/03/2017
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 24-3-2017)
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
Linee guida – formato pdf (169 Kb)
Delibera numero 382 del 12/04/2017
Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
Delibera n. 641 del 14 giugno 2017
Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.” relativamente all’”Assemblea dei Sindaci” e al “Consiglio provinciale”