La questione da dirimere è se la condotta consistente nel prelievo di acqua pubblica da un punto di sbocco della rete idrica comunale (fontana pubblica) integri il delitto di furto aggravato o l’illecito amministrativo di cui ali’ art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito, dapprima, dall’art. 23 D.lgs. n. 152 del 1999 e, poi, dall’art. 96, comma 4, D.lgs. n. 152/2006.
In tema di tutela delle acque, occorre distinguere le ipotesi in cui l’impossessamento dell’acqua si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (ossia, mediante la costituzione di una utenza), con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall’ente gestore delle risorse idriche (nonché, con il profitto consistente nel mancato esborso del controvalore dell’acqua consumata), da quelle in cui il bene sia già stato destinato da tale ente alla pubblica fruizione (per esempio, attraverso la sua erogazione, come nel caso in esame, mediante una fontanella pubblica), ma il privato cittadino ne usufruisca in violazione delle modalità stabilite.
Nel primo caso, si tratta di acque prelevate dall’ambiente naturale e destinate, da soggetti pubblici abilitati, a soddisfare specifici bisogni, ossia di acque separate dall’insieme e costituenti un bene autonomo, su cui l’ente abilitato esercita una signoria propria; tale caratteristica hanno assunto dopo essere state sottoposte a complessi procedimenti di potabilizzazione, che richiedono l’impiego di risorse rilevanti e un controllo costante della qualità. Per tale motivo non possono essere confuse con le acque “pubbliche” esistenti in natura, trattandosi di acque aventi valore economico, riferibili, dal punto di vista del diritto di proprietà, ad un soggetto particolare.
Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, va detto che, se è vero che l’acqua già convogliata nell’acquedotto comunale non possa definirsi pubblica secondo la definizione fornita dalla legge Galli n. 36/1994 (disposizioni in materia di risorse idriche) – che qualifica come tali tutte le acque, superficiali e sotterranee, sia pure in invaso o cisterna -, è altrettanto vero che la natura pubblica del bene in questione può derivare, come nel caso in esame, dalla destinazione dello stesso – impressa dall’ente gestore – a una regolata fruizione pubblica.
In questo caso, quindi, non viene in rilievo la contrapposizione tra lo Stato, proprietario del bene, ed i privati, ma l’integrazione tra pubblico e privato, nel quadro della regolazione programmata e controllata dell’uso dell’acqua, che costituisce bene di tutti e, in quanto tale, deve essere distribuita secondo criteri razionali ed imparziali stabiliti da apposite regole amministrative. In questo quadro, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati.
Ne consegue che, se la condotta del soggetto agente si sostanzia nell’impossessamento di acque destinate alla pubblica fruizione in misura eccessiva e con modalità diverse da quelle stabilite dall’ente gestore (senza che ciò comporti un mutamento della destinazione impressa al bene e la realizzazione di una vera e propria utenza abusiva), essa può integrare, per l’anzidetto principio di specialità, gli estremi dell’illecito amministrativo e non quelli del delitto di furto.
Ne consegue che: a) ove si tratti di acque sotterranee o superficiali, cui vanno assimilate, ex art. 1, comma 1, D.P.R. n. 238 del 1999 le acque “raccolte in invasi o cisterne”, l’acqua è da qualificarsi pubblica, in quanto appartenente al demanio, sicché l’attingimento abusivo integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 17 R.D. n. 1775 del 1933; b) ove si tratti, invece, di acque convogliate in acquedotti, l’attingimento abusivo integra il delitto di furto.
Ciò in quanto, «a ritenere diversamente si finirebbe per sovrapporre la nozione di acqua pubblica valevole ai fini dell’art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 con quella che trae causa dalla natura pubblica dell’ente proprietario» (Sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012, Procopio, Rv. 254397; conformi: Sez. 5, n. 35712 del 02/07/2014, Ferrara, non massimata; Sez 4, n. 21586 del 29/01/2016, P.M. in proc. Marra, Rv. 267275; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271888; Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017, Scalet, Rv. 271921).
L’art. 17 del T.U. sulle acque dispone che, ad eccezione delle acque piovane e dei casi previsti dall’art. 93 (prelievo per uso domestico), è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. La violazione di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.
Ne consegue che tale disposizione e quella di cui all’art. 624 cod. pen., che incrimina il furto, realizzano un’ipotesi di concorso apparente di norme: invero le due fattispecie astratte sono tra loro in rapporto di omogeneità e non già di eterogeneità in quanto regolano la stessa materia (ossia, l’impossessamento e la sottrazione dì un bene altrui per proprio vantaggio), essendo quella in tema di acque specifica rispetto a quella codicistica, specialità rappresentata dall’oggetto dell’azione (l’acqua pubblica) e dal dolo specifico (dovendosi individuare il profitto perseguito nella finalità industriale) (Sez. 5, n. 26877 del 05/05/2004, Modaffari, in motivazione).
Un problema di concorso apparente di norme può porsi, quindi, soltanto nel caso in cui si tratti di acque pubbliche; e in tali ipotesi prevale la disposizione amministrativa, in quanto norma speciale rispetto all’art. 624 cod. pen., ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Non vi è dubbio, quindi, che l’impossessamento abusivo delle acque sotterranee e di quelle superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, integri esclusivamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e non anche il delitto di furto (Sez. 2, n. 17580 del 10/04/2013, Caramazza, Rv. 256928; Sez. 4, n. 20404 del 03/03/2009, Dolce, Rv. 244215; Sez. 5, n. 25548 del 07/03/2007, Lancìaru, Rv. 237702), atteso che, per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 238/1999 (Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), tali beni appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.
La corretta esegesi della normativa in materia di acque rende palese che le “acque pubbliche”, a cui si riferisce l’art. 17 del R.D. 1755 del 1933, come modificato dal d.lgs. n. 152/1999, sono quelle sotterranee e superficiali, messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito – sulla base dei poteri ad essi conferiti dalla normativa vigente una destinazione particolare» (Sez. 5, 53984 del 26/10/2017, Amoroso, in motivazione).
La scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole, giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Tale rapporto viene alterato dalla violazione di norme che non sono poste soltanto a presidio della proprietà pubblica del bene, collocato in una sfera separata rispetto a quella dei cittadini, ma soprattutto a garanzia di una fruizione compatibile con l’entità delle risorse idriche disponibili in un dato territorio e con la loro equilibrata distribuzione tra coloro che aspirano a farne uso. Se tutti hanno diritto di accedere all’acqua, l’aspetto dominicale della tutela si colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi, allo scopo di evitare che impossessamenti incontrollati possano avvantaggiare indebitamente determinati soggetti a danno di altri o dell’intera collettività» (C. cost., sentenza n. 273 del 22 luglio 2010).
Il reato era stato contestato agli imputati nei seguenti termini: «perché, in concorso tra loro, il primo quale gestore, il secondo quale titolare del bar “Dolce Vita” sito in v. Carlo Max, realizzando un affaccio abusivo alla rete idrica comunale attraverso il collegamento con tubo in gomma della fontana pubblica con vasca di litri 5. 000, a sua volta collegata all’impianto idrico privato del bar medesimo, si impossessavano dell’acqua di proprietà del Comune di Palma di Montechiaro, al fine di profitto consistente nel mancato esborso del controvalore dell’acqua consumata».
Il Tribunale di Agrigento aveva assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”, pur disponendo la trasmissione deg!i atti al Comune di Palma di Montechiaro per l’applicazione della sanzione amministrativa.
Si veda: CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.5^ 20/07/2018 (Ud. 05/03/2018), Sentenza n.34455
Giurisprudenza: Acqua – Inquinamento idrico