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Pareri di precontenzioso In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Il Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta. Poiché a seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche, si è reso necessario, con un Comunicato del Presidente, specificare le modalità di trattazione delle istanze pregresse.

 

Oggetto: Regolamento per il rilascio dei pareri  di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse.

L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre  parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo  svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della  richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito  ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile  innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo  120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso  contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte  ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo  amministrativo».

Il  Consiglio dell’Autorità, visto il parere del Consiglio di Stato 14 settembre  2016 n. 1920, nell’adunanza del 5 ottobre 2016, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento  per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il suddetto  Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 e  sul sito dell’Autorità.

Si  rappresenta che, a seguito della novellata disciplina dell’istituto introdotta  dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di  precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, è di particolare  impatto la previsione della comunicazione,  da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti  interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima  (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel  menzionato parere, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio  del contraddittorio. In ragione di ciò, si comunica che le istanze  pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora  permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al  rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto  delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  informatico.

 
Regolamento del 5 ottobre 2016

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