Trasparenza: Sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici
Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal dlgs. 97/2016 (cd. “decreto Trasparenza”), erano già state oggetto di una ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo limitatamente all’Autorità Garante della privacy. Con la delibera dell’Anac, la sospensione viene estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.
Delibera numero 382 del 12 aprile 2017: Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.
VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
VISTA la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, con cui l’Autorità ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigenti pubblici, ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all’art. 41 co. 3 del medesimo decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017 secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l’ordinanza del TAR e che pertanto, “salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione” dei dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.
VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l’ordinanza del TAR Lazio sez. I-quater, n. 1030/2017, al fine di valutare se estendere l’indicazione prevista dal TAR a tutti i dirigenti di cui al citato art. 14.
VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è stato trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, “consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”.
CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 2017 l’Avvocatura rappresenta che l’ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.
VISTO il ricorso di un’organizzazione sindacale – che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti – e di quattro dirigenti pubblici, notificato all’ANAC in data 7 aprile 2017 per l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
CONSIDERATO che nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all’ANAC indicandolo come “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”.
VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse.
Il Consiglio dell’Autorità
delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Roma, 12.4.2017
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito
COMUNICATO DEL 12 APRILE 2017
Oggetto: determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co.1, lett. c) ed f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.
Com’è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.
L’Autorità, con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
Al riguardo, in data 2 marzo 2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
In data 7 aprile 2017 è stato notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.
Il ricorso è stato presentato oltre che da alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti.
Nel ricorso si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Roma, 12 aprile 2017
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Delibera e al relativo Comunicato del Presidente: