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Alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale.

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
 comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035) 

(GU n.62 del 13-3-2021) 

 

Vigente al: 28-3-2021

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n.  119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE)  2016/759  della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2128   della
Commissione, del 12 novembre  2019,  che  stabilisce  il  modello  di
certificato ufficiale e le  norme  per  il  rilascio  di  certificati
ufficiali per le merci consegnate a  navi  in  uscita  dall'Unione  e
destinate   all'approvvigionamento   o   al    consumo    da    parte
dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a  una  base  militare  della
NATO o degli Stati Uniti; 
  Vista la decisione 2007/275/CE della  Commissione,  del  17  aprile
2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre  a
controlli presso i posti  di  ispezione  frontaliera  a  norma  delle
direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE; 
  Visto il regolamento  (UE)  2019/2007  della  Commissione,  del  18
novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
gli elenchi  di  animali,  prodotti  di  origine  animale,  materiale
germinale, sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti  derivati,
fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti  di  controllo
frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del
23  aprile  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  il  documento
sanitario comune di entrata che accompagna le partite  di  animali  e
merci fino alla loro destinazione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1793   della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento  temporaneo
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che  disciplinano
l'ingresso nell'Unione di determinate  merci  provenienti  da  alcuni
Paesi terzi, e che attua  i  regolamenti  (UE)  2017/625  e  (CE)  n.
178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e   abroga   i
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE)  2015/175,  (UE)
2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali specifici  per  alcune  categorie  di  animali  e
merci, le misure  da  adottare  in  seguito  all'esecuzione  di  tali
controlli e alcune  categorie  di  animali  e  di  merci  esenti  dai
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1715   della
Commissione, del 30 settembre  2019,  che  stabilisce  norme  per  il
funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema  («il  regolamento
IMSOC»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli  enzimi  alimentari  e
che modifica la direttiva 83/417/CEE del  Consiglio,  il  regolamento
(CE)  n.  1493/1999  del  Consiglio,  la  direttiva  2000/13/CE,   la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni
ingredienti  alimentari  con  proprieta'  aromatizzanti  destinati  a
essere  utilizzati  negli  e  sugli  alimenti  e  che   modifica   il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,  i  regolamenti  (CE)  n.
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  Testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,  recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti  surgelati  provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli  sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che  fissa  le  condizioni  e  le
modalita'  per  il  riconoscimento  e  la  registrazione  di   taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore  dell'alimentazione
degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190,  recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.  69,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  79/117/CEE   e
91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n.  547/2011  che  attua  il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni  in
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2017,  n.  29,  recante
disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui  ai
regolamenti  (CE)  n.  1935/2004,  n.  1895/2005,  n.  2023/2006,  n.
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti; 
  Visto il decreto  legislativo  7  febbraio  2017,  n.  27,  recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al  regolamento  (CE)  n.   1924/2006   relativo   alle   indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante  codice
del terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante  Codice
della protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, recante regolamento per la disciplina igienica della  produzione
e del commercio delle  acque  gassate  e  delle  bibite  analcooliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte  IV:
articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e  da  252  a
256,  che  prevede  un  sistema  nazionale   di   identificazione   e
registrazione  degli  operatori,  inclusi  i   trasportatori,   degli
stabilimenti, degli animali e  dei  loro  movimenti,  sostituendo,  a
partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e
registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi; 
  Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che
prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la
registrazione e identificazione degli animali; 
  Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, gia' istituita
con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196  per
la tenuta  del  registro  nazionale  previsto  all'articolo  101  del
regolamento (UE) 2016/429; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  14  febbraio  1991,
recante determinazione delle  tariffe  e  dei  diritti  spettanti  al
Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore  di   sanita'   e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti  interessati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al
finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita'  ufficiali
e, in particolare, l'articolo 80  che  prevede  che,  per  coprire  i
relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti
diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del
regolamento stesso; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ad  interim,  della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati  per
garantire l'applicazione della normativa in  materia  di  alimenti  e
sicurezza alimentare,  materiali  e  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale,  sottoprodotti
di origine animale e  prodotti  derivati,  benessere  degli  animali,
immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione
del titolo II, capo VI, del regolamento  (UE)  2017/625,  di  seguito
«regolamento».  Rientrano  tra  i  controlli  ufficiali  e  le  altre
attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli  effettuati
con mezzi di comunicazione a  distanza  o  su  documenti  in  formato
elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il  rispetto
degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto  determina
altresi' la tariffa  per  l'ispezione  in  caso  di  macellazione  di
animali fuori dal macello  per  autoconsumo  e  in  caso  di  animali
selvatici oggetto  di  attivita'  venatoria  per  autoconsumo  o  per
cessione diretta. 
  2. Le Autorita' competenti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano  e  riscuotono
le tariffe previste dal presente decreto. 
  3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati
e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e  agli  altri
enti di cui agli articoli 14 e 15, e  concorrono,  in  aggiunta  alle
risorse  provenienti  dal  finanziamento   del   Servizio   sanitario
nazionale,  ad  assicurare  adeguate  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per organizzare, effettuare  e  migliorare  il
sistema dei controlli ufficiali e delle  altre  attivita'  ufficiali,
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. 
  4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano, per i controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali per i quali  non  sono  previste  tariffe  armonizzate  nel
presente decreto, possono determinare proprie tariffe,  nel  rispetto
del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve  le  esclusioni
di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite  dall'articolo  8  del
presente decreto. 
  5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento,  per  assicurare
risorse  finanziarie  adeguate  alle  Autorita'  competenti   per   i
controlli ufficiali e  le  altre  attivita'  ufficiali,  il  presente
decreto prevede l'applicazione  delle  tariffe  obbligatorie  di  cui
all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai  sensi
dell'articolo 80 del regolamento. 
  6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: 
    a) agli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117; 
    b)  alle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro
regionale della Protezione civile di cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  7. Gli operatori che effettuano produzione  primaria  e  operazioni
associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: 
    a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; 
    b) il riconoscimento di cui  all'articolo  4  e  all'articolo  6,
comma 13; 
    c) i controlli ufficiali  originariamente  non  programmati  e  i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali  su  richiesta  di
cui all'articolo 9; 
    d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente
decreto, ove previste. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine  previsto
          per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo
          e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli  schemi
          dei  decreti  delegati.  Il  parere   e'   espresso   dalle
          Commissioni permanenti  delle  due  Camere  competenti  per
          materia entro sessanta giorni, indicando specificamente  le
          eventuali disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle
          direttive della  legge  di  delegazione.  Il  Governo,  nei
          trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
          con le sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i
          testi alle Commissioni per il parere  definitivo  che  deve
          essere espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. (12) 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3,  lett.
          g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2018,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: 
              «Art. 12. (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio  e
          la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - (Omissis). 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1.  Il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
              (Omissis). 
                g) rivedere le disposizioni del  decreto  legislativo
          19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le  modalita'  di
          finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste
          all'articolo 7 e in conformita' alle  norme  contenute  nel
          capo VI del titolo II del  regolamento  (UE)  2017/625,  al
          fine di attribuire alle autorita' competenti  di  cui  alla
          lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          necessarie  per  organizzare  ed  effettuare  i   controlli
          ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
          migliorare il sistema  dei  controlli  e  di  garantire  il
          rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia. 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce
          i principi  ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  852/2004/CE,
          regolamento  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
          sull'igiene dei prodotti alimentari,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile  2004,
          n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  853/2004/CE,
          regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per  gli
          alimenti di origine animale, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2017,  n.  2017/625/UE,
          regolamento del Parlamento europeo  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  7  aprile
          2017, n. L 95. 
              -  Il  regolamento  (CE)  9  marzo  2016  n.  2016/429,
          regolamento del Parlamento europeo relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale») (Testo rilevante ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          31 marzo 2016, n. L 84. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2124   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  le  norme  per  i  controlli
          ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
          trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che
          modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008,
          (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010,  (UE)
          n.  142/2011,  (UE)  n.  28/2012  della   Commissione,   il
          regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e
          la  decisione  2007/777/CE  della  Commissione,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   12
          dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il   regolamento   (CE)   12   novembre   2019,   n.
          2019/2128/UE, regolamento di esecuzione  della  Commissione
          che stabilisce il modello di  certificato  ufficiale  e  le
          norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci
          consegnate  a  navi  in  uscita  dall'Unione  e   destinate
          all'approvvigionamento    o    al    consumo    da    parte
          dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare
          della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              - La decisione 17  aprile  2007  n.  2007/275/CE  della
          Commissione relativa agli elenchi di prodotti  composti  da
          sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri, a
          norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e  97/78/CE,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 4 maggio 2007, n. L 116. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione,  del
          18 novembre 2019, recante  modalita'  di  applicazione  del
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per  quanto  riguarda  gli  elenchi  di  animali,
          prodotti   di   origine   animale,   materiale   germinale,
          sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno
          e  paglia  soggetti  a  controlli  ufficiali  ai  posti  di
          controllo frontalieri e recante  modifica  della  decisione
          2007/275/CE,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 3 dicembre 2019, n. L 312. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1602   della
          Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento
          (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda il documento sanitario  comune  di  entrata
          che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro
          destinazione, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  30  settembre
          2019, n. L 250. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1793  della
          Commissione, del 22 ottobre 2019,  relativo  all'incremento
          temporaneo  dei  controlli  ufficiali  e  delle  misure  di
          emergenza  che  disciplinano  l'ingresso   nell'Unione   di
          determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e  che
          attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e abroga  i  regolamenti
          (CE) n. 669/2009, (UE) n.  884/2014,  (UE)  2015/175,  (UE)
          2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre
          2019, n. L 277. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2126   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  le  norme  per  i  controlli
          ufficiali specifici  per  alcune  categorie  di  animali  e
          merci, le misure da adottare in seguito  all'esecuzione  di
          tali controlli e alcune categorie di  animali  e  di  merci
          esenti  dai  controlli  ufficiali  ai  posti  di  controllo
          frontalieri,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  999/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante
          disposizioni   per   la   prevenzione,   il   controllo   e
          l'eradicazione   di   alcune   encefalopatie    spongiformi
          trasmissibili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea del 31 maggio 2001, n. L 147. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE  e
          89/109/CEE,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 13 novembre 2004, n. L 338. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  183/2005  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  gennaio   2005,   che
          stabilisce  requisiti  per   l'igiene   dei   mangimi,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          8 febbraio 2005, n. L 35. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n  1069/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  (Regolamento  sui
          sottoprodotti di  origine  animale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  del  14  novembre
          2009, n. L 300. 
              - Il regolamento (UE) n.  142/2011  della  Commissione,
          del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di  applicazione
          del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  recante   norme   sanitarie   relative   ai
          sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
          destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE  del
          Consiglio per quanto riguarda taluni  campioni  e  articoli
          non sottoposti a controlli veterinari  alla  frontiera,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          26 febbraio 2011, n. L 54. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1715  della
          Commissione, del 30 settembre 2019,  che  stabilisce  norme
          per il funzionamento del sistema per il  trattamento  delle
          informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi  elementi
          di sistema («il regolamento IMSOC»),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 ottobre 2019,
          n. L 261. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1332/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli  enzimi  alimentari  e  che  modifica   la   direttiva
          83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n.  1493/1999
          del  Consiglio,  la  direttiva  2000/13/CE,  la   direttiva
          2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n.  258/97,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 31 dicembre 2008, n. L 354. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1333/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli additivi  alimentari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre  2008,  n.  L
          354. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli  aromi  e  ad  alcuni   ingredienti   alimentari   con
          proprieta'  aromatizzanti  destinati  a  essere  utilizzati
          negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento  (CEE)
          n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n.  2232/96  e
          (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   31
          dicembre 2008, n. L 354. 
              - La legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  modifica
          degli articoli 242, 243, 247, 250 e  262  del  testo  unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329. 
              - Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,
          recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
          alimenti  surgelati  destinati   all'alimentazione   umana,
          limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
          surgelati provenienti da Paesi non appartenenti  alla  CEE,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
          39. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.  194,
          recante disciplina delle modalita' di  rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2008, n. 289. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,
          recante depenalizzazione dei reati  minori  e  riforma  del
          sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge
          25 giugno  1999,  n.  205,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,   recante
          «Attuazione  della  direttiva   95/69/CE   che   fissa   le
          condizioni e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e  la
          registrazione  di  taluni  stabilimenti   ed   intermediari
          operanti nel  settore  dell'alimentazione  degli  animali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105: 
              «Art.  4.  (Procedura  per  il   riconoscimento   degli
          stabilimenti e degli intermediari). - (Omissis). 
              3. La domanda per ottenere  il  riconoscimento  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e  di
          cui all'articolo 3 deve essere presentata  alla  regione  o
          alla provincia autonoma competente per territorio.». 
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
          disciplina sanzionatoria per le violazioni del  regolamento
          (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi  e  i  requisiti
          generali   della   legislazione   alimentare,    istituisce
          l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  e  fissa
          procedure  nel  settore  della  sicurezza  alimentare,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007,  n.  193,  recante  attuazione
          della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
          di sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
          europei nel medesimo  settore,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261: 
              «Art.  2.  (Autorita'  competenti).  -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui  all'articolo  3  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante
          disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione    delle
          disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1107/2009  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive 79/117/CEE e  91/414/CEE,  nonche'  del
          regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento  (CE)
          n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia
          di etichettatura dei prodotti fitosanitari,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2017,  n.  29,
          recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  di
          disposizioni di cui ai regolamenti (CE)  n.  1935/2004,  n.
          1895/2005, n. 2023/2006, n.  282/2008,  n.  450/2009  e  n.
          10/2011, in materia di  materiali  e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con prodotti alimentari  e  alimenti,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65. 
              - Il  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,  n.  27,
          recante disciplina sanzionatoria per  la  violazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1924/2006
          relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute
          fornite  sui  prodotti  alimentari,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, recante definizione  e  aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del  18  marzo
          2017. 
              - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante
          Codice  della  protezione  civile,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          1958,  n.  719,  recante  regolamento  per  la   disciplina
          igienica della  produzione  e  del  commercio  delle  acque
          gassate e delle bibite analcooliche gassate e  non  gassate
          confezionate in  recipienti  chiusi,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 e,  in  particolare,  la
          parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244
          a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema  nazionale  di
          identificazione e registrazione degli operatori, inclusi  i
          trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro
          movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021,  ogni
          altra modalita' di  identificazione  e  registrazione,  ivi
          compresa quella prescritta per gli  scambi,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016,
          n. L 84. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 maggio  1999,  n.  196,  recante  Attuazione
          della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna   la
          direttiva  64/432/CEE  relativa  ai  problemi  di   polizia
          sanitaria in materia di scambi intracomunitari  di  animali
          delle specie bovina  e  suina,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, S.O.: 
              «Art. 12. - 1. Presso il Ministero  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
          aziende unita' sanitarie locali e'  istituita,  nei  limiti
          della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
          legislativi, una banca  dati  informatizzata  collegata  in
          rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
          3 e 4;  tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende
          unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
          alle province autonome e al  Ministero  della  sanita';  il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
              2. Per ciascun animale appartenente alla specie  bovina
          sono indicati: 
                a) il codice o i codici di identificazione unici  per
          i casi di cui all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquies  del  regolamento   (CE)   n.   1760/2000   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio  2000,  e
          successive modificazioni; 
                b) la data di nascita; 
                c) il sesso; 
                d) la razza o il mantello; 
                e) il codice di identificazione della  madre  o,  nel
          caso di un animale importato da un Paese terzo,  il  codice
          unico  di  identificazione  del  mezzo  di  identificazione
          individuale assegnato all'animale  dallo  Stato  membro  di
          destinazione  a  norma  del  citato  regolamento  (CE)   n.
          1760/2000; 
                f)  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  di
          nascita; 
                g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
          cui l'animale e' stato  custodito  e  le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
                h) la data del decesso o della macellazione; 
                i) il tipo di mezzo di  identificazione  elettronica,
          se applicato all'animale. 
              3. In relazione agli animali della  specie  suina  sono
          indicati: 
                a) il numero di registrazione dell'azienda  d'origine
          o  dell'allevamento  d'origine,  nonche'  il   numero   del
          certificato sanitario, quando prescritto; 
                b) il numero di registrazione dell'ultima  azienda  o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
              4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
                a) il numero di identificazione che  deve  contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
                b) il nome  e  l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
              4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
          agli animali della specie suina, sono fornite  a  decorrere
          dal 31 dicembre 2000. 
              5. La banca dati di cui al comma  1  e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
                a) il numero di identificazione degli  animali  della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
                b) un elenco dei movimenti di ciascun  animale  della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
              5-bis. Le informazioni di cui al comma 5,  lettera  b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
                a)  per  gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
          nascita, entro il 31 dicembre 2001; 
                b) per gli animali in  partenza  da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
              6. Le informazioni di cui al comma  5  sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
              6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli  animali
          della specie suina, la registrazione nella  banca  dati  di
          cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
          spostati,  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  o
          dell'allevamento di partenza, il numero di  identificazione
          dell'azienda o  dell'allevamento  di  arrivo,  la  data  di
          partenza o la data di arrivo.». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  14  febbraio
          1991, recante determinazione delle tariffe  e  dei  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
          richiesta  e  ad  utilita'  dei  soggetti  interessati,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  63  del  15  marzo
          1991. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n. 193 recante «Attuazione  della  direttiva
          2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
          alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
          medesimo settore, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          novembre 2007, n. 261, cosi' recita: 
              «Art.  2.  (Autorita'  competenti).  -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui  all'articolo  3  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 117, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1, vedi nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
regolamento e le seguenti: 
    a) «prodotti  primari»:  i  prodotti  della  produzione  primaria
compresi i prodotti della terra,  dell'allevamento,  della  caccia  e
della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004,  articolo  2,
paragrafo 1, lettera b); 
    b)  «produzione  primaria»:  tutte  le  fasi  della   produzione,
dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,  compresi
il raccolto, la mungitura e la produzione  zootecnica  precedente  la
macellazione e comprese la  caccia  e  la  pesca  e  la  raccolta  di
prodotti selvatici,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002,
articolo 3, punto 17.  Per  il  settore  della  pesca  la  produzione
primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca,  raccolta  di
prodotti vivi della  pesca  in  vista  dell'immissione  sul  mercato,
nonche'  le  operazioni  connesse  di  macellazione,  dissanguamento,
decapitazione, eviscerazione, taglio delle  pinne,  refrigerazione  e
confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da  pesca  o  in  una
azienda di acquacoltura; 
    c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi  del
regolamento (CE) n.  852/2004,  allegato  I,  parte  A,  capitolo  I,
paragrafo 1: 
      1)  il  trasporto,  il  magazzinaggio  e  la  manipolazione  di
prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che  cio'  non
alteri sostanzialmente la loro natura; 
      2)  il  trasporto  di  animali  vivi,  ove  necessario  per  il
raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004; 
      3) in caso di prodotti  di  origine  vegetale,  prodotti  della
pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la  consegna  di
prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata  sostanzialmente
modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento; 
    d) e' considerata operazione associata alla  produzione  primaria
anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative
e consorzi di imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
Codice  civile,  quando  effettuata  esclusivamente  per   i   propri
imprenditori  agricoli  associati.   Qualora   i   prodotti   primari
depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi
ad altre imprese, non a nome e per conto dei  produttori  primari,  i
depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto. 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.  852/2004
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
          sull'igiene dei prodotti alimentari, vedi nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 178/2002, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 3 
 
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  di
  competenza  del  Ministero  della  salute  eseguiti  dai  Posti  di
  controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi  di  cui
  all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. 
 
  1. Il Ministero della salute, per i  controlli  ufficiali  eseguiti
presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali  e  sulle
merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere  a)  e  b)  del
regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella
A, Tabella D  e  Tabella  E  del  presente  decreto,  in  conformita'
all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento. 
  2. Il Ministero della salute, per i  controlli  ufficiali  eseguiti
presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo
1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci,  ai  sensi
dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f)  del  regolamento,
applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1,  Tabella  B  del
presente  decreto,  in  conformita'  all'articolo  79,  paragrafo  2,
lettera a) del regolamento. 
  3. Per  il  finanziamento  dei  controlli  periodici  di  cui  agli
articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di  cui  all'allegato
1, sezione 1,  Tabella  C,  del  presente  decreto,  si  applica,  in
conformita' all'articolo 80 del regolamento, a tutte  le  partite  di
merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47
e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema
informativo TRACES. 
  4. Le tariffe  relative  alle  prestazioni  rese  per  i  controlli
ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati  dal
PCF presso i depositi di cui all'articolo  23  del  regolamento  (UE)
2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2,  in  conformita'
all'articolo 80 del regolamento. 
  5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile  della  partita
le analisi di laboratorio derivanti dai: 
    a) controlli intensificati di cui al  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019; 
    b) controlli di cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2019/1793
della Commissione del 22 ottobre 2019; 
    c) controlli di cui all'articolo 45,  paragrafo  3,  all'articolo
65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento. 
  6. L'importo  dei  costi  delle  analisi  deve  essere  corrisposto
dall'operatore direttamente al  laboratorio  ufficiale  che  effettua
l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei  campioni
al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al
PCF. 
  7. Per  i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali
eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e  i  depositi  doganali,
l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e  2  e
fornisce  anticipatamente   al   PCF   l'attestazione   dell'avvenuto
versamento. 
  8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale  dei  PCF
impiegato su richiesta dell'operatore nelle attivita' di controllo di
cui agli articoli da 44 a  46  del  regolamento,  presso  i  depositi
doganali di cui all'articolo 23  del  regolamento  (UE)  2019/2124  e
presso i punti di controllo,  sono  a  totale  carico  dell'operatore
interessato. 
  9. Le tariffe relative alle prestazioni rese  dal  Ministero  della
salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23  del
regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3,
in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 
  10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo  23
del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al  Ministero
della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono  le  tariffe
di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione  di  pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza da parte del Ministero. 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2124,
          vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  7  novembre
          2019, n. 2019/1873/UE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  22  ottobre
          2019 n. 2019/1793/UE, vedi nelle note alle premesse. 
                               Art. 4 
 
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  di
  competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. 
 
  1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo  148  del  regolamento,  delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel  che
si trovano in acque internazionali, applica  le  tariffe  individuate
nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del  presente  decreto.  Le
tariffe sono  determinate  ai  sensi  degli  articoli  81  e  82  del
regolamento. 
  2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
alla  verifica  del  mantenimento  dei   requisiti,   come   previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi  officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si  trovano  in
acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1,
sezione 4,  tabella  A  del  presente  decreto.  Le  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezione 4,  tabella  A  del  presente  decreto,  sono
determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. 
  3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo  148  del  regolamento,  delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel  che
si  trovano  in  acque  nazionali,  applica  la  tariffa  individuata
nell'allegato 1, sezione 4, tabella B,  del  presente  decreto.  Tale
tariffa  e'  determinata  ai  sensi  degli  articoli  81  e  82   del
regolamento. 
  4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla  verifica  del  mantenimento  dei   requisiti,   come   previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si  trovano  in
acque nazionali, applica le tariffe forfettarie  annuali  individuate
in base a tre fasce di rischio, di cui  all'allegato  1,  sezione  4,
tabella C, del presente decreto. Le  tariffe  forfettarie,  ai  sensi
dell'articolo 80 del regolamento,  sono  determinate  secondo  quanto
previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di
rischio riferito ad  ogni  stabilimento/nave.  Tali  tariffe  vengono
applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. 
  5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei  controlli
ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai  commi  2  e  4;  in
funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento  puo'
essere previsto un sopralluogo  con  periodicita'  variabile  da  uno
all'anno fino ad uno ogni cinque anni. 
  6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e  2
comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale. 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 5 
 
               Tariffe per i controlli ufficiali e le 
            altre attivita' ufficiali per l'esportazione 
 
  1. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati
all'attivita' di esportazione, compresa  la  verifica  dei  requisiti
richiesti dai Paesi terzi,  costituiscono  un  compito  istituzionale
delle autorita' competenti e  sono  effettuati  nell'interesse  e  su
richiesta dell'operatore. 
  2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
all'abilitazione all'esportazione, incluso  l'eventuale  sopralluogo,
applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a),  del
presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi  dell'articolo
82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 
  3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla verifica della risoluzione di una non conformita'  rilevata  nel
corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la  tariffa
di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b)  del  presente  decreto.
Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82,  paragrafo  1,
lettera a) del regolamento. 
  4. Il  Ministero  della  salute,  ai  fini  della  ricertificazione
annuale  per  il  mantenimento  dello  stabilimento  in   liste   per
l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1,  sezione  5,
lettera c) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi
dell'articolo  82,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  regolamento.  E'
responsabilita' dell'operatore provvedere a trasmettere al  Ministero
della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento. 
  5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali, nell'interesse e  su  richiesta  dell'operatore,
finalizzati all'attivita' di esportazione, applica la tariffa su base
oraria ai sensi dell'articolo 10, comma  2.  La  tariffa  di  cui  al
presente comma deve  essere  calcolata  separatamente  rispetto  alle
altre tariffe. 
  6. Rientrano  tra  i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali  di  cui  al  comma  5  quelli  per  l'inserimento   e   il
mantenimento  degli  stabilimenti  nelle  liste  export  compresi  il
campionamento e i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali
finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. 
  7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi  analisi,  prove  e
diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico  dell'operatore,
che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo e'
aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo. 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 6 
 
Tariffe per i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali
                    dell'Azienda sanitaria locale 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  79,  paragrafo  1,  del  regolamento,
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati  nei
macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore  tra  quelle
previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3  del  presente
decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo  10,
comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della  tariffa  su  base
oraria, fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  1  e
all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento  alla
somma del numero di ore del controllo ufficiale  eseguito  dalle  ore
6,00 alle ore 18,00 per la visita  ante  mortem  e  l'ispezione  post
mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o di  lavorazione
della selvaggina,  e  del  numero  di  ore  del  controllo  ufficiale
programmato effettuato nell'arco delle 24  ore.  Fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, del  presente  decreto  l'operatore
responsabile dello stabilimento  come  individuato  dall'allegato  2,
sezioni 1 e 3 del presente  decreto  deve  concordare  con  l'Azienda
sanitaria locale la  programmazione  delle  giornate  e  degli  orari
rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al
fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  79,  paragrafo  1,  del   regolamento
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati  nei
laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della  produzione  di
latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo
8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente  decreto,  applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore  tra  quelle
individuate dall'allegato 2  del  presente  decreto,  rispettivamente
nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su  base  oraria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La  tariffa  su  base
oraria, fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  1  e
all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita  al  numero
di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle
24 ore. 
  3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai  centri
di lavorazione della selvaggina, l'Azienda  sanitaria  locale,  fatto
salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma
1, applica la tariffa piu' favorevole all'operatore tra: 
    a) la tariffa  calcolata  sommando  gli  importi  ottenuti  dalle
tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe  delle
sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e 
    b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1  e  2
del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente  nel
macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio
di sezionamento. 
  4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a),
del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola  la  tariffa
di cui all'allegato 2, sezione 2,  sulla  base  dei  quantitativi  di
carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. 
  5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse  attivita'  di
cui all'allegato 2, sezioni da 1  a  5,  l'Azienda  sanitaria  locale
applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi  dei
commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione. 
  6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati
sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione  6,  tabella  A,
del presente  decreto  che  commercializzano  all'ingrosso  ad  altri
operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello  annesso  e  da
quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore
finale - una quantita' superiore al 50 per cento della propria  merce
derivante da una o piu' attivita' di cui alla  medesima  tabella  del
presente decreto,  applica  le  relative  tariffe  forfettarie  annue
differenziate in tre fasce di rischio,  fatte  salve  le  indicazioni
previste nella medesima tabella. 
  7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al  comma  6,  il
livello  di  rischio  degli  stabilimenti  definito  nella   relativa
categorizzazione regionale deve essere  ricondotto  dalle  regioni  e
dalle province autonome  di  Trento  e  Bolzano  alle  fasce  di  cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  8.  Le  tariffe,  determinate  in  conformita'   all'articolo   82,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere
dall'esecuzione del controllo ufficiale. 
  9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o  piu'  attivita'
registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione  6,  tabella
A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente
a quella dell'attivita' della medesima  sezione  con  il  livello  di
rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. 
  10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma  6,  i
broker e gli intermediari  di  commercio  con  sede  diversa  da  uno
stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione  alimenti  della
grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti,
i depositi per attivita' di  commercio  all'ingrosso  di  alimenti  e
bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di
cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo  stabilimento
che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al medesimo comma in data
antecedente al  1°  luglio  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui
l'operatore trasmette  l'autodichiarazione  di  cui  all'allegato  4,
modulo 6. 
  12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attivita' di  cui
all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attivita' di  cui  all'allegato
2,  sezione  6,  tabella  A,  l'Azienda  sanitaria   locale   applica
rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la  pertinente  tariffa
prevista all'allegato  2,  sezione  6,  tabella  A,  fatte  salve  le
indicazioni  nella  medesima  tabella   A.   Per   gli   stabilimenti
riconosciuti per l'attivita'  sia  dell'allegato  2,  sezione  2  sia
dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di  carne:
Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1,  e  all'articolo
9, comma 1, viene calcolata sulla  base  delle  tonnellate  di  carne
commercializzate come carne fresca anziche' sulle tonnellate di carni
introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui  al  comma
2,  in  relazione  all'applicazione  della  tariffa  piu'  favorevole
all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria. 
  13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi  dell'articolo  82,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento,  inclusive  degli  eventuali
sopralluoghi, le  tariffe  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8  del
presente decreto, per il riconoscimento  condizionato  e  definitivo,
per  la  registrazione  e  per   i   relativi   aggiornamenti   degli
stabilimenti dei settori: 
    a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE)  n.
852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in  relazione  al
riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai  regolamenti  (CE)
n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; 
    b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento  (CE)
n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo  2,  lettera  b)  del
regolamento; 
    c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento
(CE) n. 1069/2009; 
    d)  della  sanita'  animale,  limitatamente   al   riconoscimento
condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli  da
94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429. 
  14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai
sensi dell'articolo 82, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento,
alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su  base
oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto,  qualora
il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore  incluse
nella   tariffa   forfettaria,   in   relazione    alla    tipologia,
all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le
tariffe   per   gli   aggiornamenti   della   registrazione   e   del
riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi: 
    a) sospensione o revoca del riconoscimento; 
    b) sospensione o cessazione  dell'attivita'  di  un  operatore  o
stabilimento registrato; 
    c) variazione della toponomastica; 
    d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali. 
  15.  La  tariffa  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,   per   le
autorizzazioni, diverse  dai  riconoscimenti  di  cui  al  comma  13,
previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma  1,
e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 
  16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca
della  Trichinella  e  gli  importi  delle  analisi  di   laboratorio
effettuate  nell'ambito  dell'ispezione  post  mortem  degli  animali
sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono  a  carico
dell'operatore dello stabilimento di macellazione  o  di  lavorazione
della selvaggina che li  corrisponde  all'Azienda  sanitaria  locale.
Qualora  l'operatore  dello  stabilimento  di   macellazione   o   di
lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca
della Trichinella all'interno  del  proprio  stabilimento,  le  spese
relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo
carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe per i  controlli
ufficiali calcolate ai  sensi  dell'articolo  6,  commi  1  e  3  del
presente decreto. 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004
          n. 852/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004
          n. 853/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  12  gennaio
          2005 n. 183/2005/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  21  ottobre
          2009 n. 1069/2009/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento. (CE) 9 marzo 2016,
          n. 2016/429, vedi nelle note alle premesse. 
                               Art. 7 
 
