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Tracciabilità dei flussi finanziari
Aggiornate le Linee guida

L’Autorità, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136” alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50”.

 

Determinazione n. 556 del 31/05/2017

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla   tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge   13 agosto 2010, n. 136

Linee guida aggiornate – pdf 313 kb

Relazione AIR – pdf 242 kb

 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

LINEE GUIDA SULLA  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13  AGOSTO 2010, N. 136

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011)

 

AVVISO: la Determinazione è stata modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 giugno 2017

 

Premessa
Il 7 settembre 2010  è entrato in vigore il “Piano  straordinario   contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010,  che   prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e   nuovi  strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Lo  strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente   dall’art. 3 e  dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già subito una   importante modifica ad  opera del decreto legge n. 187 del 12 novembre   2010, in materia di sicurezza  pubblica, convertito con legge n. 217 del   2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010).  In particolare, con tali   provvedimenti normativi sono state apportate modifiche  al predetto art.   3 della legge n. 136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n.  187/2010,   come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato,    introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti   per i  contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall’altro,   chiarito, con  interpretazione autentica, alcune importanti espressioni   contenute nel testo  dell’art. 3.

L’Autorità  ha adottato, in materia, due atti di   determinazione, rispettivamente n. 8 del  18 novembre 2010, recante   “Prime  indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13   agosto 2010, n.  136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”,   e n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori  indicazioni sulla   tracciabilità dei flussi finanziari”. La prima adottata  all’indomani   della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda,    adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 217/2010, di    conversione del d.l. 187/2010.

A far  data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione   un sistema semplificato  per l’acquisizione del CIG per talune   fattispecie.

Alla  luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di   applicazione della legge,  l’Autorità ritiene necessario emanare una   nuova determinazione che  riordini quanto affermato nei precedenti atti    e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione   ad  alcune specifiche fattispecie.

Pertanto,  la presente determinazione è da considerarsi   sostitutiva delle due precedenti  determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.

Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le linee guida sulla tracciabilità dei flussi  finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il  Presidente Relatore

Giuseppe  Brienza

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data: 8 luglio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

 

Indice

1.  Le finalità  della legge n. 136/2010

2.  Entrata in  vigore e regime transitorio.

2.1  Contratti  sottoscritti dopo il 7 settembre 2010

2.2  Contratti  sottoscritti prima del 7 settembre 2010

2.3  L’adeguamento  automatico

3.  Ambito di  applicazione

3.1  Soggetti  tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità

3.2  La filiera  delle imprese

3.2.1  Esemplificazioni  di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture

3.3  Concessionari  di finanziamenti pubblici anche europei

3.4  I flussi  finanziari soggetti a tracciabilità

3.5  Concessioni  di lavori e servizi

3.6  Tracciabilità  tra soggetti pubblici

3.7  Contratti  con operatori non stabiliti in Italia

3.8  Contratti  nei settori speciali

3.9  Contratti di  servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice

3.10  Contratti ex  articolo 25 del Codice

3.11  Contratti di  sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice

3.12  Incarichi di  collaborazione

3.13  Amministrazione  diretta e cottimo fiduciario

3.14  Ipotesi  peculiari

Raggruppamenti  temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite

Cash pooling

Compensazione  e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice

4.  Fattispecie  specifiche

4.1  Servizi  bancari e finanziari

4.2  Servizio di  tesoreria degli enti locali

4.3  Servizi  legali

4.4  Servizio  sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

4.5  Servizi  sanitari

4.6  Erogazioni e  liberalità a favore di soggetti indigenti

4.7  Servizi di  ingegneria ed architettura.

4.8  Contratti  stipulati dalle agenzie di viaggio

4.9  Cessione dei  crediti

4.10  Contratti  nel settore assicurativo

4.11  Contratti di  associazione

4.12  Contratti  dell’autorità giudiziaria

4.13  Risarcimenti  ed indennizzi

4.14  Cauzioni

5.  Modalità di  attuazione della tracciabilità

5.1  Utilizzo di  conti correnti bancari o postali dedicati

5.2  Reintegro  dei conti correnti dedicati

5.3  Utilizzo di  strumenti di pagamento tracciabili

6.  Richiesta ed  indicazione del CIG e del CUP

6.1  Il codice  CUP

6.2  Il codice  CIG

6.3  Casi di  semplificazione del CIG

6.4  Il CIG negli  accordi quadro

6.5  Il CIG nelle  gare divise in più lotti

6.6  Acquisti  destinati a più commesse

7.  La  tracciabilità attenuata

7.1  Pagamenti ex  art. 3, comma 2

7.2  Pagamenti ex  art. 3, comma 3

7.3  Utilizzo di  carte carburante

7.4  Pagamenti  delle utenze della pubblica amministrazione

8.  Il fondo  economale

9.  Comunicazioni

 

1. Le finalità della legge n. 136/2010

E’  necessario preliminarmente svolgere alcune riflessioni di   carattere generale  sulle finalità della legge n. 136/2010, al fine di   cogliere la reale portata  delle disposizioni sulla tracciabilità e,   soprattutto, di delineare una linea  guida interpretativa generale, che   consenta di inquadrare le specifiche  fattispecie che possono   presentarsi nell’esperienza concreta, mediante un  approccio di tipo   sistematico.

Ciò  allo scopo di individuare la chiave di lettura che   permetta di sciogliere  eventuali dubbi interpretativi, affinché gli   enti affidanti e gli operatori  economici possano identificare, caso per   caso, le corrette regole applicative  da seguire, atteso che la   valutazione in ordine all’assoggettabilità alla  tracciabilità delle   singole fattispecie rimane di loro esclusiva competenza.

A tale  scopo, è opportuno rammentare che le disposizioni sulla   tracciabilità dei  flussi finanziari sono dettate da una legge   contenente misure di contrasto alla  criminalità organizzata, denominata   “piano  straordinario contro le mafie”, legge che è stata approvata   all’unanimità  dal Parlamento.

Si  tratta, quindi, di uno degli strumenti che l’ordinamento   appronta nel  dichiarato intento di arginare la penetrazione economica   delle organizzazioni  mafiose nell’attività di esecuzione delle commesse   pubbliche; la finalità  specifica è quella di rendere trasparenti le   operazioni finanziarie relative  all’utilizzo del corrispettivo dei   contratti pubblici, in modo da consentire un  controllo a posteriori sui   flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni  pubbliche ed   intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese  malavitose.

La  legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la sintesi di un   approccio innovativo  alle strategie di contrasto dei tentativi di   penetrazione mafiosa nell’economia  legale, di cui le disposizioni sulla   tracciabilità rappresentano solo un  tassello, anche se fondamentale.

Con  l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose negli   appalti pubblici, la  norma prevede, infatti, che tutti i movimenti   finanziari connessi a contratti  di appalto (e relativi subappalti e   subcontratti) debbano essere effettuati  secondo modalità, stabilite   nella medesima norma, che ne garantiscano la piena  tracciabilità.

Obiettivo  finale dell’impianto normativo è principalmente   quello di anticipare, il più a  monte possibile, la soglia di   prevenzione, creando meccanismi che consentano di  intercettare i   fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica  pubblica,   attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e    responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far    emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera   concorrenza e del  mercato, in relazione ai quali avviare mirate   attività di contrasto.

Il  percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la   legge n. 136/2010  organizza e mette a regime esperienze e prassi   consolidate, sia pure calibrate  su specifici interventi o settori di   attività: l’art. 3 della legge n. 136/2010  generalizza una forma di   controllo dei contratti pubblici, quella della  tracciabilità   finanziaria, che non costituisce un inedito nel nostro panorama    legislativo. Essa, infatti, trova un precedente immediato nelle   previsioni che,  in sede correttiva, sono state inserite nel decreto   legislativo 12 aprile 2006,  n.163, ossia nel Codice dei contratti   pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture (d’ora in avanti   denominato Codice). In effetti, con il secondo  decreto correttivo   (decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113) è stato  modificato l’art.   176 del Codice, dedicato all’affidamento a contraente  generale,   stabilendo che il contenuto degli accordi per la sicurezza antimafia    delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di carattere   strategico  deve conformarsi alle decisioni del CIPE, le quali, a loro   volta, vengono adottate  sulla base delle linee-guida indicate dal   Comitato di coordinamento per l’alta  sorveglianza delle grandi opere,   organismo istituito ai sensi dell’art. 15,  comma 5, del decreto   legislativo  20  agosto 2002, n. 190, in seguito “confluito” nell’art.   180 del Codice. Inoltre,  le prescrizioni del CIPE, oltre ad essere   vincolanti per l’intera filiera degli  esecutori dell’opera pubblica   (precisa la norma che l’impresa aggiudicataria è  tenuta a trasferire i   propri obblighi antimafia agli altri operatori economici  che, a   qualunque titolo, partecipano alla realizzazione dei lavori), possono    prevedere misure per il controllo dei flussi finanziari, inclusi quelli    concernenti le risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori   ai  sensi dell’art. 175 del Codice (project  financing) e quelli   derivanti da qualunque altra modalità di finanza di  progetto. Più   oltre, la norma puntualizza che lo schema di articolazione del    monitoraggio finanziario è definito sempre dal CIPE, che può indicare, a   questo  scopo, anche soglie inferiori ai limiti previsti dalla   normativa in materia di  prevenzione del riciclaggio.

Inoltre  la tracciabilità ha trovato applicazione per specifici    interventi quali la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione   dell’Expo 2015,  con espresse disposizioni di legge, ed i relativi   provvedimenti attuativi. Una  funzione di indirizzo è stata svolta,   nello specifico campo delle grandi  opere  e degli interventi relativi   ad  Abruzzo ed Expo 2015, dall’apposito Comitato di coordinamento   istituito presso  il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 180 del   Codice dei Contratti. Le  linee guida emanate dal CASGO costituiscono   un puntuale parametro  interpretativo della normativa sulla   tracciabilità.

Sono,  poi, distinte le procedure di tracciabilità finanziaria a   fini antimafia dai  protocolli di monitoraggio finanziario, che   riguardano le spese per  investimenti pubblici o le contribuzioni a   carico di fondi di sostegno allo  sviluppo. Si veda in tal senso, da   ultimo, la legge 18 giugno 2009, n. 69  recante «Disposizioni per lo   sviluppo  economico, la semplificazione, la competitività nonché in   materia di processo  civile», il cui art. 14 recita: «Per  prevenire   l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della    programmazione unitaria della politica regionale per il periodo   2007-2013, con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di   concerto con i Ministri  interessati, sono definite le modalità e le   procedure necessarie a garantire  l’effettiva tracciabilità dei flussi   finanziari relativi all’utilizzo, da parte  dei soggetti beneficiari   delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private  impiegate per la   realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a  valere sui   Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree  sottoutilizzate,   di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e    successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui   all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   e successive  modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse   dei predetti Fondi loro  assegnate, ad applicare le modalità e le   procedure definite dal decreto di cui  al periodo precedente».

In  linea generale, la ratio delle norme  dettate dalla legge   n. 136/2010 è, quindi, quella di prevenire infiltrazioni  malavitose e   di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la    criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed   anticoncorrenziale. A  tal fine, tra l’altro, la legge prevede che i   flussi finanziari, provenienti da  soggetti tenuti all’osservanza del   Codice e diretti ad operatori economici  aggiudicatari di un contratto   di appalto di lavori, servizi o forniture,  debbano essere tracciati, in   modo tale che ogni incasso e pagamento possa  essere controllato ex   post. Dunque,  la legge non si occupa dell’efficienza della spesa   pubblica, ma si preoccupa di  stabilire un meccanismo che consenta agli   investigatori di seguire il flusso  finanziario proveniente da un   contratto di appalto, al fine di identificare il  soggetto che   percepisce il denaro pubblico, con la finalità di evitare,  mediante un   meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

L’informazione  tracciante opera con le stesse proprietà di un   codice identificativo e deve,  pertanto, essere funzionale all’attività   ricostruttiva dei flussi; inoltre,  occorre garantire che non sia   dispersa l’informazione finanziaria  identificativa del contratto o del   finanziamento pubblico a cui è correlata  ogni singola movimentazione di   denaro soggetta a tracciabilità.

I  pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

a) l’utilizzo di conti  correnti dedicati per l’incasso ed i   pagamenti di movimentazioni finanziarie  derivanti da contratto di   appalto;

b) il divieto di utilizzo  del contante per incassi e pagamenti   di cui al punto a) e di movimentazioni in  contante sui conti dedicati;

c) l’obbligo di utilizzo di  strumenti tracciabili per i pagamenti.

Resta ferma, infine,  l’applicazione delle ulteriori disposizioni   dettate in materia di contrasto alla  criminalità organizzata, ove   prevedano controlli più stringenti rispetto alle  misure di cui alla   legge n. 136/2010.

2. Entrata in  vigore e regime transitorio

2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010

La  legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina   transitoria,  circostanza che aveva dato adito ad interpretazioni   divergenti.

Il  profilo trova oggi un’esplicita disciplina all’art.  6,   comma 1, del d.l. n. 187/2010, il quale  dispone che “l’articolo 3 della   legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta  nel senso che le   disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati  dallo   stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in    vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da   essi  derivanti”.

Di  conseguenza, devono, in primo luogo,  ritenersi soggetti   agli obblighi di  tracciabilità i contratti sottoscritti dopo la data   del 7 settembre 2010 e più  in particolare:

a) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore  della   legge, relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre 2010;

b) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore  della   legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 7    settembre 2010;

c) i subappalti ed i subcontratti derivanti dai  contratti elencati.

Tali  contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la   clausola relativa agli  obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli   stessi, come espressamente  disposto dall’art. 3, comma 8, della legge   n. 136/2010. Naturalmente, ciò che  rileva è la data della stipula del   contratto (ex art. 11, comma 13 del Codice) e non l’aggiudicazione   definitiva,  né tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e   segg. del Codice).

Ogni nuovo rapporto contrattuale,  quindi, è sottoposto   all’applicazione dell’art. 3, dal momento che, in  occasione della   stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le  clausole   sulla tracciabilità.

Pertanto, sono soggetti agli  obblighi di tracciabilità i   contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi  complementari, per   quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente  (cfr. art.   57, comma 5, lett. a) del Codice), nonché i nuovi contratti,  originati   dalle circostanze indicate dall’art. 140 del Codice (fallimento   dell’appaltatore,  risoluzione per grave inadempimento) oppure, ancora,   aventi ad oggetto varianti  in corso d’opera che superino il quinto   dell’importo complessivo dell’appalto  (art. 132 del Codice ed artt. 161   e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), in  quanto tutte fattispecie   ascrivibili ad un nuovo contratto.

 

2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010

Per i  contratti sottoscritti in data antecedente al 7 settembre   2010 è stata  introdotta una norma transitoria ad hoc,  successivamente   modificata in sede di conversione del d.l. n. 187/2010. Nella  versione   originaria, l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 187/2010 prevedeva    l’adeguamento di tali contratti (e dei contratti di subappalto ed i   subcontratti  da essi derivanti), entro centottanta giorni dalla data di   entrata in vigore  della legge n. 136/2010 e, pertanto, entro la data   del 7 marzo 2011. Sulla base  del quadro normativo risultante dalle   modifiche apportate dalla legge di  conversione al decreto legge n.   187/2010 (legge n. 217/2010), il periodo transitorio, entro cui le parti    interessate devono adeguare i contratti sottoscritti prima della data   del 7  settembre 2010 alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi   finanziari, è  stato prorogato alla data del 17 giugno 2011 (centottanta   giorni dalla data di  entrata in vigore della legge n. 217/2010).

Spirato  tale termine, ogni contratto sarà sottoposto alle   disposizioni sulla  tracciabilità dei flussi finanziari senza   possibilità di ulteriori deroghe o  proroghe.

 

2.3 L’adeguamento automatico

Il  comma 2 dell’art. 6 prevede che, ai sensi dell’art. 1374 del   codice civile, i  contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010,   qualora non abbiano esaurito  i propri effetti alla data di scadenza del   periodo transitorio, “si intendono automaticamente integrati con  le   clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3    della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni”. L’art. 1374   c.c.  stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è   nel medesimo  espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano   secondo la legge, o,  in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

Con  specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in   conseguenza di tale  previsione, qualora alla scadenza del periodo   transitorio le parti non abbiano provveduto  ad adeguare i contratti su   base volontaria, detti contratti devono considerarsi  automaticamente   integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali  supplementari   e/o integrativi.

Il  meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i   contratti principali  che per i contratti a valle (subappalti o   subcontratti), è, quindi, idoneo ad  evitare la grave conseguenza della   nullità assoluta dei contratti sprovvisti  delle clausole della   tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio,  sancita dal comma 8   dell’art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo, altresì,  di   abbattere gli elevati costi connessi alla stipula di eventuali atti   aggiuntivi.

L’integrazione  automatica dei contratti semplifica, inoltre,   gli oneri di controllo posti in  capo alle stazioni appaltanti dal comma   9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010,  per i contratti antecedenti   alla data del 7 settembre 2010 ed in corso di  esecuzione alla scadenza   del periodo transitorio, dal momento che anch’essi,  come osservato,   devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai  nuovi   obblighi di tracciabilità.

Al  riguardo, è opportuno che le stazioni appaltanti, per i   contratti in corso di  esecuzione alla scadenza del periodo transitorio,   inviino agli operatori  economici una comunicazione con la quale si   evidenzia l’avvenuta integrazione  automatica del contratto principale e   dei contratti da esso derivati. In detta  comunicazione, le stazioni   appaltanti provvedono, inoltre, a comunicare il CIG  (e l’eventuale CUP)   del contratto, laddove non precedentemente previsto.

 

3. Ambito di applicazione

3.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di  tracciabilità

In  linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in   esame ha  finalità antimafia e che la normativa antimafia trova   applicazione  generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro   tenuti all’osservanza  degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti   sottoposti all’applicazione del  Codice; di conseguenza l’articolo 3   della legge n.136 si applica alle “stazioni  appaltanti”, definite   all’art. 3, comma 33, del Codice come “le  amministrazioni   aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32”  ed agli   enti aggiudicatori di cui all’art. 207 del Codice, ivi incluse le    imprese pubbliche.  Si rammenta che le  amministrazioni aggiudicatrici, a   loro volta, sono individuate dal comma 25 del  richiamato articolo, che   menziona “le amministrazioni dello Stato; gli enti  pubblici   territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di    diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque   denominati,  costituiti da detti soggetti”.

 

3.2 La filiera delle imprese

Il  comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 afferma:   “Gliappaltatori, i  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle   imprese nonché i  concessionari di finanziamenti pubblici anche europei   a qualsiasi titolo  interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture   pubblici devono utilizzare  uno o più conti correnti bancari o postali   (…)”.

Nel  definire la nozione di “filiera” è necessario tener   presentela ratio ispiratrice delle norme in  questione, ravvisabile,   come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni  malavitose, di   contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la  criminalità   organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare    l’attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo ex   post degli incassi e dei pagamenti  connessi alle commesse pubbliche.

Si  comprende, allora, come il concetto di filiera delle   imprese abbia assunto un  ruolo chiave nell’interpretazione degli   obblighi scaturenti dall’art. 3 della  legge n. 136/2010.

A riguardo si osserva che il decreto  legge n. 187/2010,   all’art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della  nozione,   facendovi rientrare i subappalti di cui all’art. 118 del Codice,  nonché   i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del    contratto. L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che   l’espressione  “filiera delle imprese” si intende riferita “ai   subappalti come  definiti dall’articolo 118, comma 11 del decreto   legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nonché ai subcontratti stipulati   per l’esecuzione, anche non esclusiva,  del contratto”. Pertanto, la   dizione “contratti di subappalto” include i  subappalti e i subcontratti   “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’art. 118,  comma 11, prima   parte, del Codice; la dizione “subcontratti” designa, invece,  l’insieme   più ampio dei contratti derivati dall’appalto, ancorché non    qualificabili come subappalti.  Pertanto, la tracciabilità si applica   anche ai  subcontratti che non prevedono apporto di manodopera e/o non   superano i limiti  quantitativi indicati nell’art. 118, comma 11, del   Codice.

In  argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150,   recante il  regolamento in materia di rilascio delle informazioni   antimafia a seguito di  accesso nei cantieri, all’art. 1, precisa che le   imprese interessate  all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i   soggetti che intervengono a  qualunque titolo nel ciclo di realizzazione   dell’opera, anche con noli e  forniture di beni e prestazioni di   servizi, ivi compresi quelli di natura  intellettuale, qualunque sia   l’importo dei relativi contratti o dei  subcontratti”. Ciò risulta anche   coerente con la finalità di interesse  pubblico che impone   all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione  appaltante il   nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto  per i   subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale, a    prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai   sensi  dell’art. 118, comma 11, del Codice (cfr., in tal senso, TAR   Lazio, Roma, sez.  I, 12 novembre 2008, n. 10059). D’altra parte,   l’autorizzazione della stazione  appaltante, disciplinata al citato art.   118, comma 8, è richiesta anche per i  subcontratti di importo   inferiore al 2% dell’importo della prestazione affidata  o di importo   inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall’Autorità nella    determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere   di  controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il   rischio di  infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con   conseguente carattere  pubblicistico della valutazione riservata alla   pubblica amministrazione  (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2010,   n. 1713).

A  titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici,   possono essere  ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di   ferro, forniture di  calcestruzzo/cemento, forniture di inerti,   trasporti, scavo e movimento terra,  smaltimento terra e rifiuti,   guardiania, progettazione, mensa di cantiere,  pulizie di cantiere   (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui  all’art. 16, comma   4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante ”Interventi  urgenti   in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi    nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi   urgenti di  protezione civile”).

Ai fini  dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità,    non assumono rilevanza né la forma giuridica  (ad esempio, società   pubblica o privata, organismi di diritto pubblico,  imprenditori   individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta dagli    operatori economici. E’ possibile, peraltro, che il primo operatore   economico  della filiera possa rivestire, al contempo, la qualifica di   stazione  appaltante, tenuta all’espletamento di procedure di gara per   l’individuazione  dei propri subcontraenti. In tal caso, ovviamente,   oltre al tracciamento dei  flussi a monte, sarà il medesimo operatore   economico ad agire, a fini di  tracciabilità, come stazione appaltante,   assumendo in questa veste i  conseguenti obblighi comportamentali, quali   l’acquisizione del CIG.

In  merito all’estensione della filiera, risulta chiaro,   l’intento del legislatore  di ampliare quanto più possibile il perimetro   della tracciabilità dei flussi  finanziari collegati a commesse   pubbliche; tuttavia, occorre ricercare un  criterio di ragionevolezza   che permetta di definire la nozione di filiera  rilevante, evitando di   includervi fattispecie contrattuali lontane dall’appalto  principale. In   altri termini, se è pacifica l’inclusione dell’appaltatore e del    subappaltatore nella filiera, molti dubbi, come testimonia il numero    elevatissimo di quesiti in argomento sottoposti all’attenzione   dell’Autorità,  suscita la figura del subcontraente, espressamente   indicata dall’art. 3 della  legge n. 136/2010.

Il  criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della   stretta dipendenza  funzionale della prestazione oggetto del   subcontratto rispetto a quella  dell’appalto principale, da applicare in   relazione alle concrete modalità del  ciclo di esecuzione dell’appalto,   vale a dire della capacità delle parti  dell’appalto di selezionare ex   ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il   servizio o la  fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è   tanto il grado  dell’affidamento o del sub-affidamento, ma la sua   tipologia (subappalto o  subcontratto necessario a qualsiasi titolo per   l’esecuzione del contratto  principale), a prescindere dalla posizione   che il subcontraente occupa nella  catena dell’organizzazione   imprenditoriale.

Si deve  trattare, dunque, di subcontratti che presentano un   filo di derivazione dal  contratto principale, nel senso di essere   attinenti all’oggetto di tale  contratto. Andrebbero escluse, pertanto,   quelle tipologie di attività  collaterali, in cui viene a scemare il   nesso di collegamento con il contratto  principale. Nesso che, invece,   permane anche quando il contratto derivato non presenti  un asservimento   esclusivo rispetto a quello principale.

