Affidamento del terzo più tutelato se riguarda contratti autorizzati dall’assemblea della società.
Massima Giurisprudenziale
Se la società agisce a mezzo dei suoi amministratori, l’integrazione del potere statutario di rappresentanza – delimitato dall’oggetto sociale – può pervenire dall’assemblea dei soci, e in tal caso il terzo che contratti con la società è legittimato a riporre un ragionevole affidamento circa la validità ed efficacia dello stesso anche se è a conoscenza dell’estraneità dell’atto rispetto all’oggetto sociale.
Il principio dell’esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali riguarda anche l’agire della società per il tramite dei suoi organi.
Decisione: Sentenza n. 31663/2019 Cassazione Civile – sezione 1
Classificazione: Contrattuale, Societario
Massima:
Se la società agisce a mezzo dei suoi amministratori, l’integrazione del potere statutario di rappresentanza – delimitato dall’oggetto sociale – può pervenire dall’assemblea dei soci.
Il terzo, il quale contratti con la società dopo l’autorizzazione assembleare, appare – seppur a conoscenza dell’estraneità dell’atto rispetto all’oggetto sociale – legittimato a riporre un ragionevole affidamento circa la validità ed efficacia dello stesso
Il principio dell’esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali, di cui la regola del divieto di venire contra factum proprium costituisce una specifica espressione, riguarda anche l’agire della società per il tramite dei suoi organi.
Osservazioni.
La decisione riguardava un contratto stipulato prima della riforma societaria del 2003, in cui era ancora vigente l’art. 2384-bis del codice civile.
Una società eccepiva la nullità dell’atto di dazione di ipoteca – quale terzo datore – in favore di una banca.
Nel regime societario previgente, la Cassazione aveva già affermato il seguente principio di diritto: «Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ancorché l’oggetto sociale costituisca l’ambito dell’attività programmata dai soci nell’intrapresa comune, l’organo amministrativo può efficacemente porre in essere un atto che non risulti direttamente volto a perseguire quel programma, purché sussista una deliberazione espressa in tal senso dell’assemblea – sebbene non assunta necessariamente con l’unanimità dei consensi di tutti i soci, ma con le maggioranze dell’assemblea ordinaria, e salvo il diritto dei soci assenti o dissenzienti e degli altri legittimati attivi ad impugnarla – onde l’atto in questione impegna la società e resta ad essa opponibile».
Sebbene dopo la riforma del 2003 non si ponga più negli stessi termini – nei confronti dei terzi – il problema degli atti estranei all’oggetto sociale., la decisione rileva per i rapporti ancora in essere contrattualizzati in periodo precedente al 2003.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 2320/2014