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ANAC: Società Organismi di Attestazione.

Comunicato del Presidente del  29 marzo 2017

Qualificazione  per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche  nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del  24/08/2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA.

La UNIONSOA,  per conto della Società Organismi di Attestazione associate, ha rappresentato  alcune problematiche operative nel processo di attestazione – correlate all’evento  sismico del 24/08/2016 ed a quelli successivi del 26/10/2016, 30/10/2016 e  18/01/2017, che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo – riguardanti le  imprese che hanno sede nelle zone terremotate o che vi hanno eseguito lavori.
In dettaglio,  è stato segnalato che gli uffici tecnici delle amministrazioni interessate dal  sisma incontrerebbero significative difficoltà nello svolgere le seguenti  attività, essenziali per consentire alle SOA di concludere positivamente l’iter  di attestazione:
A) relativamente  ai lavori pubblici:
1) emettere i  C.E.L. ed inserirli telematicamente nel casellario ANAC;
2) riscontare  le richieste di acquisizione dei bandi di gara
B) relativamente  ai lavori non assoggettati alla normativa sui contratti pubblici:
3) riscontare  le richieste di veridicità della documentazione esibita alle SOA dalle imprese  che intendono qualificarsi;
4) fornire  copie autentiche dei progetti approvati.
Onde  evitare penalizzazioni delle imprese coinvolte dalle problematiche citate, la UNIONSOA  ha chiesto di valutare la possibilità di ricorrere a ‘procedure semplificate’,  qualora le Amministrazioni interessate – in risposta ai riscontri di veridicità  delle SOA – confermino che, allo stato, non sono nelle condizioni logistiche di  dare corso ai riscontri richiesti.
Nel caso in  questione occorre quindi preventivare misure di carattere straordinario e  transitorio, utili a superare le difficoltà prospettate, contemperando gli  interessi delle imprese ad ottenere l’attestato di qualificazione, con quelli  più generali legati alla necessità che gli operatori economici accedano alla  qualificazione solo in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del  possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Tanto  premesso, sentita in via breve anche la Struttura del Commissario straordinario  del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico  del 24 agosto 2016, si ritiene di fornire una risposta alle istanze  rappresentate, nei termini indicati di seguito.
In ordine  alla delimitazione massima dell’ambito territoriale per il quale potranno  trovare applicazione transitoria le procedure semplificate, si richiamano gli  allegati al D.L. n. 189 del 17/10/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24 agosto 2016”) e successivi, dove sono elencati i Comuni ricadenti nel  cosiddetto ‘cratere’.
Per quanto  riguarda l’ambito temporale durante il quale saranno applicabili le procedure  transitorie, si ritiene che per il ritorno alla piena operatività delle Amm.ni  Comunali, e quindi al superamento del regime straordinario causato dal sisma,  sia opportuno fare riferimento alla durata della Gestione Commissariale, il cui  termine massimo di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2018.

Definiti  in tal modo l’ambito territoriale e quello temporale, si dispone che:

  1. dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei C.E.L. in via  telematica (si rammenta che il RUP, in possesso delle credenziali, può accedere  ai sistemi dell’Autorità da qualsiasi terminale). Per quanto riguarda i dati da  inserire, nell’indisponibilità degli atti conservati presso l’Ente, il RUP  potrà avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa (ovviamente purché ne  riconosca la sostanziale attendibilità), apponendo una specifica annotazione  nel campo testo finale del C.E.L. (Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei  lavori), che attesti il carattere provvisorio dei dati contenuti nel  certificato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base degli atti in  possesso dell’impresa;
  2. in relazione ai bandi di gara, se l’Amm.ne Comunale non è in  grado, logisticamente, di fornire i riscontri richiesti dalla SOA, la stessa  dovrà tentare di recuperare detta documentazione e i provvedimenti  amministrativi attraverso altri siti istituzionali o portali di settore (si  pensi, ad esempio, anche agli obblighi di pubblicazione – concernenti i  provvedimenti amministrativi – sui siti web, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, di cui al D.Lgs.n.33/2013 e  successivi). Se la SOA documenta, in atti del fascicolo di attestazione, i  tentativi infruttuosi per rintracciarli, potrà acquisirli dall’impresa;
  3. analogamente, per quanto riguarda le copie dei progetti  approvati, se l’Amm.ne non è in grado di fornire sufficiente riscontro, la SOA  dovrà operare una valutazione della documentazione esibita dall’impresa,  conservando anche in questo caso la comprova delle verifiche svolte.

Allo  scadere del periodo transitorio (e quindi fino al 31/12/2018 o al termine  anteriore di cessazione della gestione Commissariale straordinaria), le SOA  dovranno procedere all’effettuazione di verifiche ed acquisizioni con modalità  ordinarie per tutti gli attestati rilasciati nel periodo, adottando  provvedimenti di ridimensionamento/decadenza ora per allora, all’emergere di  eventuali valutazioni preclusive da parte delle Amm.ni preposte.
Il mancato  svolgimento delle verifiche (una volta cessata la transitorietà) comporterà  l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente, a  prescindere dal momento in cui tale omissione dovesse venire in rilievo; analoghe  conseguenze deriveranno dal caso in cui venga accertato che la SOA ha omesso di  svolgere le ordinarie verifiche presso gli Enti Interessati, nonostante ciò  fosse stato possibile sin da subito.
Approvato dal  Consiglio nell’adunanza del 29 marzo 2017.

Raffaele  Cantone

Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017
Il  Segretario, Maria Esposito

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