Quanto  sinora esposto, per gli appalti di fornitura,   induce a   ritenere che l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini  della   tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del   bene  oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera   rilevante di  tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto   finito: si tratta di  subforniture di componentistica o di materie prime   necessarie per lo  svolgimento dell’attività principale dell’operatore   economico – assemblaggio o  produzione del prodotto finale –   indipendentemente dal successivo utilizzo o  destinazione (ad un   soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale.

Questa  regola generale dovrebbe, però, tenere conto dei casi   particolari nei quali  l’oggetto della prestazione del subcontratto   torna ad assumere diretta e  specifica rilevanza ai fini dell’esecuzione   della prestazione principale  dell’appalto. Ciò avviene, ad esempio,   nel caso in cui i beni o i servizi  oggetto del subcontratto presentino   caratteristiche di unicità o specificità  tali da risultare essenziali   ai fini della realizzazione del prodotto/servizio  destinato alla   pubblica amministrazione. In questi casi, infatti, anche la  fornitura   della materia prima può ritenersi funzionalmente collegata    all’esecuzione dell’appalto e, quindi, inclusa nella filiera rilevante.

Non  sono, invece, sottoposti alla normativa di cui all’art. 3   della legge n.  136/2010 i contratti finalizzati all’acquisto di beni   che confluiscono nelle  scorte di magazzino dell’operatore economico,   qualora i medesimi contratti  precedano l’affidamento della commessa   pubblica e prescindano da quest’ultima.  In tale caso, infatti, viene   meno l’elemento della dipendenza funzionale della  prestazione   dall’appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per  l’inclusione   del rapporto contrattuale nella filiera rilevante. Chiaramente, il    ricorso ad acquisti destinati a magazzino non deve tradursi in uno   strumento di  elusione della tracciabilità.

 

3.2.1. Esemplificazioni di  filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture

A  differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale una   esemplificazione  della filiera rilevante è rinvenibile nella normativa   di settore citata e nelle  Linee Guida per l’Abruzzo, nel settore dei   servizi e delle forniture occorre  fare riferimento ai criteri generali   evidenziati nel paragrafo precedente,  effettuando una valutazione in   relazione al ciclo dello specifico appalto.
Si  riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di   possibili ipotesi di  filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie   di contratti. Si tratta solo  di ipotesi generali che, quindi, non   hanno alcuna pretesa di esaustività: le  prestazioni dei singoli   contratti devono, comunque, essere valutate dalle  stazioni appaltanti e   dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile,    dell’obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei   diversi  settori economici.

1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la  fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica.

L’appalto viene aggiudicato ad un’impresa  distributrice   (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali  per la   provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura    principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista,   bensì  dall’impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti   può essere  considerato come funzionalmente collegato all’esecuzione   del contratto di  appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della   tracciabilità.

Al contrario, gli obblighi di tracciabilità non  dovranno   applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall’impresa editoriale    con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all’acquisto di partite di   carta  o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la   stampa dei libri,  tanto nel caso in cui l’impresa editrice sia essa   stessa affidataria  dell’appalto, quanto nel caso, sopra illustrato, in   cui fornisca i beni all’impresa  di distribuzione esecutrice del   contratto di appalto con la pubblica  amministrazione.

2) Appalto consistente nella fornitura standard di  personal   computer o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica    amministrazione.

L’appaltatore è il diretto produttore del personal computer o   degli strumenti  elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da   terzi fornitori la  componentistica necessaria per l’assemblaggio. In   questo caso, si ritiene possano  essere esclusi dalla filiera rilevante i   fornitori della componentistica, la  cui prestazione non è, infatti,   funzionalmente collegata all’esecuzione della  fornitura principale.

3) Appalto per la fornitura di automobili in favore  dell’ente.

L’aggiudicatario dell’appalto è un concessionario di  autoveicoli   di serie che provvede all’approvvigionamento degli stessi  rivolgendosi   alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili    costituiscono l’oggetto della fornitura principale, la prestazione della   casa  produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo   dell’appalto:  pertanto, il contratto tra il concessionario e la società   casa madre è  rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità,   mentre non lo sono gli ulteriori  contratti stipulati dalla casa   produttrice con i fornitori della  componentistica necessaria per la   costruzione delle autovetture.

4) Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature  sanitarie destinate alle strutture ospedaliere.

L’impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature  opera   come grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce   le  strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito, quest’ultima   impresa  acquista la componentistica dai propri fornitori. In tal caso,   l’ultimo  contratto rilevante ai sensi dell’art. 3, legge n. 136/2010, è   quello che  coinvolge l’impresa che realizza le attrezzature sanitarie   richieste dal  committente pubblico, a prescindere dal livello della   filiera nel quale tale  contratto si colloca (vale a dire, che ci sia o   meno l’intermediazione di  un’impresa distributrice).

5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una  ASL.

L’appaltatore può essere un distributore di medicinali  o   un’impresa farmaceutica: nel primo caso, l’appaltatore è un’impresa    distributrice – grossista – che, a sua volta, acquista i medicinali da    un’impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i    produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la    composizione dei medicinali. In tal caso, l’appaltatore non realizza    direttamente il prodotto finito oggetto della fornitura pubblica   richiesta, ma  provvede soltanto alla sua distribuzione. Per queste   ragioni, l’impresa  farmaceutica che realizza i medicinali è da   includere nella filiera rilevante,  mentre ne è escluso il produttore di   principi attivi o il fornitore della  materia prima, la cui prestazione   non presenta un collegamento funzionale con  la fornitura di medicinali   oggetto dell’appalto; nel secondo caso,  l’appaltatore è l’impresa   farmaceutica che produce direttamente i medicinali  richiesti dalla ASL.   Anche in questa ipotesi, sulla base delle precedenti  considerazioni, i   subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o  della   materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano    nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano    l’attività ordinaria dell’impresa farmaceutica.

6) Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di  un ente pubblico.

La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella  fornitura   di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento    l’appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (ad   es.,  bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il   produttore dei  contenitori di plastica e degli altri materiali   necessari per confezionare il  prodotto. A riguardo, mentre la fornitura   di bottiglie di acqua è  funzionalmente collegata all’esecuzione della   prestazione principale (servizio  di mensa) ed è, quindi, inclusa   nell’ambito applicativo della legge n.  136/2010, la fornitura dei   contenitori e degli altri materiali non presenta la  stessa   caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella    filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di prodotti   alimentari,  ad esempio derivati dal latte, l’appaltatore si rivolge   all’impresa  distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta,   acquistati presso  un’impresa casearia. L’impresa casearia si rifornisce   del latte presso i  diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa,   l’ultimo rapporto rilevante  ai fini della disciplina della   tracciabilità è il contratto tra l’impresa  distributrice e quella   casearia.

7) Appalto dell’ente pubblico locale per il servizio di  trasporto degli studenti di un istituto scolastico pubblico.

L’impresa affidataria stipula un contratto di noleggio  del mezzo   di trasporto (scuolabus) con un’impresa che, a sua volta, si rivolge  a   terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per l’acquisto dello   stesso. In  questa ipotesi, l’esecuzione del contratto di appalto   consiste nell’attività di  trasferimento degli studenti resa   dall’impresa trasportatrice ed il noleggio  del mezzo dedicato a quello   specifico servizio assume significatività ai fini  dell’individuazione   della filiera rilevante. Al contrario, è estraneo alla  filiera il   contratto di acquisto del mezzo.

 

3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

Dubbi interpretativi sono sorti  riguardo il significato   dell’espressione “concessionari  di finanziamenti pubblici anche europei   a qualsiasi titolo interessati ai  lavori, ai servizi e alle forniture   pubblici”, contenuta nell’art. 3, comma  1, della legge  n. 136/2010. Il   problema concerne l’applicazione della  tracciabilità ai finanziamenti o   agevolazioni erogati da un soggetto pubblico –  comunitario, nazionale o   regionale – a sostegno dell’attività d’impresa (ad  esempio, i   contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i  finanziamenti   agevolati ad imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488).

Sul punto,  anche sulla base dell’avviso espresso dal    Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura Generale dello Stato, si   ritiene quanto  segue.

Nelle ipotesi elencate, si  rilevano certamente elementi che   connotano la corresponsione di risorse come  finanziamenti pubblici: il   che sembrerebbe indurre all’applicazione della  disciplina sulla   tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali casi non  risultano   immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o    lavori pubblici strettamente intesi; quest’ultima circostanza, depone,    pertanto, nel senso dell’esclusione delle predette fattispecie   dall’ambito di  applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei   flussi finanziari, atteso  che l’art. 3 della legge n. 136/2010 richiede   espressamente, ai fini  dell’individuazione dell’ambito soggettivo di   applicazione, che i soggetti  siano “a qualsiasi titolo interessati ai    lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, ovvero richiede una    correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.   La  natura eccezionale delle disposizioni dettate dall’art. 3 esclude,   inoltre, che  possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle   norme. Va da sé che i  soggetti beneficiari di finanziamenti saranno   invece assoggettati alla  disciplina di cui all’articolo 3 della legge   n. 136/2010 qualora siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai   servizi e alle forniture pubblici”.

Ad ogni buon conto, si  consideri che una distinta disciplina è   prevista, in materia, dalla legge 18  giugno 2009, n. 69 (recante   “Disposizioni  per lo sviluppo economico, la semplificazione, la   competitività nonché in  materia di processo civile”), il cui art. 14   rinvia ad un decreto del  Ministro dell’economia e delle finanze la   definizione delle modalità necessarie  per garantire l’effettiva   tracciabilità dei flussi finanziari relativi  all’utilizzo di risorse   pubbliche e private, impiegate per la realizzazione di  interventi   oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e    sul fondo per le aree sottoutilizzate.

Da quanto osservato, emerge che  nella dizione “concessionari   di  finanziamenti pubblici” prevista dall’articolo 3 della legge n.   136/2010,  devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi   di tracciabilità)  i soggetti, anche privati, destinatari di   finanziamenti pubblici che stipulano  appalti pubblici per la   realizzazione dell’oggetto del finanziamento,  indipendentemente   dall’importo.

 

3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità

Dall’ampia dizione impiegata  dall’art. 3, comma 1, discende che la   tracciabilità dei flussi finanziari trova  applicazione, tra l’altro,   ai flussi finanziari derivanti dai seguenti  contratti:

1) contratti di appalto di  lavori, servizi e forniture, anche   quelli esclusi in tutto o in parte  dall’ambito di applicazione del   Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello  stesso, ivi compreso   l’affidamento a contraente generale;

2) concessioni di lavori e  servizi;

3) contratti di partenariato  pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

4) contratti di subappalto,  subfornitura e subcontratti;

5) contratti in economia, ivi  compresi gli affidamenti diretti.

Nel codice civile, all’art.  1655, il contratto di appalto è   definito come “il contratto col quale una parte assume, con   organizzazione dei mezzi  necessari e con gestione a proprio rischio, il   compimento di un’opera o di un  servizio verso un corrispettivo in   danaro”.

Nel Codice, all’art. 3, comma  6, accogliendo la nozione di   derivazione comunitaria, l’appalto pubblico è  definito come il   contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una  stazione   appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici,    avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la    prestazione di servizi come definiti dal Codice stesso.

Di conseguenza, le norme sulla  tracciabilità dei flussi   finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia  stipulato un   contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente    pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per    l’affidamento dell’opera o del servizio ed a prescindere dal valore, che   può essere  anche modico.

Ugualmente, la disposizione si  applica ai concessionari di   lavori pubblici e di servizi, dal momento che la  normativa comunitaria   ed il Codice definiscono la concessione quale “contratto a titolo   oneroso, concluso in  forma scritta, (…) che presenta le stesse   caratteristiche di un appalto  pubblico di lavori (o di servizi)  (…)    ad eccezione del fatto che il corrispettivo (…)  consiste unicamente   nel diritto di gestire l’opera (o i servizi) o in tale  diritto   accompagnato da un prezzo”.

