Agenzia delle Entrate Tasse
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Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come  sfruttare al meglio i benefici  previsti  dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica  sui  vantaggi  previsti  in  termini  di  riduzione  delle  sanzioni, alla luce  delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal Dlgs n.  158/2015 di  riforma  del  sistema  sanzionatorio.

Il  documento  di  prassi  affronta  i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori  o  omissioni  a  quelle  presentate  in  ritardo.  La  circolare -che  contiene  anche  due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale -fornisce  inoltre  risposta ad  alcuni  quesiti  specifici:  dai termini  entro  cui  è  possibile  ravvedere  il  730,  in  caso  di  infedeltà;  al  calcolo  della sanzione   ridotta   quando   il   ricorso   al   ravvedimento   avviene   successivamente   al versamento  tardivo  del  tributo;  al  ravvedimento  di  un  omesso  versamento  di  un  debito Iva  periodico  tramite  compensazione  con  un credito  Iva  emergente  dalle  liquidazioni periodiche successive.

Quando  l’errore  viene  corretto  entro  90  giorni  dalla  scadenza – In   caso  di dichiarazione  integrativa  o  sostitutiva,  l’agevolazione  cambia  a  seconda  del  tipo  di errore:-per  gli  errori  che  possono  essere  rilevati  durante  il  controllo  automatizzato  o formale,  la  sanzione  applicabile  è solo quella  per  omesso  versamento,  pari  al 30%  di  ogni  importo  non  versato,  con  una  riduzione,  in  caso  di  ravvedimento, che varia  a seconda del  momento in cui avviene  il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;-per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997.  Per  le  violazioni  di  cui  al  comma  1,  il  contribuente  dovrà  pagare,  ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi  a  27,78  euro)  e  quella  per  omesso  versamento,  se  dovuto,  in  misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In  passato a questo  tipo  di  violazioni si  applicava la sanzione  prevista  per  la presentazione di dichiarazione tardiva. In  caso  di  dichiarazione  tardiva,  cioè  presentata  entro  i  90  giorni  dalla  scadenza, si applica  la  sanzione  in  misura  fissa  pari  a  250  euro  prevista  per  l’omissione  della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10).

Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando  l’errore  viene  corretto  dopo  90  giorni- Dal  1°  gennaio  2016,  se  il contribuente  intende  regolarizzare  la  propria  posizione  con  il  Fisco, ma  sono  già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:-per  gli  errori  che  possono  essere  rilevati  durante  il  controllo  automatizzato  o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al  30%  di  ogni  importo  non  versato;  in  caso  di  ravvedimento,  si  applica  una riduzione  che  varia  a  seconda  del  momento  in  cui avviene  la  regolarizzazione della sanzione; -per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la  sanzione  da  regolarizzare  sarà pari  al  90%  della  maggiore  imposta dovuta  o  della  differenza  del  credito  utilizzato. Se  invece  si  tratta  di  violazioni che  integrano  ipotesi  di  irregolarità senza  imposta  dovuta,  e  non  di  infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni.  In  entrambi  i  casi,  con  il  ravvedimento  si  applica  una  riduzione  della sanzione  che  varia  a  seconda  del  momento  in  cui  avviene  la  regolarizzazione della stessa.

 

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d’imposta successivo.

Remind sulle  comunicazioni  per  la compliance- L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni  su  possibili  anomalie  relative  alla  dichiarazione:  nel  corso  del  2015  sono state  inviate  ai  contribuenti  circa  305.000  comunicazioni,  che  hanno  consentito  a moltissimi  contribuenti  di  rimediare  a  un  errore  o  a  una  dimenticanza  in  tempi  brevi  e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività  che  sta  andando avanti anche nel 2016.

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