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ANAC: Affidamenti società in house. Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti

Di seguito si riportano i chiarimenti a firma del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone in merito alla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house nelle  more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni  aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti  diretti nei confronti delle proprie società in  house, previsto dal comma 1 dell’articolo 192, anche in caso di mancato inoltro della domanda di iscrizione, stante l’interesse generale della  questione, è stato ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei  soggetti interessati nei termini seguenti.

L’art.  192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco  delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano  mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai  sensi del medesimo comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei  requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio  atto.

La  norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto,  delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei  requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.

L’adozione dell’atto in  parola da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza delle  disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  sulla disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing.

Nelle more, tenuto  conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione  (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento  diretto alle società in house può  essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni  aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti  legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei  medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle  prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro  della domanda di iscrizione.

In un’ottica  sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1,  (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di  procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e,  conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso  attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla  possibilità di effettuare affidamenti in  house.

Le  domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione  dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso  definite.

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