Pertanto, la normativa sulla  tracciabilità si applica ai   flussi finanziari derivanti dai contratti di  appalto e di concessione   posti in essere dalle stazioni appaltanti ai sensi  dell’articolo 32 del   Codice  (lavori,  servizi e forniture ivi previsti), dagli enti   aggiudicatori ai sensi  dell’articolo 207 e dai soggetti aggiudicatori   ai sensi dell’articolo 3, commi  31 e 32 del Codice.

Da ciò consegue  che la tracciabilità trova, altresì,   applicazione ai lavori pubblici da  realizzarsi da parte dei soggetti   privati, titolari di permesso di costruire,  che assumono in via diretta   l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a  scomputo totale o   parziale del contributo previsto per il rilascio del  permesso, ai sensi   dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e  dell’art.   28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Occorre precisare  che l’applicazione della legge n. 136/2010   ai contratti di appalto ed a quelli di  concessione, di cui agli   articoli 30, nonché   142  e  253, comma 25, del Codice,  prescinde   dall’esperimento di una gara per  l’affidamento degli stessi; in altri   termini si ribadisce che non rileva né  l’importo del contratto né la   procedura di affidamento utilizzata.

 

3.5 Concessioni di lavori e servizi

Le disposizioni di cui alla  legge n. 136/2010 si applicano anche   ai contratti di concessione aventi ad  oggetto l’acquisizione di lavori e   servizi, posti in essere dalle stazioni  appaltanti, dagli enti   aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al  Codice, ove la   concessione è definita quale “contratto a titolo oneroso, concluso in   forma scritta, (…) che presenta  le stesse caratteristiche di un appalto   pubblico di lavori (o di servizi)  (…) ad eccezione del fatto che il    corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (o i    servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (…)” (cfr. art.   3,  commi 11 e 12).

A riguardo, alcuni operatori  economici hanno sollevato dubbi   sulla possibilità di dare concreta attuazione  agli obblighi prescritti   dalla normativa, sul presupposto che, in determinati  contratti di   concessione, non vi siano pagamenti effettuati dall’ente pubblico    concedente in favore del soggetto privato concessionario.

Anche in tale ipotesi, si  evidenzia che la legge fa   riferimento all’esigenza di tracciare i flussi  finanziari generati   dalle commesse pubbliche. Occorre, infatti, tener presente  che le   concessioni, di norma, sono costruite con operazioni economiche    complesse in cui i costi possono non essere sostenuti direttamente e/o    integralmente dall’ente pubblico, ma dalla collettività che usufruisce   di un  determinato lavoro o servizio (si pensi, ad esempio, al trasporto   pubblico  locale); ciò non di meno è necessario applicare la   tracciabilità ai pagamenti  diretti agli operatori economici facenti   parte della filiera rilevante (ossia  il complesso di attività   necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati, per  lo svolgimento   della prestazione). E ciò a prescindere dalla procedura  utilizzata. Si   precisa che gli utenti dei servizi svolti dal concessionario non    possono considerarsi parte della filiera e che, pertanto, è ammissibile   il  versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria   dell’ente  concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del   pagamento di tasse,  tributi o tariffe.

E’ poi opportuno rammentare  che, per le concessioni di lavori   pubblici, la tracciabilità si applica anche  agli affidamenti di lavori   alle imprese collegate ai sensi dell’art. 149 del  Codice. Sempre con   riguardo alle concessioni di lavori pubblici, resta fermo  che la   tracciabilità si applica, oltre che agli appalti di sola esecuzione dei    lavori, anche agli appalti di lavori ad oggetto misto, come gli appalti    integrati o, comunque, previsti dall’articolo 53, comma 2, lett. b) e   c) del  Codice.

Quanto precede, ovviamente, non  incide sugli obblighi di   tracciabilità a cui sia eventualmente tenuto il  concessionario che   rivesta la qualifica di amministrazione aggiudicatrice ai  sensi del   Codice (ad esempio perché organismo di diritto pubblico) e che sia,    quindi, tenuto ad esperire procedure di gara per l’acquisto di lavori,   servizi  e forniture.

La tracciabilità si applica, quindi.  anche agli affidamenti   dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pur  se il recente   pronunciamento referendario ha abrogato la disciplina dettata  dall’art.   23-bis del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, con conseguente   abrogazione anche del relativo regolamento di  attuazione  (d.P.R. 7   settembre 2010, n.  168). Come già rilevato, infatti, la disciplina   della tracciabilità si applica  agli appalti ed alle concessioni di   lavori e servizi indipendentemente dalla  procedura di affidamento   adottata (si vedano anche, al riguardo, l’articolo 32,  comma 1, lett.   c) e comma 3 del Codice). E’ opportuno precisare che, anche in  tal   caso, può verificarsi che il concessionario sia, a sua volta, una    amministrazione aggiudicatrice, sottoposta agli obblighi di   tracciabilità  derivanti da tale qualifica soggettiva.

 

3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici

E’ escluso dall’ambito di  applicazione della tracciabilità il   trasferimento di fondi da parte delle  amministrazioni dello Stato in   favore di soggetti pubblici (anche in forma  societaria) per la   copertura di costi relativi alle attività espletate in  funzione del   ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale   trasferimento di fondi è, comunque,  tracciato.

Devono ritenersi, parimenti,  escluse dall’ambito di   applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni  di danaro   derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche    amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma    sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano   sulle  proprie strutture (cd. affidamenti in  house); ciò in quanto,   come affermato da un orientamento giurisprudenziale  ormai consolidato,   in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa  dell’ente   pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del    contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà.

Resta ferma l’osservanza della  normativa sulla tracciabilità   per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi,   rivestendo in tal  caso la qualifica di stazione appaltante.

Sono, altresì, esclusi gli  appalti di cui al secondo comma   dell’art. 19 del Codice e, cioè, gli “appalti pubblici di servizi   aggiudicati da  un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente   aggiudicatore ad un’altra  amministrazione aggiudicatrice o ad   un’associazione o consorzio di  amministrazioni aggiudicatrici, in base   ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano in virtù di   disposizioni legislative, regolamentari o  amministrative pubblicate,   purché tali disposizioni siano compatibili con il  trattato”. Si   ritiene, al riguardo, che, in considerazione della ratio della legge n.   136/2010, detti  appalti non siano soggetti agli obblighi di   tracciabilità in quanto contenuti  in un perimetro pubblico, ben   delimitato da disposizioni legislative,  regolamentari o amministrative,   tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura   finanziaria,  intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per   un esempio di soggetti  rientranti in tale previsione normativa, si veda   la sentenza del TAR Toscana n.  1042/2010).

A titolo esemplificativo,  rientrano nell’ipotesi in esame i   contratti aventi ad oggetto i servizi forniti  dalla Banca d’Italia di   cui all’art. 19, comma 1, lett. d), ultima parte (ad  esempio, il   servizio di tesoreria per conto dello Stato).

Soggiace, invece,  agli obblighi di tracciabilità la procedura   di selezione del socio privato di  una società mista con contestuale   affidamento dei compiti operativi al socio  stesso (cd. socio   operativo): conseguentemente, per tale fattispecie, è  necessario   richiedere il CIG all’Autorità.

Parimenti, sono soggetti agli  obblighi di tracciabilità i   contratti aggiudicati da un’amministrazione  aggiudicatrice o da un ente   aggiudicatore ad un’altra amministrazione  aggiudicatrice o ad   un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici,  in   condizioni di concorrenza con operatori di mercato.

 

3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia

Una  questione particolarmente delicata concerne l’applicazione   della  tracciabilità  ai contratti sottoscritti  tra pubbliche   amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti    all’interno dei confini nazionali.

Anche  su tale aspetto è stato espresso un parere da parte del   Ministero dell’Interno  e dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Al  riguardo, si ritiene che attesa la ratio dell’art.  3 e la   sanzione di nullità connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di    tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative disposizioni siano   norme  di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie   regole di diritto  internazionale privato.

Peraltro,  sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici   accordi con gli Stati esteri  di provenienza del soggetto esecutore, il   principio di territorialità sembra  escludere la possibilità che   l’operatore economico straniero non stabilito in  Italia possa, di   fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall’art. 6  della   legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere    solo sul piano contrattuale.

Occorre  anche considerare che, per tali contratti, la   eventuale filiera rilevante può  realizzarsi in territorio non italiano.   Ad esempio, nel caso di acquisto, da  parte di stazioni appaltanti, di   forniture o servizi infungibili,  da un operatore economico non   stabilito sul  territorio nazionale, si può verificare, nella pratica,   che il solo operatore  economico in grado di eseguire la prestazione   opponga un rifiuto  all’accettazione integrale delle clausole di    tracciabilità (in ipotesi adducendo una normativa interna   incompatibile),  soprattutto per quanto concerne gli obblighi a  valle.   In tali casi, sarà onere dell’amministrazione sia motivare in ordine    alla sussistenza di un unico possibile contraente sia conservare idonea    documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata    richiedendo l’applicazione della tracciabilità e ferma restando la   necessità di rispettare tutti gli obblighi che  prescindono dal consenso   dell’operatore economico privato (ad esempio,  richiesta del CIG). A   titolo esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi  consistenti   nella predisposizione e concessione di utenze per la consultazione,    tramite rete, della versione elettronica di riviste scientifiche.   Qualora, in  ipotesi, l’editore straniero rifiuti di inserire nei   contratti a valle la clausola  di tracciabilità, la stazione appaltante   procederà comunque all’acquisto del  bene o del servizio, motivando in   ordine alla unicità del prestatore ed in  ordine alla stretta necessità   di acquisire quella determinata prestazione (si  pensi al caso di una   università dinnanzi all’acquisto “necessitato” di  prestigiose riviste   straniere, ovvero all’acquisto di un macchinario  “salvavita”).

Diversamente, non sono soggetti  a tracciabilità i contratti   stipulati da un operatore economico italiano con  una stazione   appaltante estera.

 

3.8 Contratti nei settori speciali

Sono soggetti agli obblighi di  tracciabilità i flussi finanziari   derivanti dai contratti stipulati dalle  imprese pubbliche nell’ambito   dei settori “speciali” individuati dalla  direttiva 2004/17/CE e dal   Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi  i contratti di   diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di  tali   attività. L’esclusione appare estendibile anche ai contratti che si    riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una   decisione  della Commissione europea, al campo di applicazione della   direttiva 2004/17/CE  e del Codice in quanto “direttamente esposti alla   concorrenza” (art. 30 della  direttiva 2004/17/CE e art. 219 del   Codice). Recentemente, ad esempio, tale è  il caso dei contratti   destinati all’attività di generazione di energia  elettrica per la “Zona   Nord” di cui alla Decisione della Commissione  2010/403/UE del 14   luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010 della  Presidenza del   Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche comunitarie.

Al fine di evitare elusioni  della normativa sulla   tracciabilità, quest’ultima trova altresì applicazione ai  flussi   finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un    ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 218 del Codice.

 

3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I,  del Codice

La normativa sulla  tracciabilità trova applicazione anche con   riguardo ai contratti esclusi di cui  al Titolo II, parte I, del Codice,   purché gli stessi siano riconducibili alla  fattispecie dell’appalto.   Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla  disciplina sulla   tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti    relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale    bellico), 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di    sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Parimenti, devono ritenersi  sottoposti alla disciplina sulla   tracciabilità gli appalti di servizi non  prioritari compresi   nell’allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo  alcune   disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che    l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione   per il  proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante   nell’allegato II  B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento   degli oneri relativi alla  tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore   economico che organizza i corsi  formativi ed i docenti esterni   coinvolti, a seguito di contratti d’opera per  prestazioni occasionali,   invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art.  3, comma 2 della   legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti    possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma   restando  l’osservanza delle altre disposizioni.

Si precisa che la mera  partecipazione di un dipendente di una   stazione appaltante ad un seminario o ad  un convegno non integra la   fattispecie di appalto di servizi di formazione.

