In materia ambientale la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi è contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241. Tuttavia, le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale; nel caso di accesso alle informazioni ambientali, inoltre, l’ampiezza dei diritto riconosciuto agli istanti, ex d.lg. n. 195 del 2005, non può ritenersi illimitato, non potendo dare titolo né ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, né tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull’intero operato di un ente pubblico, atteso che simile esercizio finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono.
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 21 settembre 2016