Tariffe  per  l'ispezione  effettuata  dal  veterinario  dell'Azienda
  sanitaria locale in caso  di  macellazione  di  animali  fuori  dal
  macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici  oggetto  di
  attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta 
 
  1.  Per  l'ispezione  effettuata,  su  richiesta  dell'interessato,
secondo  la  disciplina  regionale,  dal   veterinario   dell'Azienda
sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello
per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica,  per  seduta  di
macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato  2,  sezione
9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale  e  delle
spese di viaggio. Per ogni animale successivo al  primo,  ispezionato
nella stessa  seduta  di  macellazione,  l'Azienda  sanitaria  locale
applica la tariffa forfettaria di  cui  all'allegato  2,  sezione  9,
lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui  al  presente  comma,  gli
importi per le analisi di laboratorio, ove previste,  sono  a  carico
del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. 
  2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al  comma
1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo
dell'esame per la ricerca  delle  Trichinelle,  ove  prevista,  e'  a
carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio. 
  3.  Per  l'ispezione  effettuata   dal   veterinario   dell'Azienda
sanitaria locale in caso di animali selvatici  oggetto  di  attivita'
venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria
locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria
di  cui  all'allegato  2,  sezione   9,   lettera   a),   comprensiva
dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio.  Per  ogni
animale successivo al primo,  ispezionato  nello  stesso  intervento,
l'Azienda sanitaria locale applica  la  tariffa  forfettaria  di  cui
all'allegato 2, sezione 9, lettera b). 
  4.  Ai  fini  del  mantenimento  del  controllo  della   situazione
epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici  oggetto
di attivita' venatoria o abbattuti nei piani di controllo,  l'analisi
per  la  ricerca  delle  Trichinelle  e'   effettuata   gratuitamente
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale. 

                               Art. 8 
 
                            Maggiorazioni 
 
  1. Ai controlli ufficiali e  alle  altre  attivita'  ufficiali,  su
richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda  sanitaria  locale,
si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2,
maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati: 
    a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; 
    b) nei giorni festivi; 
    c) nei  giorni  feriali  con  richiesta  inferiore  alle  24  ore
rispetto  all'orario  previsto  per  l'effettuazione  del   controllo
ufficiale o dell'altra attivita' ufficiale. 
  2. La maggiorazione di cui al comma 1  e'  calcolata  separatamente
dalle altre tariffe, con le modalita' di cui all'allegato  5,  modulo
12. 
  3. Quando  i  controlli  ufficiali  di  cui  all'articolo  3,  sono
effettuati su richiesta  dell'operatore  fuori  dalla  fascia  oraria
ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1,
commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per  gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla  tariffa  su  base
oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento. 
  4. La tariffa applicata all'operatore e' maggiorata dello  0,5  per
cento per l'attuazione del Piano di controllo  nazionale  pluriennale
previsto  dall'articolo  109,  paragrafo  1,  del   regolamento.   La
maggiorazione di cui al presente comma e' calcolata con le  modalita'
di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe
di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalita' di cui
allegato 5,  modulo  14  del  presente  decreto  per  le  tariffe  di
competenza dei PCF e non  rientra  nella  ripartizione  di  cui  agli
articoli  14  e  15  del  presente  decreto.   Sono   escluse   dalla
maggiorazione dello 0,5 per cento: 
    a) le tariffe forfettarie e la tariffa  su  base  oraria  per  il
riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e  per
i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato
2, sezione 8, del presente decreto; 
    b)  le  tariffe  forfettarie  per  l'ispezione   effettuata   dal
veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione  di
animali fuori dal macello  per  autoconsumo  e  in  caso  di  animali
selvatici oggetto  di  attivita'  venatoria  per  autoconsumo  o  per
cessione diretta, di cui  all'allegato  2,  sezione  9  del  presente
decreto; 
    c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione
3 del presente decreto; 
    d) le tariffe per i  controlli  ufficiali  svolti  dal  Ministero
della salute per il riconoscimento dei depositi di  cui  all'articolo
23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione
3 del presente decreto; 
    e) le tariffe per i  controlli  ufficiali  svolti  dal  Ministero
della  salute  sulle  navi  officina  -  FV,  sulle   navi   deposito
frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui  all'allegato  1,
sezione 4 del presente decreto; 
    f) le tariffe per i controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali ai fini export,  di  cui  all'allegato  1,  sezione  5  del
presente decreto. 
  5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le
tariffe di cui allegato  1,  sezione  1  del  presente  decreto  sono
integrate  dalla  tariffa  calcolata  su   base   oraria   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione. 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 4, del
          decreto  legislativo  8  novembre  1990,  n.  374   recante
          riordinamento degli istituti  doganali  e  revisione  delle
          procedure di accertamento e controllo in  attuazione  delle
          direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e  n.  82/57/CEE
          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
          tema di procedure di esportazione delle merci  comunitarie,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14  dicembre  1990,
          n. 291, S.O.: 
                «Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento  delle
          dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  l'orario   ordinario   di
          apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle
          imposte indirette e' fissato dalle ore 8,00 alle ore  18,00
          nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle  ore  8,00  alle
          ore 14,00 nella giornata  di  sabato,  con  esclusione  dei
          giorni festivi. 
                (Omissis). 
                4. I direttori  degli  uffici  possono  disporre  una
          diversa articolazione ovvero una riduzione  dell'orario  di
          apertura degli uffici qualora le esigenze  di  servizio  lo
          consentano. 
                (Omissis).». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2124,
          vedi nelle note alle premesse. 
                               Art. 9 
 
Controlli  ufficiali  originariamente  non   programmati,   controlli
  ufficiali e altre attivita' ufficiali su richiesta degli  operatori
  effettuati dall'Azienda sanitaria locale 
 
  1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui
all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c)  del  regolamento  e  per  i
controlli ufficiali e le  altre  attivita'  ufficiali  effettuati  su
richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo  80  del
regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo
10,  comma  2,  del  presente  decreto,  inclusiva  degli   eventuali
certificati e attestati ufficiali. 
  2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente  non
programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari  in  caso
di  accertata   non   conformita',   o   sospetta   non   conformita'
successivamente  confermata,  da  parte   dell'Autorita'   competente
ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il  controllo  ufficiale
relativo alla verifica della risoluzione della  non  conformita',  di
cui al comma 1,  sia  contestuale  ad  un  controllo  ufficiale  gia'
programmato, non si applica  la  tariffa  prevista  per  i  controlli
ufficiali originariamente non programmati. 
  3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali  e  altre  attivita'
ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti  dall'operatore
interessato, compresi quelli: 
    a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali; 
    b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; 
    c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza. 
  4.  Nessuna  riduzione   delle   tariffe   determinate   ai   sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso in cui  l'ispezione
ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. 
  5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al
di fuori del macello,  si  applica  la  tariffa  forfettaria  di  cui
all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La
tariffa di cui  al  presente  comma  e'  applicata  indipendentemente
dall'esito  dell'ispezione  ante  mortem.  Nessuna  riduzione   delle
tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista
nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. 
  6. La tariffa di cui ai  commi  1  e  5  si  applica  a  tutti  gli
operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della  produzione
primaria, gli  operatori  del  settore  dei  MOCA,  i  broker  e  gli
operatori responsabili della immissione in commercio e  dell'uso  dei
prodotti fitosanitari, ove pertinente. 
  7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo
sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 2. 
  8. I controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali,  inclusi
analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo  o  di
un sospetto di non conformita' sono tariffati a carico dell'operatore
solo  a  seguito  di  conferma  della  non   conformita'   ai   sensi
rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e  dell'articolo  138,
paragrafo 4, del regolamento. 
  9.  Gli  importi  per  le  analisi  di  laboratorio  a  seguito  di
campionamenti effettuati in corso  di  controlli  ufficiali  e  altre
attivita' ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore. 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 10 
 
  Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali 
                           su base oraria 
 
  1.  La  tariffa  oraria  del  controllo  ufficiale  e  delle  altre
attivita' ufficiali e' definita sulla base dei costi  medi  sostenuti
dalle Autorita' competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del
regolamento.   L'importo   della   tariffa   oraria   e'    riportato
nell'allegato 3, sezione 1. 
  2. La tariffa del  controllo  ufficiale  e  delle  altre  attivita'
ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda  sanitaria  locale,
e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5,  modulo  11
del  presente  decreto,  moltiplicando  la  tariffa  oraria  di   cui
all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni
di ore impiegate da ciascun addetto per  l'esecuzione  del  controllo
ufficiale,  ai  sensi   dell'articolo   14   del   regolamento,   per
l'esecuzione delle altre attivita' ufficiali di cui  all'articolo  2,
paragrafo 2, del regolamento e  per  il  rilascio  di  certificati  e
attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare  e'  il
minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente
articolo non deve essere  computato  il  tempo  per  il  viaggio.  La
richiesta di pagamento della tariffa di cui al  presente  comma  deve
essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5,
modulo 11 del presente decreto. 
  3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle  altre
attivita' ufficiali, di competenza del  Ministero  della  salute,  e'
determinata con le modalita' indicate  nell'allegato  5,  modulo  14,
moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per
le  ore  e  frazioni  di  ore  impiegate  da  ciascun   addetto   per
l'esecuzione  del  controllo  ufficiale  e  delle   altre   attivita'
ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.  La
frazione oraria minima da considerare e' di quindici minuti. Ai  fini
della determinazione della tariffa di cui al  presente  articolo  non
deve essere computato il  tempo  per  il  viaggio.  La  richiesta  di
pagamento  della  tariffa  di  cui  al  presente  comma  deve  essere
effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
14. 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 11 
 