Alcune puntualizzazioni si  rendono necessarie con riguardo   all’art. 19, comma 1 del Codice. Quest’ultimo  contempla una   molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte  qualificabili   come contratti d’appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi  di   tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle    stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e)   ed alle  figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la   somministrazione di lavoro con  le pubbliche amministrazioni,   disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto  legislativo del 10   settembre 2003, n. 276, così come il lavoro temporaneo ai  sensi della   legge 24 giugno 1997, n. 196), fermo restando che, come in seguito    specificato, sono soggetti a tracciabilità i contratti tra stazione   appaltante  ed agenzie di lavoro.

Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della    tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la   locazione di  terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o   riguardanti diritti su  tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), nonché   concernenti i servizi di  arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1,   lett. c). Sono invece soggetti  alla tracciabilità i contratti pubblici   di cui all’art. 19, comma 1 che sono  appalti di servizi, quali i   servizi finanziari menzionati alla lettera a),  secondo periodo, ed i   contratti di servizi di ricerca e sviluppo di cui alla  lettera f).

 

3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice

Sono esclusi dall’obbligo di  richiesta del CIG e dalla   tracciabilità gli appalti aggiudicati ai sensi  dell’art. 25 del Codice   e, in particolare:

a) gli appalti per l’acquisto  di acqua, se aggiudicati da   amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori  che esercitano le   attività di cui all’art. 209, comma 1 (acqua);

b) gli appalti per la fornitura  di energia o di combustibili   destinati alla produzione di energia, se  aggiudicati da amministrazioni   aggiudicatrici o enti aggiudicatori che  esercitano un’attività di cui   ai commi 1 e 3 dell’art. 208 (gas, energia  termica ed elettricità) e   all’art. 212 (prospezione ed estrazione di petrolio,  gas, carbone e   altri combustibili solidi).

 

3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice

La sponsorizzazione, secondo  l’opinione prevalente, è quel   contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o sponsorizzato, assume,    normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie   attività il  nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor   o sponsorizzatore. Lo sponsee offre, nella sostanza, una forma di   pubblicità indiretta allo sponsor. La sponsorizzazione deve essere    qualificata come contratto atipico. In ragione del fatto che la pubblica    amministrazione assuma la veste di sponsor o di soggetto sponsorizzato   si distingue tra contratto di sponsorizzazione  attiva o passiva. Nella   sponsorizzazione passiva, a cui fa riferimento l’art.  26 del Codice,   la pubblica amministrazione è il soggetto sponsorizzato. Tale  contratto   non è catalogabile tra i contratti passivi, ma tra quelli attivi in    quanto si traduce in un vantaggio economico e patrimoniale per l’ente   che  acquisisce risorse: pertanto, non è soggetto alla disciplina   comunitaria e  nazionale sugli appalti pubblici (salvo il rispetto di   quanto prescritto dal  citato art. 26), né agli obblighi di   tracciabilità.

 

3.12 Incarichi di  collaborazione

Non sono soggetti agli obblighi  di tracciabilità gli incarichi di   collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo   2001, n. 165  (“Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Data la  contiguità delle   fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare  elusioni della   normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre  particolare   attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro  autonomo   – la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 – e il    contratto di appalto di servizi – disciplinato dal Codice e soggetto   alle  regole di tracciabilità.

E’ opportuno puntualizzare che  i servizi di collocamento e   reperimento di personale, contemplati nell’allegato  II B categoria 22   del Codice (la cui disciplina si rinviene nell’art. 20 del  Codice),   sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, con riferimento al    rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del   collocamento e  del reperimento del personale stesso.

 

3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario

Gli obblighi di tracciabilità  non si applicano allo svolgimento di   prestazioni di lavori, servizi e forniture  tramite amministrazione   diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Codice. E’  opportuno a   riguardo specificare, però, che le acquisizioni di beni e servizi    effettuate dal responsabile del procedimento per realizzare la   fattispecie in  economia sono soggette agli obblighi di cui all’art. 3   della legge n. 136/2010  qualora siano qualificabili come appalti.
Diversamente sono soggetti agli  obblighi di tracciabilità gli   acquisti in economia mediante procedura di  cottimo fiduciario, ivi   compresi gli affidamenti diretti di cui all’articolo  125, comma 8   ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo.

 

3.14 Ipotesi peculiari

Raggruppamenti  temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite

Ciascun componente  del raggruppamento temporaneo di imprese,   disciplinato dall’art. 37 del Codice,  è tenuto ad osservare, in proprio   e nei rapporti con eventuali subcontraenti,  gli obblighi derivanti   dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non  interrompere la   concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e  singoli   subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei    pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che   devono,  altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Le medesime  considerazioni valgono in relazione ai consorzi   ordinari di concorrenti di cui  all’art. 34, comma 1, lett. e) del   Codice.

Sono,  inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i  flussi   finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle    dell’aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i    propri contraenti, nonché tra la società e le imprese del   raggruppamento.

Nel caso di  consorzi stabili, qualora il consorzio esegua   direttamente i lavori, lo stesso  dovrà osservare gli obblighi di   tracciabilità nei rapporti con la stazione  appaltante e con i   subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio  indichi le   imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul    quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione   appaltante  sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il   pagamento.

 

Cash  pooling

I flussi finanziari tra soggetti facenti  parte della stessa   filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un  medesimo   gruppo. In alcuni casi, per il regolamento delle transazioni e la    gestione della liquidità all’interno di un gruppo sono utilizzati   sistemi di  tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono   l’effettuazione degli  incassi e dei pagamenti sui conti di ciascuna   società del gruppo con  azzeramento e trasferimento dei saldi con   periodicità convenuta sui conti di un  “ente tesoriere”. Con riferimento   a tali ipotesi si segnala quanto segue:

– con riguardo agli incassi e pagamenti  effettuati a valere   sui conti delle singole società nei confronti di soggetti  esterni al   gruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso    l’inserimento del CIG/CUP e l’utilizzo di conti bancari/postali dedicati   deve  essere pienamente assicurato;

– nel caso di movimentazioni tra le  stesse società del gruppo,   può essere utilizzato il sistema del cash pooling qualora la società    capogruppo si assuma espressamente la responsabilità della corretta    ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per   ciascun  affidamento. Nel caso in cui la società del gruppo sia una   stazione appaltante,  è comunque necessario acquisire il CIG anche per   gli affidamenti infragruppo al  fine di assicurarne la puntuale   ricostruibilità (cfr. Comunicato del Presidente  dell’Autorità del 2   maggio 2011).

Le informazioni che consentono la  ricostruibilità delle   singole operazioni effettuate devono essere conservate  per 10 anni e   devono essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai    controlli.

Si ribadisce, inoltre, che la società  affidataria appartenente   al gruppo, qualora affidi a terzi lo svolgimento di  parte della   prestazione, deve assicurare la piena tracciabilità di ciascuna    movimentazione finanziaria mediante l’apposizione del CIG.

 

Compensazione  e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice

Non è in contrasto  con gli obblighi di tracciabilità la   compensazione di reciproci crediti tra i  soggetti della filiera (ad   esempio, appaltatore e subcontraente). Ai sensi  dell’art. 1241 c.c.,   quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i  due debiti si   estinguono per le quantità corrispondenti, secondo la disciplina    prevista dal codice civile.

E’ opportuno  puntualizzare che l’eventuale compensazione non   può in alcun modo interrompere  la filiera degli operatori, né esonerare   dai restanti obblighi inerenti la  tracciabilità dei flussi finanziari.   A titolo esemplificativo, qualora la  compensazione operi tra   appaltatore e subappaltatore, quest’ultimo sarà  comunque tenuto ad   osservare le regole della tracciabilità negli eventuali  rapporti a   valle; inoltre, tutti i relativi contratti dovranno essere muniti  della   clausola di tracciabilità e dovranno essere altresì osservate   stringenti  misure di rendicontazione atte a comprovare la avvenuta   compensazione.

Considerazioni non  dissimili valgono nell’ipotesi di datio  in   solutum ai sensi dell’art. 53, comma 6, del Codice. Tale disposizione    consente che il bando di gara preveda, in sostituzione totale o parziale   delle  somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il   trasferimento  all’affidatario della proprietà di beni immobili   appartenenti  all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel   programma di cui all’art. 128 del Codice per i lavori, o nell’avviso di   preinformazione per i servizi e le  forniture, e che non assolvono più a   funzioni di interesse pubblico. In tali  casi, è opportuno che il CIG   venga comunque indicato nei relativi atti di  compravendita. Rimangono,   inoltre, fermi i restanti obblighi di tracciabilità.

 

4. Fattispecie specifiche

4.1 Servizi bancari e finanziari

Devono ritenersi  soggetti agli obblighi di tracciabilità gli   appalti di servizi bancari e  finanziari, sottoscritti tra intermediari   finanziari abilitati e stazioni  appaltanti. L’inclusione deriva dalla   contemporanea sussistenza del presupposto  oggettivo (qualificazione   alla stregua di contratti di appalto) e del  presupposto soggettivo (per   la natura dei contraenti) previsti dall’art. 3,  comma 1, della legge   n. 136/2010. L’istituto bancario assume, a tutti gli  effetti, la veste   di appaltatore della filiera, con conseguente soggezione agli  obblighi   previsti dalla normativa sulla tracciabilità.

Tuttavia, alcune  puntualizzazioni si rendono necessarie con   riguardo ai contratti di mutuo che  implicano normalmente un rapporto   esclusivo e bilaterale tra stazione  appaltante ed intermediario,   ampiamente ricostruibile ex post: stante tale peculiarità, si ritiene   ammissibile  assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di   tracciabilità  attenuata; ciò comporta l’utilizzabilità del RID, a patto   che il CIG venga  indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in   conto.

Per i contratti di  mutuo stipulati antecedentemente   all’entrata in vigore della legge n. 136/2010,  l’obbligo di   tracciabilità, in caso di utilizzo del RID, può ritenersi assolto    mediante l’abbinamento al conto dedicato del codice dell’azienda   creditrice.

 

4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali

Il servizio di  tesoreria consiste nel complesso di operazioni   legate alla gestione finanziaria  dell’ente locale e finalizzate, in   particolare, alla riscossione delle entrate,  al pagamento delle spese,   alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti  connessi previsti   dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da  norme   pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo   unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”, TUEL).

Secondo l’art. 210  del TUEL, l’affidamento del servizio deve   essere effettuato mediante procedure  ad evidenza pubblica stabilite nel   regolamento di contabilità di ciascun ente,  con modalità che   rispettino i principi della concorrenza. A prescindere    dall’inquadramento come appalto o concessione (per una recente   ricostruzione  come concessione di servizi, si veda Consiglio di Stato,   sez. V, 6 giugno 2011,  n. 3377 e la sentenza della Cassazione, sezioni   unite, n. 8113/2009), a motivo  della qualificazione del tesoriere come   organo funzionalmente incardinato  nell’organizzazione dell’ente locale,   in qualità di agente pagatore (Corte dei  conti Lombardia n.   244/2007),  e, quindi,  della tesoreria come un servizio bancario a   connotazione pubblicistica, si  ritiene che gli obblighi di   tracciabilità possano considerarsi assolti con  l’acquisizione del CIG   al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

Ulteriori  puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo   all’ordinazione di  pagamento impartita dagli enti locali al tesoriere.   Ai sensi dell’art. 185 del TUEL,  l’ordinazione consiste nella   disposizione impartita, mediante il mandato di  pagamento, al tesoriere   dell’ente locale di provvedere al pagamento delle  spese. Il mandato di   pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente  individuato dal   regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e  contiene   almeno gli elementi indicati dal citato art. 185, comma 2. Tra questi,  è   prevista l’indicazione della causale e degli estremi dell’atto   esecutivo che  legittima l’erogazione della spesa: in caso di pagamenti   assoggettati agli  obblighi di tracciabilità, la causale del pagamento   dovrà riportare il codice  CIG e, ove necessario, il codice CUP. Si   rammenta che il mandato di pagamento,  ai sensi del comma 3 dell’art.   185, è controllato, per quanto attiene alla  sussistenza dell’impegno e   della liquidazione, dal servizio finanziario, che  provvede altresì alle   operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al  tesoriere.

 

4.3 Servizi legali

Devono ritenersi sottoposti  alla disciplina sulla tracciabilità   gli appalti di servizi non prioritari  compresi nell’allegato II B; tra i   servizi indicati nel citato allegato  figurano quelli legali che,   quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni  in esame.

