Le disposizioni del Codice vanno coordinate con le previsioni del d.lgs. 175/2016 e, in particolare, con l’art. 4, che individua le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e l’art. 16 che reca la disciplina delle società in house.
L’art. 4, al comma 4, stabilisce che le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo. Pertanto, dette società possono occuparsi:
– della produzione di un servizio di interesse generale*, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
– della progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 50/2016;
– dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente partecipante;
– di servizi di committenza, ivi compresa la committenza ausiliaria, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
La disposizione precisa altresì che tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, salvo quanto previsto dall’art. 16. Detto art. 16, infatti, oltre a prevedere – in conformità al Codice – che oltre l’80% del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fornisce ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento della « produzione ulteriore» (per la residua quota inferiore al 20%) stabilendo che tale attività è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo descritto non comporta lo scioglimento del rapporto, ma configura una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del cod. civ. e dell’art. 15 del T.U. A detta situazione consegue, quindi, la possibilità di denunziare i fatti al tribunale competente da parte de i soci che rappresentano le percentuali del capitale sociale previste dalla norma o dallo statuto, del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero. All’esito della denuncia, il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società oppure, sospendere temporaneamente il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, incaso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L’art. 16 prevede, inoltre, che la suddetta irregolarità possa essere sanata ricorrendo, nel termine di tre mesi, a due possibilità alternative: la rinuncia a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, risolvendo i relativi rapporti contrattuali, oppure la rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell’ente pubblico socio, sciogliendo i relativi rapporti. In questo caso, le attività che erano state affidate alla società controllata devono essere riaffidate mediante procedure competitive nei sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dell’attività oggetto di affidamento alla società in house, è previsto che nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, la società controllata continui ad eseguire il contratto. La norma stabilisce, altresì, che le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal D.lgs. n.50/2016 e fa salvo il disposto dell’art. 192 del Codice medesimo.