                     Tariffe per la controversia 
 
  1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3  del
regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto  Superiore  di
Sanita'  l'esame  documentale  dell'analisi,  della  prova  o   della
diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si
applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione  3  del  presente
decreto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  6  novembre
2007, n. 193, la tariffa di cui  al  comma  1,  deve  essere  versata
anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita'  che
esegue l'esame documentale e le  eventuali  altre  analisi,  prove  o
diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato  5,  modulo
13 del presente decreto. 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: 
                «Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria).  -  1.
          Dal presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
          oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 
                2.  Le  amministrazioni   interessate   svolgono   le
          attivita' previste dal  presente  decreto  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente. 
                3.  Le  spese  relative  alle  registrazioni   e   ai
          riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai  regolamenti
          di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese,  secondo
          tariffe  e  modalita'  di  versamento  da  stabilirsi   con
          disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo  del
          servizio.». 
                               Art. 12 
 
        Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe 
                 da parte del Ministero della salute 
 
  1. Gli importi complessivi delle tariffe  di  cui  all'allegato  1,
sezioni 1 e  2  sono  versati  dall'operatore  interessato  su  conto
corrente postale  intestato  all'Ufficio  responsabile  del  PCF  del
Ministero della salute che effettua il controllo,  anche  avvalendosi
del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online. 
  2. Gli importi di cui al comma 1  sono  versati  dall'operatore  al
momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES. 
  3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma  1,  i  PCF
possono consentire all'operatore che si  avvale  in  modo  ricorrente
dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto  a  scalare»;
in tal caso l'operatore interessato  versa  in  anticipo  un  importo
calcolato dal PCF. 
  4.  Quando  e'  adottato  il  criterio  del  «conto  a  scalare»  e
l'operatore interessato cessa l'attivita',  il  PCF  restituisce,  su
richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto. 
  5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine  anno
versati in eccedenza, sono  restituiti  all'operatore  interessato  o
accreditati per l'anno successivo. 
  6.  Le  spese  di  cui  all'articolo  3,  comma  8,  sono   versate
dall'operatore  interessato  su  conto  corrente  postale   intestato
all'Ufficio responsabile del  PCF  del  Ministero  della  salute  che
effettua il controllo. 
  7. La  tariffa  di  cui  all'allegato  1,  sezione  3,  e'  versata
dall'operatore interessato su conto corrente intestato  al  Ministero
della salute, al capo XX  -  capitolo  n.  2583  -  dell'entrata  del
bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato  alla
Tesoreria dello Stato, riportando nella  causale  del  versamento  il
riferimento al riconoscimento del deposito doganale. 
  8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima
dell'erogazione  della  prestazione,  sul  conto   corrente   postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la  rispettiva  voce  per  la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al  competente  Ufficio  della  Direzione
generale della  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione  del
Ministero della salute. 
  9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle  navi
deposito frigorifero -  ZV  e  delle  navi  reefer  vessel  in  acque
internazionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  gli   operatori
presentano al Ministero della salute richiesta  di  riconoscimento  e
corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle  A
e  B.  Gli   operatori   allegano   all'istanza   di   riconoscimento
l'attestazione di pagamento. La visita e'  effettuata  entro  novanta
giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero. 
  10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi
deposito frigorifero -  ZV  e  delle  navi  reefer  vessel  in  acque
nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al
Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la
tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella  B.  Gli  operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione  di  pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza da parte del Ministero. 
  11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2,
nei trenta giorni successivi alla comunicazione del  Ministero  della
salute, di cui all'articolo 4, comma 6,  l'operatore  corrisponde  la
tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini
dell'esecuzione  del  controllo  ufficiale,  l'operatore  deve   dare
riscontro  al  Ministero  della  salute  della  corresponsione  della
tariffa. 
  12. Ai fini dell'applicazione  della  tariffa  forfettaria  di  cui
all'articolo 4, comma 4, entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno,  gli
operatori  responsabili  delle  navi-stabilimento  corrispondono   al
Ministero della salute la tariffa relativa al livello di  rischio  di
cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C. 
  13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate,
prima dell'erogazione della prestazione, sul conto  corrente  postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la  rispettiva  voce  per  la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al  competente  Ufficio  della  Direzione
generale della  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione  del
Ministero della salute. 

                               Art. 13 
 
        Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe 
               da parte dell'Azienda sanitaria locale 
 
  1. L'Azienda sanitaria locale, per gli  stabilimenti  dell'allegato
2, sezioni 1 e  3,  sulla  base  dei  dati  produttivi  e  delle  ore
impiegate  per  il  controllo  ufficiale  presso   lo   stabilimento,
comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e
3  dell'allegato  4,  determina  mensilmente  la  tariffa  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9,
comma 1  ed  emette  la  richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle
indicazioni di cui ai relativi moduli 1  e  3  dell'allegato  5,  con
periodicita' almeno trimestrale. 
  2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2,  sezioni
2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda  sanitaria
locale  i  dati   produttivi   del   mese   precedente,   utilizzando
rispettivamente  i  moduli  2,  4  e  5  dell'allegato  4.  L'Azienda
sanitaria  locale,  sulla  base  dei  dati  produttivi  e  delle  ore
impiegate  per  il  controllo  ufficiale  presso   lo   stabilimento,
determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6,  commi  2,
3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo  9  comma  1  ed
emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di  cui
ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicita'  almeno
trimestrale. 
  3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2,
sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda  sanitaria  locale  nel
mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato
4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite  all'anno  solare
precedente.    Qualora    negli    anni     successivi     all'ultima
autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non  ci  fossero
variazioni delle informazioni  richieste  nel  modulo  6,  non  sara'
necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni
acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria  locale  applica
la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di  cui  all'allegato
2, sezione 6, tabella A riferita  all'anno  in  corso  ed  emette  la
richiesta di pagamento entro il  31  marzo.  Per  il  primo  anno  di
applicazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  tutti  gli
operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella  A,  sono  tenuti
alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione  di  quelli
di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione  di
cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle
piattaforme di  distribuzione  alimenti  della  grande  distribuzione
organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei  depositi  per
attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei  cash
and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10. 
  4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda  sanitaria
locale per i controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali  di
cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui  all'allegato  5,  modulo  10  del  presente
decreto. L'Azienda  sanitaria  locale  per  l'ispezione  ante  mortem
presso l'azienda di provenienza  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,
lettera  c),  emette  richiesta  di  pagamento   sulla   base   delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6. 
  5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem  in  caso
di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo
9,  comma  5,  emette  richiesta  di  pagamento  sulla   base   delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7. 
  6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato  e
definitivo e per i relativi  aggiornamenti  di  cui  all'articolo  6,
comma 13,  emette  richiesta  di  pagamento  della  relativa  tariffa
forfettaria  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,  all'atto   della
presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base  delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine  dei
procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore
impiegate  eccedano  quelle  comprese  nella   tariffa   forfettaria,
l'Azienda sanitaria locale, relativamente  alle  ore  aggiuntive,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola  la  tariffa  come  indicato
rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima  sezione  8  ed  emette
richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle   indicazioni   di   cui
all'allegato  5,  modulo  10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per   le
autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di  cui  all'articolo  6,
comma  15,  emette  richiesta  di  pagamento  della  tariffa  di  cui
all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle  indicazioni  di
cui all'allegato 5, modulo 10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per  la
registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui  all'articolo  6,
comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa
forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7. 
  7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui  all'articolo
7, commi 1 e 3,  emette  richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9. 
  8. L'Istituto  Superiore  di  Sanita',  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di  pagamento  sulla  base
delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13. 
  9.  Gli  importi  relativi  alle  analisi  di  laboratorio  di  cui
all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa  di  cui
al comma 1. 
  10. Gli  importi  relativi  alle  analisi  di  laboratorio  di  cui
all'articolo  9,  commi  8  e  9,  sono  corrisposti   dall'operatore
all'Azienda sanitaria locale. 
  11. Gli operatori  provvedono  al  pagamento  della  tariffa  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. 
  12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore  a
20 euro, e'  possibile  emettere  tale  richiesta  al  raggiungimento
dell'importo  di  20  euro  entro  l'anno  di  riferimento.   Qualora
l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione
non viene effettuata in quanto antieconomica ai  sensi  dell'articolo
79, paragrafo 4 del regolamento. 
  13. Le tariffe dell'allegato 2,  sezione  6,  non  sono  restituite
all'operatore  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'   nel   corso
dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato  2,  sezione  6,  non  sono
applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare. 
  14.  Le  somme  relative  alle  richieste   di   pagamento   emesse
dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di  contabilita'
generale  dedicati.  Le  somme  riscosse  sono   contabilizzate   con
periodicita' trimestrale. 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 14 
 
   Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute 
 
  1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati: 
    a) la quota dell'80 per  cento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato con versamento alla sezione della Tesoreria  provinciale  dello
Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14  del
capo  XX  per  essere   riassegnata,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ad  appositi  capitoli  del  programma
«Sanita' pubblica veterinaria»  nell'ambito  della  missione  «Tutela
della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro  di
responsabilita'  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei
farmaci  veterinari,  per  la  copertura  delle  spese  connesse   ai
controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo,  anche
fuori  dall'orario  ordinario  di  apertura  degli  uffici,  di   cui
all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato; 
    b) la  quota  del  5  per  cento  agli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali competenti per territorio per  l'attivita'  di  supporto
sulle importazioni; qualora  l'analisi  richiesta  non  possa  essere
eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale  si  avvale  di  un
altro  Istituto  zooprofilattico   sperimentale,   rimborsandone   al
medesimo il costo; 
    c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata  del  bilancio
dello Stato con versamento alla sezione della  Tesoreria  provinciale
dello Stato competente per territorio sul  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX. 
  2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di  cui  all'articolo
8, comma 4 sono versati  alla  sezione  della  Tesoreria  provinciale
dello Stato competente per territorio sul  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX. 
  3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione  delle  quote  di
cui al presente articolo. La ripartizione  in  quote  percentuali,  a
favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il
relativo versamento deve avere cadenza mensile, da  effettuare  entro
il giorno 5 del mese successivo a quello in  cui  le  suddette  quote
sono state riscosse. 
  4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano
nella ripartizione di cui al presente articolo. 