Si evidenzia la stretta  contiguità tra le figure dell’appalto   di servizi e del contratto di prestazione  d’opera intellettuale di cui   agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la  stazione appaltante   assume l’onere della corretta qualificazione giuridica  della   fattispecie.

A riguardo, si ritiene che il  patrocinio legale, cioè il   contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto  bisogno di difesa   giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della  prestazione   d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il  servizio   legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un   quid pluris per prestazione o modalità  organizzativa” (cfr. Corte dei   Conti, sezione regionale di controllo per la  Basilicata, deliberazione   n. 19/2009/PAR).

 

4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

Gli obblighi di tracciabilità  trovano applicazione agli appalti   aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di  mensa mediante buoni   pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a  richiedere il CIG   al momento dell’indizione della procedura di gara per la  selezione   della società emettitrice e riportare tale CIG nei pagamenti  effettuati   a favore di quest’ultima (mediante l’uso di strumenti di pagamento    tracciabili). I contratti sottoscritti devono, inoltre, essere muniti   della  clausola di tracciabilità. Ciò chiarito, attese le peculiarità   che  caratterizzano il servizio in esame, si rendono necessarie alcune    specificazioni con riguardo alla filiera a valle delle società   emettitrici e,  cioè, con riferimento agli obblighi di tracciabilità in   capo agli esercenti  convenzionati. Al fine di non gravare la rete di   esercenti di oneri  sproporzionati,  il CIG potrà essere  riprodotto sul   frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la    connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso    generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle   fatture,  anche se gli incassi sono riferibili a più commesse. Inoltre   non sono soggetti  agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e   servizi effettuati a  monte dagli esercenti per la fornitura del   servizio sostitutivo di mensa, dal  momento che detti acquisti rientrano   nell’ambito della normale operatività dei  ristoratori e prescindono   dall’eventuale spendita del buono pasto, presso i  relativi esercizi   commerciali, da parte di dipendenti pubblici.

 

4.5.Servizi sanitari

Un  altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni   socio sanitarie  e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e   diagnostica strumentale erogate  dai soggetti privati in regime di   accreditamento ai sensi della normativa  nazionale e regionale in   materia, sul quale è stato acquisito il parere del  Ministero   dell’Interno e della Avvocatura Generale dello Stato.

Anche  sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la   formulazione letterale  dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010,   tali prestazioni non possono  ritenersi soggetti agli obblighi di   tracciabilità. La peculiarità della  disciplina di settore non consente,   infatti, di ricondurre agevolmente tali  fattispecie nell’ambito del   contratto d’appalto, pur se è necessario prendere  atto di un   orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.

Di conseguenza, non si ritiene  applicabile la normativa sulla   tracciabilità alle prestazioni sanitarie  indirette, quali, ad esempio, i   rapporti derivanti dall’erogazione di  prestazioni di assistenza   protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai  minori di anni   diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da  parte di   farmacie convenzionate.

Resta fermo che le prestazioni  in esame devono essere   tracciate qualora siano erogate mediante appalti o  concessioni soggetti   all’art. 3 della legge n. 136/2010.

 

4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti

Per assenza dei  presupposti soggettivi ed oggettivi di   applicazione dell’art. 3 della legge n.  136/2010, la tracciabilità non   si applica all’erogazione diretta, a titolo  individuale, di contributi   da parte della pubblica amministrazione a soggetti  indigenti o,   comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità    personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di   progetti  educativi.

Deve, peraltro,  tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto   eventualmente aggiudicato ad  operatori economici per la gestione del   processo di erogazione e  rendicontazione dei contributi ovvero   l’appalto o la concessione aggiudicati  per l’erogazione delle   prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie.

A titolo  esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi   di tracciabilità  l’affidamento del servizio di realizzazione,   erogazione, monitoraggio e  rendicontazione di voucher sociali.    Parimenti, sono sottoposti a tracciabilità gli appalti affidati, ex art.   5 della legge 8 novembre 1991,  n. 381, alle cooperative che svolgono   le attività di cui all’art. 1, comma 1,  lettera b), della medesima   legge (attività finalizzate all’inserimento  lavorativo di persone   svantaggiate).

 

4.7 Servizi di ingegneria ed architettura

Con  riferimento al settore dei servizi di ingegneria e   architettura, le norme sulla  tracciabilità si applicano a tutti i   soggetti di cui all’art. 90, comma 1,  lettere d), e), f), f-bis), g) e   h) del Codice e, quindi, anche ai  professionisti ed agli studi   professionali, che concorrono all’aggiudicazione  degli appalti aventi   ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo  della norma è   quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza  ovviamente   escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può    che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo   della  figura dell’operatore economico (persona fisica o giuridica) sia,   ancora,  perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire   discriminazioni fra  persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso   ambito.

 

4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio

I contratti stipulati dalle  stazioni appaltanti con le agenzie di   viaggio aventi ad oggetto la prestazione  dei servizi offerti dalle   stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di  tracciabilità, mentre   sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto,  ricettivi e di   ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni    appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando rendono i loro   servizi in  favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto   di “filiera”;  tuttavia, i servizi svolti dalle stesse sono da ritenersi   compresi nel comma 3  dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e,   quindi, soggetti al regime di  tracciabilità attenuata.

 

4.9 Cessione dei crediti

I cessionari dei  crediti da corrispettivo di appalto, concessione,   concorsi di progettazione ed  incarico di progettazione sono tenuti ad   indicare il CIG (e, ove necessario, il  CUP) e ad effettuare i pagamenti   all’operatore economico cedente mediante   strumenti che consentono la   piena tracciabilità, sui conti correnti  dedicati.

Tuttavia, nel caso  di cessione, da parte di uno stesso   appaltatore, di una pluralità di crediti a  loro volta riconducibili a   diversi contratti di appalto con più stazioni  appaltanti, si ritiene   possibile consentire al factor di effettuare le relative  anticipazioni   verso l’appaltatore cedente   mediante un unico bonifico, a patto che   siano rispettate le seguenti  condizioni:

1) I  CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui   derivano i crediti  ceduti devono essere correttamente indicati nel   contratto di cessione.

2) Il  factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP   relativo al  contratto di cessione che presenta il valore nominale più   elevato, purché il  cessionario sia comunque in grado di collegare   ciascun credito ceduto al  relativo CIG/CUP; quanto precede vale anche   per erogazione effettuate a fronte  di incassi ricevuti.

3) Il  conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve   essere lo stesso conto indicato dal cedente alla  stazione appaltante   quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare  dall’articolato   del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa  stazione   appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti    di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare   in  funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) Il  cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

5) Il  factor deve conservare la documentazione contabile   comprovante a quali  contratti di appalto si riferiscono i singoli   crediti ceduti.

6) Al  fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del   flusso finanziario  relativo alla filiera, l’appaltatore, una volta   ricevuto il pagamento da parte  del factor, deve applicare integralmente   gli obblighi di tracciabilità,  indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Resta fermo che,  qualora le condizioni elencate non possano essere   integralmente rispettate, il factor torna ad essere obbligato ad    effettuare le anticipazioni al cedente mediante singoli bonifici,   ciascuno con  indicazione del CIG relativo allo specifico contratto a   cui si riferiscono i  crediti ceduti.

Inoltre, deve  osservarsi che la normativa sulla tracciabilità   si applica anche ai movimenti  finanziari relativi ai crediti ceduti,   quindi tra stazione appaltante e  cessionario, il quale deve   conseguentemente utilizzare un conto corrente  dedicato.

Per quanto attiene  ad eventuali cessioni di crediti futuri e/o   non ancora sorti, la tracciabilità  deve essere, comunque, assicurata,   anche se in tale caso non è ovviamente  possibile indicare il CIG/CUP   nell’anticipo effettuato all’operatore economico,  fermo restando   l’onere di conservare idonea documentazione e di applicare    integralmente la normativa sulla tracciabilità   una volta stipulato il   contratto di appalto cui si riferiscono i crediti  ceduti.

 

4.10 Contratti nel settore  assicurativo

Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel  mercato   assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche   amministrazioni loro clienti, si può ritenere  che sia consentito al   broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente   separato di cui  all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto   legislativo 7 settembre  2005, n. 209), identificato e comunicato quale   conto “dedicato” ai sensi della  legge n. 136/2010, senza richiedere   l’accensione di un altro conto dedicato in  via esclusiva ai pagamenti   che interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117,  comma 3-bis, del   Codice delle assicurazioni      prevede, altresì,  in alternativa all’accensione del conto separato,   una fideiussione bancaria: in  tal caso, il broker deve avere un  conto   bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati    dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando    indicato in via generale.

Non si ritengono  soggetti agli obblighi di tracciabilità i   contratti di riassicurazione con i  quali  le imprese di assicurazione    coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di   impresa,  in quanto non rientranti nella filiera rilevante.

 

4.11 Contratti di associazione

La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al   pagamento di  quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti,   atteso che le suddette  quote non configurano un contratto d’appalto.

 

4.12 Contratti dell’autorità giudiziaria

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione agli   incarichi  conferiti dalla autorità giudiziaria strettamente collegati   ed indispensabili  per la conduzione delle proprie attività processuali o   investigative. A titolo  esemplificativo, si tratta degli incarichi   affidati ad personam, secondo criteri discrezionali e fiduciari, sulla   base  delle esigenze processuali, agli ausiliari del magistrato quali   periti,  esperti, interpreti, traduttori, nonché difensori di persone   ammesse al  patrocinio gratuito con oneri a carico dell’erario e   custodi, nominati dal  magistrato o dall’ufficiale giudiziario; ovvero,   ancora, possono rientrare in  tale ambito le spese di giustizia relative   ad intercettazioni telefoniche, servizi  di videoripresa, rilevamento a   distanza, attivazione di ponti radio e a tutte  le consimili attività,   qualora si tratti di prestazioni obbligatorie in quanto  funzionali ad   attività di indagine ai sensi dell’art. 96 del decreto  legislativo n.   259/2003. Tali incarichi, attribuiti da un’autorità dotata di  poteri   autoritativi e potestativi, sono incompatibili con la matrice negoziale    dell’appalto pubblico, trovando la propria fonte legale nelle norme del   codice  di procedura penale e nelle relative disposizioni collegate.   L’autorità giudiziaria  non seleziona un contraente sulla base di un   mero parametro economico, ma  nomina i soggetti ritenuti idonei al   perseguimento delle finalità processuali o  investigative e tali   soggetti  non percepiscono un corrispettivo, bensì un  onorario o il   mero rimborso delle spese sostenute; in taluni casi, inoltre, lo    svolgimento delle prestazioni richieste è obbligatorio ex lege. Le   suddette prestazioni, a carattere obbligatorio, sono da  ritenersi   riconducibili ai contratti d’opera e sono, dunque, sottratte alla    disciplina della tracciabilità.

Fermo restando quanto precede, le regole della tracciabilità   tornano ad  essere pienamente applicabili in tutti i casi in cui possa   configurarsi un  rapporto negoziale qualificabile come contratto di   appalto, ai sensi del  Codice; ciò vale, ad esempio, nel caso di   accordi-quadro stipulati con  fornitori di servizi di alta tecnologia o   per il noleggio degli apparati di  intercettazione, che costituiscono   una cornice contrattuale stabile nel tempo e  non limitata alla   specifica attività processuale o investigativa.

 

4.13 Risarcimenti ed indennizzi

I risarcimenti  eventualmente corrisposti dalle imprese   assicuratrici appaltatrici ai soggetti  danneggiati dalle stazioni   appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di  tracciabilità,   stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi,    estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali   soggetti  terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati   agli appaltatori,  subappaltatori e subcontraenti della filiera delle   imprese.

Le medesime  considerazioni valgono per le indennità, gli   indennizzi ed i risarcimenti dei  danni corrisposti a seguito di   procedure espropriative, poste in essere da  stazioni appaltanti o da   enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta il  requisito soggettivo   richiesto dal comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010,  dal momento   che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli  facenti   parte della filiera delle imprese.

Detti indennizzi,  pertanto, potranno essere corrisposti con   qualsiasi mezzo di pagamento, senza  indicazione del CIG e senza   necessità di accensione di un conto corrente  dedicato, fermi restando i   limiti legali all’uso del contante e le disposizioni  relative al CUP,   ove applicabili.

 

4.14 Cauzioni

Ai sensi del comma  3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, possono   essere eseguiti con strumenti  diversi dal bonifico, purché idonei ad   assicurare la piena tracciabilità, i  pagamenti per fideiussioni   stipulate dagli operatori economici in relazione  alla commessa (ad   esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti,  inoltre, non deve   essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l’onere di conservare  idonea   documentazione probatoria.

 

5. Modalità di attuazione  della tracciabilità

Gli obblighi di  tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali  dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi  alle medesime   commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico    bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a   consentire  la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento  relativi ad ogni   transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove  obbligatorio   ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del  codice   unico di progetto (CUP).

 

5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati

I pagamenti  effettuati dalla stazione appaltante a favore   dell’appaltatore e quelli  effettuati dall’appaltatore nei confronti dei   subcontraenti e da questi ad  altri operatori economici devono   transitare su conto corrente dedicato,  bancario o postale; su tale   conto devono essere effettuate sia le operazioni in  entrata che quelle   in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi  assimilati ai conti   correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi  presso i   prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114   sexies del decreto legislativo 1  settembre 1993, n. 385 (Testo unico   delle leggi in materia bancaria e  creditizia); si fa riferimento in   particolare ai conti di pagamento che possono  essere accesi presso   istituti di pagamento e, con il prossimo recepimento della  direttiva CE   110/2009, presso istituti di moneta elettronica.  Inoltre, si ritiene   che gli istituti bancari  possano ricevere pagamenti dalle pubbliche   amministrazioni su conti interni  purché muniti di IBAN ed a condizione   che i pagamenti medesimi  siano in ogni caso disposti con l’indicazione    del CIG. Nel caso di successivo pagamento, disposto a valere sul   medesimo  appalto a favore di altro soggetto della filiera, la banca –   fermo restando  l’obbligo di utilizzare lo stesso CIG con il quale è   stato disposto il  pagamento sul conto interno – potrà utilizzare un   diverso conto dedicato  garantendo, comunque, in ogni momento, la   ricostruibilità dei flussi.

Il conto corrente  può essere dedicato anche in via non   esclusiva e, pertanto, esso può essere  utilizzato promiscuamente per   più commesse, purché, secondo quanto disposto  dall’art. 6 comma 4 del   d.l. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata  la comunicazione   di cui al comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010.  Inoltre, sui   medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari  anche   estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Pertanto, i conti  correnti dedicati alle commesse pubbliche possono   essere adoperati  contestualmente anche per operazioni che non   riguardano, in via diretta, il  contratto cui essi sono stati dedicati.   Ad esempio, un’impresa che opera anche  nell’edilizia privata può   utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico  per   effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In    altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto   dedicato  devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica,   ma tutte le  operazioni relative a questa commessa devono transitare su   un conto dedicato.

È, altresì,  ammesso dedicare più conti alla medesima commessa,   così come dedicare un unico  conto a più commesse. Gli operatori   economici, inoltre, possono indicare come  conto corrente dedicato anche   un conto già esistente, conformandosi tuttavia  alle condizioni   normativamente previste.

Considerato che un  fornitore può avere una molteplicità di   contratti stipulati con la medesima  stazione appaltante, è ammissibile   che lo stesso comunichi il conto corrente  dedicato una sola volta,   valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale  comunicazione   l’appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici  che   verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e    futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – di   uno o  più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli   estremi  identificativi) senza necessità di formulare apposite   comunicazioni per  ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può   essere effettuata sia per le  eventuali commesse precedenti al 7   settembre 2010 che per le commesse  successive.

 

5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati

In base al comma 4  dell’art. 3, come modificato dall’art. 7 del   d.l. n. 187/2010, “ove per il pagamento di spese estranee ai  lavori, ai   servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso  a   somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma   1,  questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante   bonifico  bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento   idonei a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni ”. La   previsione deve essere letta  in connessione con la facoltà, sancita dal   comma 2, di impiegare il conto  corrente dedicato anche per pagamenti   non riferibili in via esclusiva alla  realizzazione degli interventi per   i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta  evenienza, qualora l’operatore economico intenda   reintegrare i fondi del conto  dedicato, lo potrà fare solo mediante   bonifico bancario o postale o con altri  strumenti idonei a garantire la   tracciabilità, nei termini già esposti.

 

5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili

L’art.  3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti   finanziari relativi  agli appalti pubblici siano effettuati     esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale    ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena   tracciabilità  delle operazioni.

Si  tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore,   subappaltatore,  fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il   codice CIG/CUP sia  inseribile negli ordini di pagamento e possa essere   gestito dalle procedure  interne e interbancarie relative allo strumento   di pagamento utilizzato. Non  deve, quindi, venire dispersa   l’informazione finanziaria identificativa del  contratto o del   finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola  movimentazione di   denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità  che   l’intermediario finanziario sia in grado di   registrare e conservare   nel proprio sistema tale informazione onde  renderla accessibile ed   esibirla a richiesta degli organismi deputati ai  controlli. Ai sensi   dell’art. 2220 c.c. gli intermediari devono conservare la    documentazione per 10 anni.

Il  requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo   luogo, per i  trasferimenti di fondi effettuati tramite bonifico   bancario o postale: le  relative procedure di pagamento contemplano   infatti la possibilità di inserire  CIG/CUP nella disposizione di   pagamento. Al bonifico bancario o postale devono  intendersi assimilati   altri servizi di trasferimento di fondi aventi le  caratteristiche del   bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle  banche e   dalle Poste (istituti di pagamento e, in prospettiva, istituti di    moneta elettronica; v. sopra par. 5.1).   Tra gli altri strumenti idonei   ad assicurare la tracciabilità si possono  annoverare, ad esempio, le   c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche),  prevalentemente usate tra   imprese per la riscossione di crediti commerciali.  Date le   caratteristiche dello strumento,   sussiste, peraltro, in questo caso un   vincolo relativo alla circostanza  che il CUP e il CIG devono essere   inseriti fin dall’inizio dal beneficiario  invece che dal pagatore: la   procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da  parte del creditore,   prosegue con un avviso al debitore e si chiude con  l’eventuale   pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso    originariamente impostate dal creditore. Diversa e articolata appare la    situazione che connota i servizi di addebito diretto, riconducibili ai   due  distinti servizi del RID (Rapporti Interbancari Diretti),   sviluppato dalla  comunità bancaria italiana, e quello paneuropeo del   SEPA direct debit sviluppato dallo European  Payment Council, che in   prospettiva sostituirà i prodotti in uso nei  diversi paesi europei   partecipanti alla SEPA (è in corso di approvazione un regolamento    comunitario che introdurrà l’obbligo di dimettere gli schemi di bonifico   e  addebito nazionali per migrare ai corrispondenti prodotti SEPA). Il    RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato   offerto  in Italia; esso consente di effettuare l’incasso di crediti   derivanti da  obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo   ripetitivo e con  scadenza predeterminata e presuppone una   preautorizzazione all’addebito in  conto da parte del debitore. Il   servizio RID – sulla base della sua configurazione  attuale – non   consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità, atteso    che la procedura sottostante non è in grado di gestire informazioni o   causali  specifiche relative alla singola disposizione di pagamento   (esso può risultare  invece compatibile con la “tracciabilità   attenuata”; v. infra par. 7). Diverso  è il caso del SEPA Direct Debit, i   cui flussi informativi prevedono un  campo libero facoltativo nel quale   potrebbero essere ospitati i codici in  parola, consentendo quindi di   rispettare il requisito della piena  tracciabilità.

E’  ammissibile il pagamento di tasse, tributi o tariffe mediante versamento su  conto corrente postale.

 

6. Richiesta ed  indicazione del CIG e del CUP

L’art. 3, comma 5, della legge  n. 136/2010, nel testo   riformulato dal decreto legge n. 187/2010, art. 7, comma  4, stabilisce,   tra le modalità di attuazione della disciplina sulla  tracciabilità dei   flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di  pagamento   relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e    dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice    identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta   della  stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi   dell’art. 11 della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di   progetto (CUP). Nel seguito si  forniscono alcune indicazioni   sull’acquisizione del codice CIG al momento  dell’emanazione della   presente determinazione: è, peraltro, onere delle  stazioni appaltanti   verificare sul sito dell’Autorità la presenza di eventuali    aggiornamenti relativi al funzionamento del sistema SIMOG, nonché le   istruzioni  operative (i chiarimenti sulla compilazione delle maschere   per l’ottenimento  del CIG vanno richiesti al contact center   dell’Autorità).

 

6.1 Il codice CUP

L’assegnazione del CUP da parte  del Comitato Interministeriale per   la programmazione economica-CIPE, presso la  Presidenza del Consiglio   dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità  della rete di   monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni  nuovo   progetto di investimento pubblico. Si evidenzia che “in linea di   massima, un progetto s’identifica in un complesso di  attività   realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un    medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di   finanziamento  pubblico. (…) Saranno comunque registrate al sistema CUP   tutte le tipologie  progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi   strutturali o ricomprese  negli strumenti di programmazione negoziata”   (delibera CIPE 27 dicembre  2002, n. 143; cfr. anche delibera 29   settembre 2004, n. 24).

Le condizioni imprescindibili  che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sostanzialmente sono:

  • la presenza di un decisore pubblico;
  • la previsione di un finanziamento, anche non  prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
  • la presenza di un obiettivo di sviluppo  economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
  • la previsione di un termine entro il quale debba  essere raggiunto l’obiettivo.

Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto  siano   ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno    l’indicazione del CIG relativo al singolo contratto d’appalto ed il   medesimo  CUP attribuito al progetto.

 

6.2 Il codice CIG

La richiesta e la conseguente  assegnazione del CIG, prima   dell’emanazione della legge n. 136/2010,  rispondevano alla diversa   esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure  di affidamento   dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità.  Il CIG è   ora divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato    il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova   funzione ha  comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le   fattispecie  contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente   dall’importo  dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente   adottata.

Nell’ambito della disciplina  dettata agli articoli 3 e 6 della   legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della norma, volta a   tracciare gli  incassi provenienti dai contratti di appalto ed i   pagamenti che, a fronte di  tali incassi, sono effettuati dagli   appaltatori verso i soggetti della filiera,  l’indicazione dei codici   CIG e CUP assume la finalità di rendere l’informazione  “tracciante”. Il   riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP)  consente di   ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti    rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione   appaltante con  l’appaltatore.

Pertanto, il versamento del  contributo all’Autorità è dovuto   dalle stazioni appaltanti, dagli enti  aggiudicatori e dagli operatori   economici secondo le modalità e l’entità  stabilite nelle delibere   annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e  67, della legge 23   dicembre 2005, n. 266. Da ultimo, con deliberazione del 3  novembre   2010, tenuto anche conto della normativa sulla tracciabilità dei  flussi   finanziari, è stato ribadito l’obbligo a carico del responsabile del    procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di   Monitoraggio delle  Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad   ogni nuova procedura di  affidamento, determinando l’importo   dell’eventuale contribuzione in relazione  al valore presunto del   contratto; successivamente il responsabile del  procedimento provvede   all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che  compongono la   procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG,  fissando   altresì l’importo dell’eventuale contribuzione a carico degli  operatori   economici. Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG gli appalti    aventi ad oggetto l’acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica   o gas  naturale, di cui all’art. 25 del decreto legislativo n.   163/2006.

La stazione appaltante è tenuta  a riportare i CIG nell’avviso   pubblico, nella lettera di invito o nella  richiesta di offerte comunque   denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere  richiesto dal responsabile del   procedimento in un momento antecedente  all’indizione della procedura di   gara. Nel caso di acquisti di beni e servizi  effettuati senza lo   svolgimento di una gara o la richiesta di offerta, come ad  esempio per   mezzo del Mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell’art.  11   del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, il CIG va inserito nell’ordinativo di    pagamento. Analogamente, qualora la stazione appaltante sia esclusa    dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità o nei casi in cui   il  contratto sia eseguito in via d’urgenza, il CIG è richiesto, al più   tardi,  nell’ordinativo di pagamento.

E’ opportuno puntualizzare che  il CIG deve essere richiesto   anche con riferimento ai contratti  stipulati tra il 7 settembre 2010 e   il 12  novembre 2010, benché in tale lasso temporale fosse prescritta   l’indicazione  nei pagamenti del solo CUP. La richiesta del CIG, in tal   caso, deve essere  avanzata tempestivamente ora per allora.

Da ultimo, si precisa che la  normativa non impone agli   operatori della filiera l’indicazione del CIG  nell’ambito delle fatture   emesse per l’esecuzione del contratto o del  subcontratto.

 

6.3 Casi di semplificazione del CIG

Dal 2 maggio 2011, l’Autorità  ha reso disponibili alcune   semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG,  al fine di   agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo    soprattutto agli appalti di modesto valore economico (cfr. comunicato   del  Presidente del 2 maggio 2011). In particolare, per i contratti di   lavori di  importo inferiore a 40.000 euro ed i contratti di servizi e   forniture di  importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi   dell’art. 125 del decreto  legislativo n. 163/2006 o con procedura   negoziata senza previa pubblicazione  del bando, per i contratti di cui   agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di  qualunque importo, nonché per   gli altri contratti esclusi del tutto o in parte  dall’ambito di   applicazione del Codice di importo inferiore o uguale a 150.000  euro e   per i contratti affidati direttamente dagli enti aggiudicatori o dai    concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli   articoli  218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il   CIG introducendo  un numero ridotto di informazioni oppure richiedere   fino a due carnet di CIG.  Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal   rilascio, contiene 50 codici GIG  che possono essere immediatamente   utilizzati. I dati relativi a ciascun CIG  devono essere inviati   all’Autorità non oltre 30 giorni dalla data di scadenza  del carnet.

 

6.4 Il CIG negli accordi quadro

Per quanto concerne gli  acquisti effettuati sulla base di accordi   quadro, a cui le pubbliche  amministrazioni possono aderire mediante   l’emissione di ordinativi di  fornitura, la centrale di committenza   richiede l’attribuzione di un CIG in  relazione alla procedura ad   evidenza pubblica che deve essere svolta per la  conclusione   dell’accordo. I singoli contratti stipulati dalle amministrazioni  che   aderiscono all’accordo con gli operatori economici selezionati dalla    centrale di committenza devono essere identificati con un nuovo CIG   (“CIG  derivato”), che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi   allo specifico  contratto.

Qualora il soggetto  (amministrazione) che stipula l’accordo   quadro coincida con quello che è parte  negli appalti a valle   dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole  prestazioni   faranno riferimento al medesimo CIG relativo all’accordo.

 

6.5 Il CIG nelle gare divise in più lotti

Nel caso di una gara che  comprenda una molteplicità di lotti, come   avviene ad esempio nelle procedure  svolte dalle ASL o da centrali di   committenza per l’acquisto di prodotti  farmaceutici e sanitari, la   stazione appaltante richiede un CIG per ciascun  lotto. Il sistema SIMOG   consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione di diversi  lotti ad un   medesimo operatore economico (con il quale la stazione appaltante    stipulerà un contratto unico), di eleggere a “CIG master” uno dei CIG   relativi  ai singoli lotti. Il CIG master può essere utilizzato per i   pagamenti relativi  a tutti i lotti, ferma restando la necessità di   riportare nel contratto l’elenco  completo di tutti i codici CIG   relativi ai lotti affidati.

 

6.6 Acquisti destinati a più commesse

Nel caso in cui per una  prestazione/fornitura oggetto di un   subcontratto si faccia ricorso alle risorse  finanziarie provenienti da   diversi contratti di appalto, occorre, di regola,  effettuare distinti   pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il  tracciato   bancario – indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo    restando l’onere di conservare idonea documentazione contabile.

In via residuale, nel caso di  impossibilità a seguire le   modalità indicate, una terza possibilità è quella  prevista nelle Linee   guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo  CIG (quello   relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG    vengano riportati nella relativa fattura.

 

7. La tracciabilità  attenuata

I commi 2 e 3  dell’articolo 3 della legge n. 136/2010   disciplinano alcuni peculiari movimenti  finanziari posti in essere   dagli operatori economici facenti parte della  filiera.

Tali pagamenti,  sulla base dell’interpretazione dell’Autorità,   sono soggetti ad una sistema di  tracciabilità “attenuta”, in quanto   possono essere effettuati senza  l’indicazione del CIG e del CUP, nei   limiti di seguito indicati.

 

7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2

L’art. 3, comma 2,  prevede che devono transitare sui conti   correnti dedicati le movimentazioni  verso conti non dedicati, quali:

  • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
  • manodopera (emolumenti a operai);
  • spese generali (cancelleria, fotocopie,  abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
  • provvista di immobilizzazioni tecniche;
  • consulenze legali, amministrative, tributarie e  tecniche.

Si deve provvedere  a tali pagamenti attraverso un conto corrente   dedicato, anche in via non  esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.   Il pagamento deve essere effettuato  e registrato per il totale dovuto   ai soggetti indicati, anche se non riferibile  in via esclusiva ad uno   specifico contratto. Ad esempio, se una determinata  attrezzatura viene   utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo  pagamento   risulterà registrato per l’intero con esclusivo riferimento ad una    delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre.   Allo  stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno   effettuati sul conto  dedicato relativo ad una singola specifica   commessa, anche se i dipendenti  prestano la loro opera in relazione ad   una pluralità di contratti.

Con riferimento  tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3 devono essere   eseguiti tramite conto  corrente dedicato, anche con “strumenti diversi   dal bonifico bancario o  postale purché idonei a garantire la piena   tracciabilità delle operazioni per  l’intero importo dovuto”, essendo   escluso il ricorso al contante per ogni  tipo di operazione e per   qualunque importo.

Oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale (e   assimilati) e delle  RiBa. di cui al paragrafo 5.3, è possibile   avvalersi dei servizi di  addebito diretto (RID e SEPA direct debit) e   delle carte di pagamento  purché emesse a valere su un conto dedicato.   E’ consentito anche  l’utilizzo di assegni bancari e postali  purché   ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non    siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o   conto di  pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un   conto dedicato;  c) i predetti titoli vengano emessi muniti della   clausola di non trasferibilità  (non è necessario che sugli stessi venga   riportato il CUP e il CIG).

 

7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3

Ai sensi del comma  3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono   essere eseguiti con strumenti  diversi dal bonifico i pagamenti per:

  • imposte e tasse;
  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in  relazione alla commessa;
  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per  energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti  devono essere obbligatoriamente documentati e,   comunque, effettuati con  modalità idonee a consentire la piena   tracciabilità delle transazioni  finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del   d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione  del CIG/CUP. Possono essere   pertanto effettuati mediante addebiti diretti (RID  o SEPA direct debit)   su carte di  pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

 

7.3 Utilizzo di carte carburante

L’utilizzo  di carte di pagamento con spendibilità limitata   all’acquisto di una gamma circoscritta  di beni o servizi – come le c.d.   “carte carburante” – può essere consentito in  regime di tracciabilità   attenuata, a patto che il CIG sia univocamente  collegato al conto   dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni  effettuate da   ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto  CIG.

 

7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione

Tenendo conto di quanto  previsto dal comma 3 dell’art. 3 della   legge n. 136/2010 per i pagamenti  effettuati dagli operatori privati in    favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete,  si ritiene   che anche i pagamenti  relativi alle utenze delle pubbliche   amministrazioni (quali, a titolo  esemplificativo, luce, gas e telefono)   possano essere effettuati, analogamente  alle modalità indicate nei   contratti di mutuo, avvalendosi del RID senza  indicare i codici CIG nel   singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

 

8. Il fondo economale

Per le spese  effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti,   mediante il fondo economale,  deve ritenersi consentito l’utilizzo di   contanti, nel rispetto della normativa  vigente; rientrano in tale   novero, a titolo esemplificativo, le spese relative  ai pagamenti di   valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese  postali,   biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.

 

Si tratta, in  sostanza, delle spese che ciascuna   amministrazione disciplina in via generale  con un provvedimento   interno: ad esempio, il testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli   enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)  stabilisce che   il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda  l’istituzione di   un servizio di economato “per  la gestione di cassa delle spese di   ufficio di non rilevante ammontare”  (articoli 152 e 153, TUEL). Il   regolamento contiene un’elencazione  esemplificativa degli acquisti di   beni e servizi che rientrano nelle spese  minute e di non rilevante   entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed  urgenza ad   esigenze funzionali dell’ente (non compatibili con gli indugi della    contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione),   entro un  limite di importo fissato, anch’esso, nel medesimo   regolamento; la gestione di  tali spese, superando il rigido formalismo   delle procedure codificate, avviene  secondo modalità semplificate sia   per quanto riguarda il pagamento (per pronta  cassa), contestuale   all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per  quanto concerne   la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese  ammissibili devono essere, quindi, tipizzate   dall’amministrazione mediante  l’introduzione di un elenco dettagliato   all’interno di un proprio regolamento  di contabilità ed   amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a  fronte di   contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della    singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso    concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra   nella  responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo  esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal   d.P.R. 4 settembre 2002  n. 254, concernente le gestioni dei   consegnatari e dei cassieri delle  amministrazioni dello Stato, il quale   contempla le disposizioni che il  regolamento di ciascun ente deve   specificare riguardo la gestione delle spese  di modesta entità,   contenute entro importi certi e prefissati. Tale  regolamento, in   particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei    competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi   urgenti,  nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse   finanziarie.  Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili   devono essere tipizzate  dall’amministrazione mediante l’introduzione di   un regolamento interno, nel  rispetto dei propri limiti di spesa ed   all’infuori dei contratti di appalto.

 

9. Comunicazioni

E’  stabilito  (art. 3, comma 7, come modificato) che i   soggetti tenuti al rispetto degli  obblighi di tracciabilità comunichino   alla stazione appaltante:

  • gli estremi identificativi dei conti correnti  bancari o postali   dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura  alla quale   sono dedicati;
  • le generalità e il codice fiscale delle persone  delegate ad operare sugli stessi;
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione  deve essere effettuata entro sette giorni   dall’accensione del conto corrente  ovvero, nel caso di conti correnti   già esistenti, “dalla loro prima  utilizzazione in operazioni   finanziarie relative ad una commessa pubblica”  (cfr. art. 3, comma 7   come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del  d.l. n.   187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine “utilizzazione”    sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione   di  conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta   comunicazione alla  stazione appaltante, non é ipotizzabile l’utilizzo   del conto stesso per i  pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i  rapporti giuridici in atto o che verranno   instaurati con la medesima stazione  appaltante (presenti e futuri),   l’appaltatore/contraente si può avvalere di uno  o più conti correnti   dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive  per ogni   commessa pubblica.

In caso di persone  giuridiche, la comunicazione de qua deve   essere sottoscritta da un  legale rappresentante ovvero da un soggetto   munito di apposita procura.  L’omessa, tardiva o incompleta   comunicazione  degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7,   comporta, a carico del  soggetto inadempiente, l’applicazione di una   sanzione amministrativa pecuniaria  da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma   4, della legge n. 136/2010).

Al fine di  permettere alle stazioni appaltanti di assolvere   all’obbligo di verifica delle  clausole contrattuali, sancito dal comma 9   dell’art. 3, i soggetti tenuti al  rispetto delle regole di   tracciabilità, tramite un legale rappresentante o  soggetto munito di   apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante  copia di   tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti    della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai    servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per   estratto  mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed   idonea evidenza  dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì   ammissibile assolvere  all’onere di comunicazione mediante l’invio di   dichiarazioni sostitutive  sottoscritte, secondo le formalità di legge,   con le quali le parti danno atto,  dettagliandoli, dell’avvenuta   assunzione degli obblighi di tracciabilità.  Resta, tuttavia, fermo che   le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera  devono comunque   effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione  rese.

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