                               Art. 15 
 
  Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale 
 
  1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del
presente  decreto,  sono  ripartite  in  relazione  al   livello   di
compartecipazione ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'
ufficiali come indicato nel comma 2. 
  2.  Gli  introiti  derivanti  dalla   riscossione   delle   tariffe
dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria  di
cui all'articolo 10, comma  2,  ad  esclusione  delle  tariffe  delle
sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, secondo la seguente ripartizione: 
    a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la
attribuiscono  in  proporzione  all'attivita'  svolta  dalle  singole
strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanita'
pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della  sicurezza  alimentare
di cui all'articolo 7-quater, comma  4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle  spese  correnti  e  di
investimento   relative   all'ottimizzazione   e   al   miglioramento
dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di  cui  al  regolamento,
nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa  la
copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i
controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali,  anche   su
richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore  18,00  e  le
ore 6,00 e nei giorni festivi; 
    b) la quota del 3,5  per  cento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare  l'efficacia
della  programmazione  e  dell'attuazione  dei  piani  di   controllo
regionali pluriennali; 
    c) la quota del  3,5  per  cento  agli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e Bolzano,  sulla  base  di  quanto
stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali; 
    d)  la  quota  dell'1  per  cento  ai  laboratori  nazionali   di
riferimento per attivita' correlate ai  controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali; 
    e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnata al Ministero della salute per la  copertura  delle  spese
relative al potenziamento e  al  miglioramento  dell'efficacia  della
programmazione  e  dell'attuazione  delle  attivita'   di   controllo
ufficiale e delle  altre  attivita'  ufficiali  di  competenza  degli
Uffici del Ministero. 
  3. Entro la fine del mese successivo al  semestre  di  riferimento,
l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di  cui  al
comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al
presente articolo. 
  4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da
parte dell'Azienda  sanitaria  locale,  la  regione  o  la  provincia
autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere
entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione  al  Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di
persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina  un
commissario  ad  acta  abilitato   ad   avvalersi   delle   strutture
dell'Azienda sanitaria locale medesima. 
  5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4,  non  rientra
nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere  versata
dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. 
  6.  L'importo  relativo  alle  analisi  di   laboratorio   riscosso
dall'Azienda sanitaria locale ai sensi  dell'articolo  6,  comma  16,
dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra
nella ripartizione di cui al presente  articolo.  Tale  importo  deve
essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale
al quale e' stato inviato il campione. 
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
dispongono, a livello regionale o di province  autonome,  l'eventuale
ripartizione tra regione e  province  autonome  e  Azienda  sanitaria
locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi
dell'allegato 2, sezione 8. 
          Note all'art. 15: 
              - L'articolo 7-quater, comma 4 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge
          23  ottobre  1992,  n.  421»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, cosi' recita: 
                «Art. 7-quater. (Organizzazione del  dipartimento  di
          prevenzione). - (Omissis). 
                4. Le strutture organizzative  dell'area  di  sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  operano  quali
          centri   di   responsabilita',    dotati    di    autonomia
          tecnico-funzionale  e   organizzativa   nell'ambito   della
          struttura dipartimentale, e  rispondono  del  perseguimento
          degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
          delle disposizioni  normative  e  regolamentari  regionali,
          nazionali e internazionali, nonche'  della  gestione  delle
          risorse economiche attribuite. 
                (Omissis).». 
                               Art. 16 
 
             Modalita' di rendicontazione delle tariffe 
 
  1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione  o  provincia
autonoma  le  somme  riscosse,  ripartite  e  trasferite   ai   sensi
dell'articolo 15, con periodicita' semestrale entro la fine del  mese
successivo al semestre di riferimento, sulla base  delle  indicazioni
di cui al modulo 1 dell'allegato 6. 
  2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun
anno,  pubblica  sul  Bollettino  Ufficiale  il  modulo  2   di   cui
all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende
sanitarie locali nell'anno precedente. 
  3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il  30  aprile,
il modulo di cui  al  comma  2,  al  Ministero  della  salute  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  la  verifica  degli
adempimenti di cui al presente decreto. 
  4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori
ufficiali designati, trasmettono  al  Ministero  della  salute  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, i dati relativi alle somme percepite  nell'anno  precedente  ai
sensi dell'articolo  15,  comma  2,  lettera  c),  sulla  base  delle
indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3. 
  5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono  al  Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  il
31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno
precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base
delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4. 
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  vigilano
sulla rendicontazione di cui al comma 1. 
  7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata  al
bilancio dello Stato,  rendono  il  conto  della  gestione  ai  sensi
dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli
articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  e
comunicano semestralmente al Ministero della salute  e  al  Ministero
dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo  14  del
presente decreto, delle tariffe riscosse,  utilizzando  il  modulo  5
dell'allegato 6 del presente. 
          Note all'art. 16: 
              - L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
          2440 recante «Nuove disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  1923,  n.
          275, cosi' recita: 
                «Art. 74. - Gli agenti incaricati  della  riscossione
          delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle  spese,
          o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle  quali
          lo Stato diventa debitore, o hanno  maneggio  qualsiasi  di
          denaro ovvero debito di  materia,  nonche'  coloro  che  si
          ingeriscono negli incarichi  attribuiti  ai  detti  agenti,
          dipendono direttamente, a seconda dei  rispettivi  servizi,
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          alle quali debbono rendere il conto della gestione e,  sono
          sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro  e  alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
                Sono  anche  obbligati  alla  resa  del  conto   alle
          amministrazioni  centrali   o   periferiche   dalle   quali
          direttamente dipendono gli impiegati  ai  quali  sia  stato
          dato incarico di riscuotere entrate di qualunque  natura  e
          provenienza. 
                I   conti    giudiziali    sono    trasmessi    dalle
          amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo
          di  rispettiva   competenza   alle   ragionerie   centrali,
          regionali  e  provinciali  dello  Stato,  a   norma   delle
          disposizioni legislative e regolamentari vigenti,  entro  i
          due mesi successivi alla  chiusura  dell'esercizio  cui  il
          conto si riferisce. 
                Le predette ragionerie,  riveduti  i  conti  ad  esse
          pervenuti,  qualora  non  abbiano   nulla   da   osservare,
          appongono  sui  singoli  conti  la  dichiarazione  di  aver
          eseguito il riscontro di loro competenza e  li  trasmettono
          alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla  data
          della loro ricezione ovvero a quella  della  ricezione  dei
          chiarimenti o dei documenti richiesti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 621, 622, 623  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  recante  «Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 giugno 1924, n. 130: 
                «Art.  621.  -  Gli  agenti  della   riscossione   di
          qualsiasi entrata debbono presentare  il  rispettivo  conto
          giudiziale all'intendenza di finanza, o agli  altri  uffici
          provinciali e compartimentali da cui dipendono. 
                Il conto giudiziale di ogni agente della  riscossione
          deve essere di regola distinto in due parti. 
                La prima parte dimostra: 
                  a)  le  somme  rimaste  da  riscuotere  alla   fine
          dell'esercizio o della gestione  precedente  ed  il  carico
          successivamente dato al contabile, sia  dal  carico  certo,
          sia proveniente da somme accertate  all'atto  stesso  della
          riscossione; 
                  b)  il  discarico  per   somme   riscosse   o   per
          annullamenti, variazioni  e  simili  riferibili  al  carico
          accertato; 
                  c) i resti che per la competenza  stessa  risultano
          da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione. 
                La parte seconda dimostra: 
                  d) il debito o il credito  dell'esercizio  o  della
          gestione  precedente,  quando  non  si  tratti   di   prima
          gestione; 
                  e) il debito per somme incassate; 
                  f) le somme versate; 
                  g) i discarichi amministrativi; 
                  h) i resti per le somme rimaste da  versare,  o  il
          credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
          o al termine della gestione. 
                Il carico e il discarico  ed  i  resti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del presente articolo, sono  dimostrati
          distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. 
                Agli  effetti  della  responsabilita'  di  cui   agli
          articoli 189 e 190 del titolo V del  presente  regolamento,
          gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se  ne
          sia  fatta  richiesta  dalla  Corte  dei  conti   o   dalla
          ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori  dai
          quali non abbiano riscosse le somme dovute durante  l'anno,
          con la indicazione delle cause della mancata riscossione  e
          col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate,
          gli atti incoati e  tutti  gli  altri  mezzi  adoperati,  a
          tenore  dei  relativi  regolamenti   ed   istruzioni,   per
          riscuotere le dette partite. 
                Insieme col conto in denaro,  gli  agenti  che  hanno
          ricevuto  in  consegna  bollettari   pel   rilascio   delle
          quietanze ai  debitori,  debbono  presentare  il  conto  di
          carico e di scarico debitamente documentato dei  bollettari
          ricevuti e di quelli consumati.  Questo  conto,  quanto  al
          carico, dev'essere in relazione  coll'uscita  che  per  gli
          stessi  bollettari  risulta  dal  conto  del  consegnatario
          presso l'intendenza di finanza.» 
                «Art. 622. - I conti giudiziali  degli  agenti  della
          riscossione   di   ogni    provincia    o    compartimento,
          singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai  quali
          furono  presentati,  vengono  da  questi   trasmessi   alle
          competenti ragionerie centrali con elenchi distinti  per  i
          vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.» 
                «Art. 623. - Le ragionerie centrali (332), riveduti i
          conti ad esse pervenuti, in base ai  documenti  allegati  e
          verificatili  con  gli  elementi  di  riscontro   in   loro
          possesso, appongono sui singoli conti la  dichiarazione  di
          avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono,  con
          gli elenchi degli uffici provinciali  o  compartimentali  e
          con tutti i documenti, alla Corte dei conti.». 
                               Art. 17 
 
    Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento 
 
  1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore  di  cui
all'articolo 13, comma  2,  l'Azienda  sanitaria  locale  applica  la
tariffa  calcolata  sulla  base  della  tariffa   oraria   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2. 
  2. In caso di omessa trasmissione della prima  autodichiarazione  o
dei  successivi  aggiornamenti,  ove  dovuti,  come   da   modulo   6
dell'allegato 4, da parte  dell'operatore  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai  sensi  dell'articolo
6, per ogni anno di riferimento  in  cui  non  e'  stata  pagata,  la
tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'operatore,  entro  sessanta  giorni   dal
ricevimento della  richiesta  di  pagamento  non  adempia,  l'Azienda
sanitaria  locale  applica  la  maggiorazione  del   30   per   cento
all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli
interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3,  in
caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria  locale  applica
la  procedura  per  il  recupero  crediti,  inclusa  la   riscossione
coattiva. 
  5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per
gli  stabilimenti  riconosciuti  dell'allegato  2,  sezioni  1  e  3,
l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone,
rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione  e  di
lavorazione della selvaggina. 
  6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al  comma  4,
per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni  2,  4,  5  e  6,
l'Azienda  sanitaria  locale  sospende  i  controlli   ufficiali   su
richiesta. 

                               Art. 18 
 
        Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
al titolo II, capo VI del regolamento (UE)  2017/625,  previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a: 
    a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1  e
2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli
allegati 4, 5 e 6 del presente decreto  relativi  alle  modalita'  di
comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe; 
    b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie
animali  emergenti  di  cui  all'articolo  6  del  regolamento   (UE)
2016/429. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute  previa  intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  si  puo'  provvedere  ad
aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6,
tabella A. 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 19 
 
                       Adempimenti dell'Unione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  113,  paragrafo  1,  lettera  e)  del
regolamento, il Ministero della salute entro il  31  agosto  di  ogni
anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla
pagina web  con  le  informazioni  pubbliche  relative  alle  tariffe
secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento. 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
                               Art. 20 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni  provvederanno
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 21 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato  il  decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia  il
decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del  Ministro
della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.
138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte  II,
settore «certificazioni e nulla  osta»,  punto  17  del  decreto  del
Ministro della sanita' 14 febbraio  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991. 
  2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le
disposizioni e le tariffe di  competenza  delle  regioni  e  province
autonome  e  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui  al   decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri e,  ad  interim,  Ministro
                                  delle politiche agricole alimentari
                                  e forestali 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
          Note all'art. 21: 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.  194,
          recante "Disciplina delle modalita' di rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004", e' abrogato, fatto salvo quanto previsto
          al  comma  2  dell'articolo  21   del   presente   decreto,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre
          2008. 
              - Il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011,
          recante «Modalita' tecniche per il versamento delle tariffe
          e la rendicontazione delle  somme  riscosse  ai  sensi  del
          decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194», abrogato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
          100 del 2 maggio 2011. 
              - Il decreto del Ministro della salute 3  giugno  2015,
          recante  «Tariffe  e  modalita'  tecniche   relative   alle
          prestazioni fornite  dal  Ministero  della  salute  per  il
          riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero
          presenti  in  acque  internazionali   e   per   l'attivita'
          ispettiva  di  monitoraggio  delle  stesse»,  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
          138 del 17 giugno 2015. 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  14  febbraio
          1991, recante: «Determinazione delle tariffe e dei  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
          richiesta e  ad  utilita'  dei  soggetti  interessati»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  63  del  15  marzo
          1991, S.O. 
                                                           ALLEGATO 1 
 
    Tariffe per i controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali 
               effettuati dal Ministero della salute. 
 
Sezione 1 
 
  Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo  II,  capo  V  del
regolamento (UE)  2017/625  effettuati  presso  il  PCF  e  punto  di
controllo di  cui  all'articolo  53,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
regolamento su partite di animali e merci che entrano nell'Unione 
 
    

Tabella A
     ===========================================================
     | PARTITE DI ANIMALI VIVI:                                |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |a) Bovini, equini, suini,  |                             |
     |ovini, caprini, volatili da|                             |
     |cortile, conigli e piccola |                             |
     |selvaggina di penna o di   |- 55 EURO per partita, fino a|
     |pelo, cinghiali e ruminanti|6 tonnellate, e              |
     |                           |                             |
     |                           |- 9 EURO per tonnellata      |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, o                |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate; o          |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           |- 55 EURO per partita, fino a|
     |b) Altre specie animali    |46 tonnellate, o             |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate;            |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI CARNI:                                        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           |- 55 EURO per partita, fino a|
     |                           |6 tonnellate, e              |
     |                           |                             |
     |                           |- 9 EURO per tonnellata      |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, o                |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate.            |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA:                         |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |a) Prodotti della pesca non|- 55 EURO per partita, fino a|
     |alla rinfusa:              |6 tonnellate, e              |
     |                           |                             |
     |                           |- 9 EURO per tonnellata      |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, o                |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate;            |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           |- 600 EURO per peschereccio, |
     |b) Prodotti della pesca    |con un carico di prodotti    |
     |trasportati come carico    |della pesca fino a 500       |
     |alla rinfusa:              |tonnellate,                  |
     |                           |                             |
     |                           |- 1200 EURO per peschereccio,|
     |                           |con un carico di prodotti    |
     |                           |della pesca superiore a 500  |
     |                           |tonnellate e fino a 1000     |
     |                           |tonnellate,                  |
     |                           |                             |
     |                           |- 2400 EURO per peschereccio,|
     |                           |con un carico di prodotti    |
     |                           |della pesca superiore a 1000 |
     |                           |tonnellate e fino a 2000     |
     |                           |tonnellate,                  |
     |                           |                             |
     |                           |- 3600 EURO per peschereccio,|
     |                           |con un carico di prodotti    |
     |                           |della pesca superiore a 2000 |
     |                           |tonnellate.                  |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, DI CARNI DI POLLAME,|
     | SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O SELVAGGINA             |
     | DI ALLEVAMENTO:                                         |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           |- 55 EURO per partita, fino a|
     |                           |6 tonnellate, e              |
     |                           |                             |
     |                           |- 9 EURO per tonnellata      |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, oppure           |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate;            |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI     |
     | DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO:|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |a) Altri prodotti di       |                             |
     |origine animale destinati  |                             |
     |al consumo umano non alla  |- 55 EURO per partita, fino a|
     |rinfusa:                   |6 tonnellate, e              |
     |                           |                             |
     |                           |- 9 EURO per tonnellata      |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, oppure           |
     |                           |                             |
     |                           |- 420 EURO per partita, oltre|
     |                           |le 46 tonnellate.            |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |b) Altri prodotti di       |                             |
     |origine animale destinati  |                             |
     |al consumo umano           |- 600 EURO per nave, con un  |
     |trasportati come carico    |carico di prodotti fino a 500|
     |alla rinfusa:              |tonnellate,                  |
     |                           |                             |
     |                           |- 1200 EURO per nave, con un |
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 500 tonnellate e fino a    |
     |                           |1000 tonnellate,             |
     |                           |                             |
     |                           |- 2400 EURO per nave, con un |
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 1000 tonnellate e fino a   |
     |                           |2000 tonnellate,             |
     |                           |                             |
     |                           |- 3600 EURO per nave, con un |
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 2000 tonnellate.           |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI         |
     | MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE:                             |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |a) Partite di sottoprodotti|                             |
     |di origine animale e       |                             |
     |mangimi di origine animale |                             |
     |trasportate non alla       | - 55 EURO per partita, fino |
     |rinfusa:                   |a 6 tonnellate,              |
     |                           |                             |
     |                           | - 9 EURO per tonnellata     |
     |                           |supplementare, fino a 46     |
     |                           |tonnellate, o                |
     |                           |                             |
     |                           | - 420 EURO per partita,     |
     |                           |oltre le 46 tonnellate;      |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |b) Partite di sottoprodotti|                             |
     |di origine animale e       |                             |
     |mangimi di origine animale | - 600 EURO per nave, con un |
     |trasportate come carico    |carico di prodotti fino a 500|
     |alla rinfusa:              |tonnellate,                  |
     |                           |                             |
     |                           | - 1200 EURO per nave, con un|
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 500 tonnellate e fino a    |
     |                           |1000 tonnellate,             |
     |                           |                             |
     |                           | - 2400 EURO per nave, con un|
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 1000 tonnellate e fino a   |
     |                           |2000 tonnellate,             |
     |                           |                             |
     |                           | - 3600 EURO per nave, con un|
     |                           |carico di prodotti superiore |
     |                           |a 2000 tonnellate.           |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE     |
     | PROVENIENTI DA PAESI TERZI O CHE SONO CONSEGNATE A      |
     | NAVI IN USCITA DALL'UNIONE OPPURE A BASI MILITARI       |
     | DELLA NATO O DEGLI STATI UNITI:                         |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           | - 30 EURO per partita, con  |
     |                           |una maggiorazione di 20 EURO |
     |                           |per quarto d'ora di lavoro   |
     |                           |svolto da ogni addetto ai    |
     |                           |controlli. Qualora a seguito |
     |                           |di un controllo ufficiale    |
     |                           |sono rilasciati piu'         |
     |                           |certificati ufficiali, e'    |
     |                           |applicata la tariffa         |
     |                           |corrispondente ad una sola   |
     |                           |attivita' di controllo       |
     +---------------------------+-----------------------------+

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE  per  l'importazione
nell'Unione di partite  di  cui  alla  presente  sezione  lettera  A)
soggette al frazionamento al PCF e' calcolato per  ciascuna  frazione
sulla base  degli  stessi  criteri  di  cui  alle  singole  categorie
--------------------------------------------------------------------

Tabella B

=====================================================================
|PARTITE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE, ALIMENTI DI ORIGINE     |
| NON ANIMALE E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI|
| di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f)          |
| del regolamento (UE) 2017/625:                                    |
+----------------------------------------+--------------------------+
|a) L'importo della tariffa per il       |                          |
|controllo sanitario ufficiale presso il |                          |
|PCF o il punto di controllo di mangimi  |- 55 EURO per partita,    |
|di origine non animale e' fissata in:   |fino a 60 tonnellate,     |
|                                        |                          |
|                                        |- 0,9 EURO per tonnellata |
|                                        |supplementare, fino a 460 |
|                                        |tonnellate,               |
|                                        |                          |
|                                        |- o 420 EURO per partita  |
|                                        |oltre le 460 tonnellate.  |
+----------------------------------------+--------------------------+
|b) L'importo della tariffa per il       |                          |
|controllo sanitario ufficiale presso il |                          |
|PCF o il punto di controllo di una      |                          |
|partita di alimenti di origine non      |- 55 EURO per partita,    |
|animale e' fissata in:                  |fino a 60 tonnellate,     |
|                                        |                          |
|                                        |- 0,9 EURO per tonnellata |
|                                        |supplementare, fino a 460 |
|                                        |tonnellate                |
|                                        |                          |
|                                        |- o 420 EURO per partita  |
|                                        |oltre le 460 tonnellate.  |
+----------------------------------------+--------------------------+
|c) L'importo della tariffa per il       |                          |
|controllo sanitario ufficiale presso il |                          |
|posto di controllo frontaliero o il     |                          |
|punto di controllo di una partita di    |                          |
|materiali destinati a venire a contatto |                          |
|con alimenti e' fissata in:             |- 55 EURO per partita.    |
+----------------------------------------+--------------------------+

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE  per  l'importazione
nell'Unione di partite di cui alla presente Tabella  B)  soggette  al
frazionamento al posto di  controllo  frontaliero  e'  calcolato  per
ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole
categorie.
--------------------------------------------------------------------

Tabella C


             +-------------------------+---------------+
             |Partite di mangimi di    |               |
             |origine non animale,     |               |
             |alimenti di origine non  |               |
             |animale e materiali      |               |
             |destinati a venire a     |               |
             |contatto con alimenti    |               |
             |soggette ai controlli    |               |
             |ufficiali e ad altre     |               |
             |attivita' ufficiali      |               |
             |presso i PCF e i punti di|               |
             |controllo in conformita' |               |
             |alle disposizioni        |               |
             |contenute negli articoli |               |
             |da 44 a 46 del           |               |
             |regolamento (UE)         |- 15 euro per  |
             |2017/625:                |partita        |
             +-------------------------+---------------+


Tabella D


            ==============================================
            |Partite controllate ai sensi dell'articolo 6|
            | del regolamento delegato (UE) 2019/2126    |
            | della Commissione del 10 ottobre 2019:     |
            +===========================+================+
            |Controllo documentale su   |                |
            |partite di prodotti della  |                |
            |pesca destinati al consumo |                |
            |umano, catturati da navi   |                |
            |battenti bandiera di uno   |                |
            |Stato membro, scaricati in |- 55 EURO per   |
            |paesi terzi:               |partita         |
            +---------------------------+----------------+


Tabella E


     =========================================================
     |Partite di sottoprodotti di origine animale soggette a |
     | controllo del sigillo da parte dei PCF                |
     +===========================+===========================+
     |                           |30 EURO per partita, con   |
     |                           |una maggiorazione di 20    |
     |                           |EURO per quarto d'ora di   |
     |                           |lavoro svolto da ogni      |
     |                           |addetto ai controlli       |
     +---------------------------+---------------------------+

    
 
Sezione 2 
 
  Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo  II,  capo  V  del
Regolamento (UE) 2017/625 effettuati dal PCF presso i depositi di cui
all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124. 
    

           +---------------------------+-----------------+
           |L'importo della tariffa per|                 |
           |il rilascio del certificato|                 |
           |ufficiale che accompagna le|                 |
           |partite di prodotti di     |                 |
           |origine animale, materiale |                 |
           |germinale, sottoprodotti di|                 |
           |origine animale, prodotti  |                 |
           |derivati, fieno e paglia e |                 |
           |prodotti composti          |                 |
           |provenienti da paesi terzi,|                 |
           |che sono consegnate a navi |                 |
           |in uscita dall'Unione      |                 |
           |oppure a basi militari     |                 |
           |della NATO o degli Stati   |55 EURO per      |
           |Uniti e' fissato in:       |partita          |
           +---------------------------+-----------------+
           |L'importo della tariffa per|                 |
           |il rilascio del DSCE che   |                 |
           |accompagna le partite di   |                 |
           |prodotti di origine        |                 |
           |animale, materiale         |                 |
           |germinale, sottoprodotti di|                 |
           |origine animale, prodotti  |                 |
           |derivati, fieno e paglia e |                 |
           |prodotti composti          |                 |
           |provenienti da paesi terzi,|                 |
           |che sono trasportate verso |                 |
           |altri paesi terzi, altri   |                 |
           |depositi e luoghi di       |55 EURO per      |
           |smaltimento e' fissato in: |partita.         |
           +---------------------------+-----------------+

    
 
Sezione 3 
 
  Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute
per il  riconoscimento  dei  depositi  di  cui  all'articolo  23  del
regolamento (UE) 2019/2124 
    

          +-----------------------------+-----------------+
          |L'importo della tariffa      |                 |
          |relativa al riconoscimento   |                 |
          |dei depositi di cui          |                 |
          |all'articolo 23 del          |                 |
          |regolamento (UE) 2019/2124 da|                 |
          |parte del Ministero della    |                 |
          |salute e' fissata in:        |1.500,00 EURO    |
          +-----------------------------+-----------------+


Le tariffe di cui alla presente  sezione  devono  essere  corrisposte dagli operatori al Ministero della salute.

    
 
 
Sezione 4 
 
  Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute
sulle navi officina - FV, sulle navi  deposito  frigorifero  -  ZV  e
sulle navi reefer vessel. 
 
  Le tariffe di cui alla presente sezione devono  essere  corrisposte
dagli operatori al Ministero della salute. 
 
 
  Tabella A - Costi complessivi delle missioni per il  riconoscimento
delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle
navi reefer vessel in acque internazionali. 
 
  Le tariffe forfettarie  individuate  nella  presente  tabella  sono
relative al controllo ufficiale di  competenza  del  Ministero  della
salute ai fini del riconoscimento e della verifica  del  mantenimento
dei  requisiti  delle  navi  officina  -FV,   delle   navi   deposito
frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque  internazionali,
di cui agli articoli 4, comma 1 e 2. Le missioni di cui alla presente
tabella durano ordinariamente tre giorni. In tal caso,  si  applicano
le tariffe di cui alla seconda colonna. Per ciascun giorno successivo
al terzo, fino ad un  massimo  di  cinque  giorni,  si  applicano  le
tariffe previste nella terza colonna. La missione  e'  effettuata  da
due unita' di personale del Ministero. 
 
    

 ===================================================================
 |                         |                 |COSTO PER OGNI GIORNO|
 |                         |    COSTO PER    |     DI MISSIONE     |
 |                         |  MISSIONE DI 3  | SUCCESSIVO AL TERZO |
 |      DESTINAZIONE       |  GIORNI (EURO)  |       (EURO)        |
 +=========================+=================+=====================+
 |     EUROPA DEL NORD     |     6272,11     |       1157,37       |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |   EUROPA MEDITERRANEA   |     5472,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |     ASIA ORIENTALE      |    10972,11     |       1257,37       |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |      ASIA CENTRALE      |     8672,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |     AFRICA DEL NORD     |     4572,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |     AFRICA CENTRALE     |    10672,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |     AFRICA DEL SUD      |     8272,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |    AMERICA DEL NORD     |     9472,11     |       1157,37       |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |    AMERICA CENTRALE     |     9472,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |     AMERICA DEL SUD     |     9472,11     |       957,37        |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+
 |         OCEANIA         |     7972,11     |       1057,37       |
 +-------------------------+-----------------+---------------------+



    
 
  Tabella B - Tariffa per il riconoscimento delle navi officina - FV,
delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel. 
 
  La  tariffa  forfettaria  individuata  nella  presente  tabella  e'
relativa al controllo ufficiale di  competenza  del  Ministero  della
salute ai fini del riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi
deposito  frigorifero  -  ZV  e  delle  navi  reefer  vessel  di  cui
all'articolo 4, commi 1 e 3 
    

           ===============================================
           |          ATTIVITA'          |TARIFFA (EURO) |
           +=============================+===============+
           |  Riconoscimento delle navi  |               |
           |  officina - FV, delle navi  |               |
           | deposito frigorifero - ZV e |               |
           | delle navi e reefer vessel  |    1500,00    |
           +-----------------------------+---------------+
 
    
 
  Tabella C - Tariffa annuale forfettaria per i  controlli  ufficiali
sulle navi officina - FV, sulle navi  deposito  frigorifero  -  ZV  e
sulle navi reefer vessel in acque nazionali. 
 
  Per  i  controlli   ufficiali   finalizzati   alla   verifica   del
mantenimento dei requisiti delle  navi  officina  -  FV,  delle  navi
deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel, che si  trovano
in acque nazionali, di cui all'articolo  4,  comma  4,  il  Ministero
della salute applica le tariffe di  cui  alla  presente  tabella.  Le
tariffe forfettarie  annue  sono  differenziate  in  tre  livelli  di
rischio.   Tali   criteri   sono    riferiti    ad    ogni    singolo
stabilimento/nave. Le tariffe di cui alla presente tabella, in quanto
forfettarie, si applicano a prescindere dall'esecuzione del controllo
ufficiale. 
 
    

               =======================================
               |          Livello di rischio         |
               +===============+===========+=========+
               |     Basso     |   Medio   |  Alto   |
               +---------------+-----------+---------+
               |      100      |    200    |   300   |
               +---------------+-----------+---------+
 
    
Sezione 5 
 
  Tariffe per controllo ufficiale e le altre attivita' ufficiali  per
l'esportazione 
    

=====================================================================
|            ATTIVITA'            |         TARIFFA (EURO)          |
+=================================+=================================+
|a) Controllo ufficiale           |                                 |
|finalizzato all'abilitazione     |                                 |
|all'esportazione, incluso        |                                 |
|eventuale sopralluogo            |              1500               |
+---------------------------------+---------------------------------+
|b) Controllo ufficiale           |                                 |
|finalizzato alla verifica della  |                                 |
|risoluzione di non conformita'   |                                 |
|per l'esportazione, incluso      |                                 |
|eventuale sopralluogo            |              1000               |
+---------------------------------+---------------------------------+
|c) "Ricertificazione annuale" per|                                 |
|il mantenimento dello            |                                 |
|stabilimento in liste export (il |                                 |
|pagamento deve essere fatto entro| 100 per stabilimento/anno e per |
|il mese di giugno di ogni anno)  |        paese terzo/anno         |
+---------------------------------+---------------------------------+


    
 

                                                           ALLEGATO 2 
 
   Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti 
         ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           ALLEGATO 3 
 
Sezione 1 - Tariffa oraria. 
L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10,  comma  1  del
presente decreto e' di Euro 80. 
 
Sezione 2 - Fascia oraria ordinaria di apertura dei PCF del Ministero
della salute. 
Per le finalita'  di  cui  al  presente  decreto,  la  fascia  oraria
ordinaria di apertura degli uffici e' determinata  in  conformita'  a
quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte  dirette,  nell'articolo  1,  commi  1  e  4,   del   decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni. 
 
Sezione 3 - Tariffe per la controversia. 
Le tariffe di cui  alla  presente  sezione  dovranno  essere  versate
anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita'. 
 
 
=====================================================================
|                                                         | Tariffa |
|                   Attivita' richiesta                   | (Euro)  |
+=========================================================+=========+
|Esame documentale (dell'analisi, della prova o della     |         |
|diagnosi iniziale)                                       |   500   |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Altre analisi, prove o diagnosi                          |   500   |
+---------------------------------------------------------+---------+
 

                                                           ALLEGATO 4 
                                             MODULI PER COMUNICAZIONI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           ALLEGATO 5 
                                  MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           ALLEGATO 6 
 
MODULI PER RENDICONTAZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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